Cassazione Civile, Sentenza n. 6834/2021 del 11/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Vittoria Assicurazioni impugnava l'intimazione di pagamento notificata da Equitalia (agente della riscossione) per l'escussione di una polizza fideiussoria rilasciata a garanzia delle obbligazioni di un contribuente (Oreste Maurizio Lancia). La compagnia sosteneva che la cartella di pagamento presupposta non fosse stata correttamente notificata e, comunque, che non sussistesse un valido titolo esecutivo nei confronti del garante trattandosi di rapporto di natura privatistica derivante da polizza rilasciata ai sensi dell'art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972. Inoltre contestava che la mancata impugnazione della cartella di pagamento non potesse precludere la sua azione contro l'intimazione, e deduceva vizi di motivazione e violazioni normative (art. 21 d.lgs. 46/1999, art. 29 d.lgs. 46/1999, disciplina introdotta dalla legge finanziaria 2005). Sono stati anche svolti rilievi su prescrizione/decadenza e su precedente giudicato relativo a un preavviso di fermo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo del ricorso e ha dichiarato assorbiti il secondo, il terzo e il quinto. Ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., ha accolto il ricorso di Vittoria Assicurazioni: ha ritenuto che il credito escusso derivasse da rapporto privatistico (polizza fideiussoria autonoma) e che, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 46/1999, l'iscrizione a ruolo nei confronti del garante richieda un titolo esecutivo valido che qui mancava; ha altresì stabilito che la mancata impugnazione della cartella non preclude l'opposizione all'intimazione di pagamento, la quale, se relativa a credito di natura privatistica, va proposta con le forme ordinarie (artt. 615 e 617 c.p.c.) e si configura come opposizione "pre-esecutiva" proponibile fino all'effettivo pignoramento. Di conseguenza è stato pronunciato che l'Amministrazione/Agente della riscossione non potevano procedere all'esecuzione nei confronti della compagnia senza titolo esecutivo. Le spese del giudizio di merito sono compensate integralmente; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Norme richiamate
Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva
La Corte ha interpretato la norma nel senso che, per le entrate di natura privatistica, l'iscrizione a ruolo nei confronti del garante richiede un titolo idoneo con efficacia esecutiva; il mero ruolo/cartella non può sostituire tale titolo quando il credito trae origine da un rapporto di diritto privato.
d.lgs. n. 46/1999, art. 29 comma 2
Alle entrate non tributarie non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ... e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie
Per crediti non tributari la contestazione dell'azione esecutiva si svolge secondo le ordinarie regole dell'opposizione (artt. 615/617 c.p.c.), senza che la mancata impugnazione della cartella tributaria produca preclusione automatica.
d.P.R. n. 602/1973, artt. 25, 49, 50, 57
Rinvio generale agli istituti della cartella di pagamento, ruolo, intimazione di pagamento e disciplina della riscossione
La cartella/intimazione hanno funzione analoga al precetto nell'ambito della riscossione; tuttavia la loro efficacia e i termini procedurali devono essere valutati alla luce della natura del credito (tributario vs privatistico). L'art.50 svolge funzione di 'rinnovo' per l'azione esecutiva quando non è stato avviato il pignoramento entro un anno dalla cartella.
d.P.R. n. 633/1972, art. 38-bis
La polizza fideiussoria prevista dall'art. 38-bis è stata qualificata come contratto di garanzia autonomo; la responsabilità del garante è non accessoria e sopravvive indipendentemente dalle vicende del rapporto principale.
d.lgs. n. 218/1997, art. 8 (comma 2 e riferimenti a comma 3-bis)
La Corte ha chiarito che la disciplina applicabile va valutata ratione temporis: non può essere applicata retroattivamente la novella (comma 3-bis) introdotta dalla legge finanziaria 2005 quando i fatti sono anteriori; la disciplina originaria (comma 2) rileva per qualificare la natura della garanzia.
Codice di procedura civile, artt. 615 e 617 c.p.c.
Tali articoli disciplinano l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi nelle forme ordinarie; quando il credito è privatistico l'opposizione all'intimazione (pre-esecutiva) deve essere proposta secondo queste norme e non è sottoposta al termine perentorio previsto per le impugnazioni tributarie.
Massime di principio
- La polizza fideiussoria rilasciata ai sensi dell'art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972 ha natura di contratto di garanzia autonomo e il rapporto fra garante e Amministrazione è, di regola, di natura privatistica.
- Le controversie relative all'escussione della garanzia fideiussoria sono di competenza del giudice ordinario; se però il giudizio è stato erroneamente introdotto davanti al giudice tributario e non è stato eccepito il difetto di giurisdizione fino alla formazione del giudicato interno, tale giudicato non trasforma la natura privatistica del rapporto e non vincola la Cassazione sul merito sostanziale.
- Per crediti di natura privatistica l'iscrizione a ruolo nei confronti del garante richiede un titolo avente efficacia esecutiva; la cartella/ruolo, da sola, non può supplire all'assenza di un titolo esecutivo specifico nei confronti del garante.
- La mancata impugnazione tempestiva della cartella di pagamento non preclude all'obbligato garante la possibilità di proporre opposizione all'intimazione di pagamento; tale opposizione, se proposta prima del pignoramento, si configura come opposizione "pre-esecutiva" ex art. 615 c.p.c. e rimane proponibile entro i termini dell'esecuzione ordinaria.
- Quando si riceve una cartella o un'intimazione relative a una presunta fideiussione, è opportuno valutare subito la natura del credito (tributaria vs privatistica) e, in caso di credito privatistico, considerare l'opposizione all'esecuzione davanti al giudice ordinario secondo gli artt. 615/617 c.p.c., evitando di confidare esclusivamente in rimedi tributari soggetti a termini perentori.
- Le modifiche legislative successive ai fatti (es. novellazioni introdotte anni dopo) non possono essere applicate ratione temporis se incidono in senso retroattivo sulla posizione sostanziale formatasi anteriormente.
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