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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6891/2021 del 11/03/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva rigettato le loro domande relative alla rivendicazione di quote sociali ritenute "fittiziamente" intestate ai fratelli Albanese dalla defunta Teresa Vitto e alla richiesta di annullamento/rescissione o conguaglio sulla cessione della quota ereditaria. Contestavano, tra l'altro, l'interpretazione della volontà contrattuale ricavata dagli atti (atto notarile e scrittura privata coeva del 19.10.1999), la tardività del disconoscimento della sottoscrizione di detta scrittura, l'utilizzabilità probatoria della scrittura privata nonostante precedente decisione in altro procedimento, la qualificazione come nuove di domande di rescissione/annullamento e la mancata pronuncia su eccezioni di inutilizzabilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le parti. Ha confermato che la Corte d'Appello ha correttamente interpretato la volontà delle parti valorizzando il complesso degli atti (atto notarile e scritture transattive) e la condotta delle parti, deducendo che il coniuge vedovo era consapevole della reale consistenza dell'asse ereditario (comprese le quote fittizie). Ha ritenuto legittimo il trattamento probatorio della scrittura privata del 19.10.1999 poiché la contestata pronuncia in altro procedimento non era passata in giudicato né aveva accertato la falsità della scrittura. Ha confermato che il disconoscimento della firma prodotto fuori termine determinava il tacito riconoscimento ex art. 215 c.p.c.; che le domande di rescissione/annullamento erano, in ogni caso, nuove o comunque valutate dal giudice di merito; e che non sussisteva vizio logico-giuridico nella motivazione della Corte territoriale. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 e segg. cod. civ.

    La Corte ha condiviso l'ermeneutica del giudice di merito che interpreta la volontà contrattuale sulla base del complesso degli atti e della condotta delle parti; un'interpretazione alternativa pur fondata sul dato letterale non è idonea a travolgere la valutazione di merito.

  • art. 215 cod. proc. civ.

    E' stato ribadito il principio secondo cui il mancato disconoscimento tempestivo della scrittura privata determina tacito riconoscimento; la tardività del disconoscimento non è giustificata dalla tardiva costituzione della parte che ha prodotto l'atto.

  • art. 180 cod. proc. civ.

    Richiamata in relazione alla tempestività e modalità del disconoscimento e alle garanzie del contraddittorio; la Corte territorialea si è attenuta alla giurisprudenza di legittimità sul punto.

  • art. 153 comma 2 cod. proc. civ.

    Riferita alla garanzia del diritto di difesa in sede processuale e connessa all'onere di immediato disconoscimento della prova documentale; la Cassazione ha ritenuto compatibile la regola con l'esito del caso.

  • art. 24 Cost.

    Richiamata in riferimento alla tutela del diritto di difesa, ma la Corte ha ritenuto che i rimedi procedurali (termine per visionare il documento) siano sufficienti e che non sia stato violato il diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    Invocata ma non ritenuta violata: il procedimento ha rispettato le garanzie costituzionali del giusto processo.

  • art. 2702 cod. civ.

    La Corte ha affermato che l'eventuale inutilizzabilità di una prova per ragioni processuali in un procedimento diverso non impedisce in automatico la utilizzazione dello stesso documento in altra controversia, salvo che vi sia accertamento in cosa giudicata sulla sua falsità.

  • art. 2909 cod. civ.

    Richiamato in relazione alla disciplina della prova e degli effetti delle pronunce in altro giudizio; la Corte ha escluso effetti preclusivi in assenza di giudicato sulla genuinità del documento.

  • art. 183 cod. proc. civ.

    Utilizzato per verificare la tempestività e la natura delle domande; la Corte ha ritenuto che alcune pretese dei ricorrenti configurassero domande nuove rispetto al thema decidendum originario.

  • art. 1965 e art. 1969 cod. civ.

    Citate in relazione alle azioni di annullamento e rescissione per errore/dolo/lesione; la Cassazione ha condiviso la valutazione della Corte d'Appello che non erano provati i presupposti per annullare o rescindere la transazione.

  • artt. 761, 763, 764 cod. civ.

    Riferimenti alla disciplina della transazione; la Corte ha ritenuto che la scrittura del 1999 fosse di natura transattiva e idonea a definire la sorte delle questioni ereditarie.

  • art. 13 comma 1 quater dPR 115/02

    Riferimento formale alla sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti.

Massime di principio

  • I giudici privilegiano un'interpretazione della volontà contrattuale fondata sul complesso documentale e sulla condotta delle parti: una lettura puramente letterale degli atti può essere superata dalla valutazione contestuale.
  • Il disconoscimento della firma su scrittura privata deve essere tempestivo (prima udienza o prima risposta successiva alla produzione) per evitare il tacito riconoscimento ex art. 215 c.p.c.; la tardività non è giustificata dalla tardiva costituzione della parte producente salvo che non sia chiesto e concesso il termine previsto.
  • La inutilizzabilità processuale di un documento in un procedimento diverso non impedisce di per sé la sua utilizzazione in un altro giudizio, salvo accertamento passato in giudicato sulla falsità o non genuinità del documento.
  • Domande nuove (es. annullamento o rescissione poi non prospettate chiaramente in fase iniziale) possono essere dichiarate inammissibili o non rilevanti se esulano dal thema decidendum originario; è essenziale esplicitare e tempestivamente proporre le eccezioni o le domande integrative ai sensi dell'art. 183 c.p.c.
  • La valorizzazione delle scritture private e delle scritture transattive è possibile anche attraverso elementi presuntivi (ritrovamento di controdichiarazioni, gestione societaria) che, insieme al comportamento delle parti, possono dimostrare la conoscenza e la volontà delle parti riguardo al contenuto dell'asse ereditario.
  • Chi perde il giudizio di legittimità può essere condannato alle spese e al contributo unificato supplementare; occorre valutare il rischio processuale prima di proporre ricorsi infondati.

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