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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6837/2021 del 11/03/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La controversia riguardava la richiesta di rimborso dell'imposta sugli intrattenimenti per l'anno 2004 pagata dalla Romagna Giochi per 211 apparecchi da gioco leciti (art. 110, settimo comma, lett. b), T.U.L.P.S.). La contribuente sosteneva che, essendo gli apparecchi destinati a essere dismessi entro il 30 aprile 2004, l'imposta doveva essere proporzionata al periodo effettivo di funzionamento (frazionata in dodicesimi) e pertanto aveva versato in eccedenza. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ricorrendo in cassazione, contestava la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto l'imposta proporzionale al periodo di utilizzo, sostenendo invece che l'art. 14-bis d.P.R. del 1972 prevede una base imponibile forfetaria annuale e non la possibilità di frazionamento, salvo specifiche eccezioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia e, decidendo nel merito, ha respinto il ricorso originario proposto dalla Romagna Giochi. La Corte ha ritenuto che l'art. 14-bis d.P.R. n. 640/1972 stabilisca una base imponibile determinata in misura forfettaria annuale per gli apparecchi di cui all'art. 110 T.U.L.P.S., impedendo il frazionamento dell'imponibile come regola generale (eccetto per apparecchi installati dopo il 1° marzo). Ha inoltre osservato che il legislatore ha previsto specifiche misure di riduzione per il 2004 (commi 3 e 3-bis) in relazione alla obbligatoria dismissione; pertanto la deduzione sulla base del semplice periodo di funzionamento non è ammissibile. Per l'assenza di orientamento consolidato è stata disposta la compensazione integrale delle spese tra le parti.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, art. 14-bis

    Stabilisce che per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito (art. 110 T.U.L.P.S.) la base imponibile è determinata in misura forfettaria annuale e il pagamento è effettuato in unica soluzione entro il 16 marzo (o entro il 16 del mese successivo per installazioni dopo il 10 marzo). Impedisce il frazionamento ordinario dell'imponibile in base ai mesi di effettivo funzionamento, salvo limitate eccezioni (apparati installati dopo il 1° marzo). Contiene inoltre commi che prevedono misure di riduzione specifiche per il 2004 in relazione alla dismissione obbligatoria.

  • art. 110 T.U.L.P.S.

    Individua gli apparecchi e congegni per il gioco lecito cui si applicano le disposizioni fiscali citate (la norma individua il tipo di macchine rilevanti ai fini dell'imposta).

  • Cass. civ., sentenze richiamate (Cass. 3 ottobre 2019, n. 24675; Cass. 18 marzo 2015, n. 5359)

    Giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha già affermato l'ostatività del criterio forfettario a una regola generale di frazionamento dell'imponibile, confermando che la proporzionalità al periodo di funzionamento non si applica come regola generale.

Massime di principio

  • Per gli apparecchi di gioco leciti disciplinati dall'art. 14-bis d.P.R. n. 640/1972 la base imponibile è in linea di massima annuale e forfettaria: non è possibile frazionare l'imponibile su base mensile/periodale salvo che la norma non preveda espressamente una deroga (es. apparecchi installati dopo il 1° marzo).
  • La presenza di un obbligo normativo di dismissione non autorizza automaticamente il contribuente a pretendere il frazionamento dell'imposta: bisogna verificare se il legislatore abbia previsto specifiche misure transitorie o riduzioni (come avvenuto per il 2004).
  • In caso di controversia su presunti versamenti in eccedenza per cessazione anticipata dell'attività, la valutazione dipende primaria mente dal testo normativo e dagli eventuali commi transitori; la giurisprudenza di legittimità tende a vietare il frazionamento salvo esplicita previsione normativa.
  • Prima di proporre ricorso amministrativo o giudiziario è opportuno verificare con attenzione le norme transitorie e le pronunce giurisprudenziali rilevanti (e, se necessario, documentare date di installazione/rimozione e eventuali disposizioni legislative che prevedono riduzioni).
  • Se esiste contrasto giurisprudenziale non consolidato, la strategia difensiva può prevedere l'appello fino alla Cassazione, ma con rischio di compensazione spese; valutare costi/benefici e la presenza di norme transitorie favorevoli.

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