Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6890/2021 del 11/03/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia ereditaria relativa alla validità e portata dell'accordo transattivo del 19.10.1999 tra Aldo Ambrosi De Magistris e i germani Albanese, in particolare se nell'asse relitto dovessero essere ricomprese quote sociali apparentemente intestate agli Albanese ma di fatto appartenute alla de cuius. La scrittura privata del 1999 conteneva una clausola compromissoria e la disputa fu deferita ad arbitrato. I resistenti (eredi di Aldo) contestarono la validità della clausola compromissoria sostenendo, tra l'altro, il disconoscimento della sottoscrizione di Aldo e il mancato deposito dell'originale della scrittura per la verificazione, mentre gli Albanese invocavano la competenza arbitrale. La Corte d'Appello annullò il lodo arbitrale per difetto di valida clausola compromissoria, ritenendo tra l'altro non correttamente proposta o non efficacemente istruita l'istanza di verificazione in mancanza dell'originale. I germani Albanese ricorsero in Cassazione articolando quattro motivi, soprattutto in tema di tempestività del disconoscimento e della necessità del deposito dell'originale per la verificazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso degli Albanese. Il Collegio ha ritenuto infondati i motivi: ha confermato che il disconoscimento preventivo della firma su scrittura privata non ancora depositata può essere valido se il riferimento alla scrittura è certo, specifico e determinato e se la scrittura è documentale rilevante già conosciuta dalle parti; ha altresì stabilito che l'istanza di verificazione, anche se implicita, richiede il deposito dell'originale della scrittura (o la dichiarazione di sua perdita senza colpa) e che in mancanza l'istanza non è validamente proposta. Di conseguenza la Corte ha condiviso la decisione della Corte d'Appello che aveva escluso la validità della clausola compromissoria a causa del difetto di adeguata prova e della mancata valida verificazione, con annullamento del lodo arbitrale confermato nella sostanza. Il ricorso è stato respinto e gli Albanese sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di giudizio in favore degli Ambrosi De Magistris, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. civ.

    Riferimento alla sospensione del giudizio per evitare contraddittorietà tra giudicati; la questione relativa alla sospensione non è sindacabile in Cassazione e, nella fattispecie, è stata ritenuta non decisiva perché la Corte ha esaminato unitariamente le questioni.

  • art. 214 cod. proc. civ.

    Regolamenta l'efficacia probatoria della scrittura privata e la possibilità di disconoscimento: la Corte ha interpretato la norma in connessione con il principio che il disconoscimento può essere valido purché sia specifico e determinate l'oggetto documentale.

  • art. 215 comma 2 cod. proc. civ.

    Disposizione sulla tempestività e modalità del disconoscimento della sottoscrizione: la Corte ha escluso una lettura formale che imponga un divieto assoluto di disconoscimento antecedente al deposito, ritenendo decisiva la certezza e la determinazione del riferimento alla scrittura.

  • art. 216 cod. proc. civ.

    Regole sulla verificazione della scrittura privata: la Corte ha ritenuto che la proposizione, anche implicita, dell'istanza di verificazione impone il deposito dell'originale o la prova della sua perdita senza colpa, altrimenti l'istanza è inefficace.

  • art. 217 cod. proc. civ.

    Norme cautelari per la conservazione dell'originale ai fini della verificazione; la Corte richiama l'esigenza di garanzie procedurali quando si domanda la verificazione.

  • art. 2719 cod. civ.

    Regime probatorio in materia di scritture private: ricordato come riferimento alla prova documentale e alle sue conseguenze probatorie.

  • artt. 807 e 808 cod. proc. civ.

    Norme sulla mediazione e sul procedimento di prova in tema di clausola compromissoria: la Corte sottolinea che la prova dell'esistenza della clausola compromissoria deve essere data per iscritto, con conseguente necessità di adeguata documentazione.

  • art. 829 comma 2 cod. proc. civ.

    Limiti del sindacato di merito in sede di impugnazione dell'arbitrato: la Corte ha osservato che la Corte d'Appello è giudice del merito sulla questione della tempestività del disconoscimento e del contenuto delle dichiarazioni processuali.

  • artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

    Principi sulla valutazione della prova e sui mezzi di prova: richiamati per respingere doglianze generiche sulla valutazione delle prove testimoniali e documentali.

  • art. 13 comma 1 quater dPR 115/02

    Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto dell'obbligo dei ricorrenti al versamento di ulteriore contributo unificato nella misura stabilita.

Massime di principio

  • Il disconoscimento della firma su una scrittura privata può essere valido anche se formulato prima che la controparte versi l'originale in atti, purché il riferimento alla scrittura sia certo, specifico e determinato e la scrittura sia già nota e rilevante per la controversia.
  • La proposizione, anche implicita, dell'istanza di verificazione della scrittura privata richiede il deposito dell'originale o la prova della sua perdita senza colpa; in mancanza l'istanza non è validamente proposta.
  • La mera fotocopia conforme all'originale non sostituisce l'originale ai fini della verificazione: il giudice può richiedere l'originale per consulenze o esami diretti.
  • La prova della clausola compromissoria, quando decisiva per la competenza arbitrale, deve essere fornita per iscritto; la prova testimoniale è inidonea a supplire l'assenza di documentazione scritta su tale punto.
  • La corretta valutazione della tempestività e della forma del disconoscimento rientra nel merito e può essere sindacata solo nei limiti consentiti dall'impugnazione, con attenzione alla concretezza degli atti processuali prodotti.
  • In situazioni in cui un documento è già stato utilizzato in altri giudizi tra le stesse parti, la conoscenza documentale pregressa può rendere legittimo un disconoscimento anticipato, ma non solleva dall'onere di produrre l'originale se si chiede verificazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.