Cassazione Civile, Ordinanza n. 20137/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di un'indennità di occupazione senza titolo relativa a un immobile sito in Roma, adibito a uso istituzionale della pubblica amministrazione, per il periodo luglio-dicembre 2012. La parte pubblica propose opposizione sostenendo di avere già adempiuto integralmente il dovuto, calcolando l'importo con la decurtazione del 15% prevista dall'art. 3, comma 4, ultimo periodo, del d.l. n. 95/2012. L'opposizione fu accolta in primo grado e l'appello venne respinto. In cassazione la società ricorrente dedusse: (1) violazione della norma sulla riduzione del 15% e dell'art. 3 Cost., sostenendo che la decurtazione operasse solo dal 1° luglio 2014 e non per il secondo semestre 2012; (2) violazione del giudicato e omessa pronuncia, assumendo che una precedente sentenza tra le stesse parti aveva affermato l'operatività della riduzione solo dal 1° luglio 2014; (3) omesso esame di un fatto decisivo, riproponendo la censura sul giudicato; (4) violazione delle norme processuali e sostanziali sul calcolo dell'importo, lamentando che la riduzione del 15% non potesse applicarsi ai primi sei giorni di luglio 2012 e che l'indennità dovesse essere integrale per quel periodo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la riduzione del 15% per gli immobili occupati senza titolo da amministrazioni centrali e altri enti indicati dalla norma si applica dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 95/2012, dunque anche all'occupazione del secondo semestre 2012. Ha rigettato i motivi secondo e terzo perché la parte ricorrente non aveva dimostrato il passaggio in giudicato della sentenza invocata e, comunque, non risultavano identici petitum e causa petendi rispetto alla controversia decisa; la precedente sentenza era al più una decisione su causa connessa, priva di efficacia di giudicato esterno. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di specifica trascrizione/localizzazione degli atti richiamati e per mancanza di decisività concreta della censura, non essendo spiegato quale residuo credito sarebbe eventualmente rimasto dovuto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 3, comma 4, d.l. 6 luglio 2012, n. 95
la riduzione si applica alle indennità dovute per l'utilizzo senza titolo di immobili da parte delle amministrazioni centrali e degli altri enti indicati dalla norma, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto-legge
art. 24, comma 4, lett. a), d.l. 24 aprile 2014, n. 66
norma di modifica richiamata solo per il coordinamento del testo applicabile, senza incidere sulla decorrenza affermata dalla Corte
legge di conversione del d.l. n. 95/2012, richiamata quale base della disciplina della riduzione
legge di conversione del d.l. n. 66/2014, richiamata nel quadro normativo della riduzione
art. 3 Cost.
richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non ne accoglie la censura
il giudicato può operare solo se la precedente decisione è effettivamente passata in giudicato e vi è identità di petitum e causa petendi
richiamato dalla ricorrente nel motivo sul giudicato, senza esito favorevole
la Corte esclude l'omissione di pronuncia sul giudicato
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge invocata per i motivi di diritto
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il motivo è trattato come doglianza di omesso esame di fatto decisivo, ma ritenuto infondato
la prova del passaggio in giudicato della sentenza deve essere fornita tramite certificazione di cancelleria
art. 103, primo comma, ultima parte, c.p.c.
una decisione su causa connessa per mera identità di questione non produce giudicato esterno
richiamato nel quarto motivo insieme alle norme sulle prove e sul calcolo dell'indennità
richiamato nel quarto motivo insieme alle norme sulle prove e sul calcolo dell'indennità
richiamato nel quarto motivo in tema di indennità dovuta per il ritardo nel rilascio dell'immobile
richiamato nel quarto motivo sul riparto dell'onere probatorio
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
la mancata trascrizione/localizzazione specifica degli atti e documenti comporta inammissibilità del motivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La riduzione del 15% prevista per le indennità dovute per l'utilizzo senza titolo di immobili da parte di determinate amministrazioni pubbliche opera dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 95/2012, non dal 1° luglio 2014, salvo diversa previsione espressa.
- L'eccezione di giudicato esterno richiede la dimostrazione del passaggio in giudicato formale della precedente sentenza, da provarsi con la certificazione di cancelleria; in mancanza, il giudicato non può essere utilmente opposto.
- Perché possa parlarsi di efficacia preclusiva di una precedente decisione tra le stesse parti è necessario anche che vi sia identità di petitum e causa petendi; una decisione resa in altra controversia su un rapporto solo connesso non produce giudicato sul diverso rapporto dedotto in giudizio.
- Nel ricorso per cassazione, la censura che si fonda su documenti o atti processuali deve riportarne il contenuto rilevante e indicarne specificamente la collocazione nel fascicolo; altrimenti il motivo è inammissibile.
- Un motivo di ricorso non è specifico e non è scrutinabile se non chiarisce in concreto quale sia l'errore denunciato e quale sarebbe la ricaduta pratica sul saldo dovuto.
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