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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15474/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di cartelle di pagamento relative ai periodi d’imposta 2006, 2008, 2009 e 2010, emesse per Irpef, Iva, Irap, accessori e sanzioni in conseguenza della decadenza da una precedente rateizzazione concessa dopo la definizione di un accertamento con adesione. Il contribuente ha contestato: 1) la validità delle cartelle per asserita mancanza della sottoscrizione del ruolo da parte del titolare dell’ufficio; 2) l’erronea applicazione della disciplina della riscossione, sostenendo che dovesse trovare spazio l’avviso di accertamento cosiddetto "impoesattivo" e non l’iscrizione a ruolo; 3) il difetto di motivazione delle cartelle, in particolare quanto alla pretesa per interessi. L’agente della riscossione ha resistito e ha proposto ricorso incidentale contro la statuizione della CTR che aveva ritenuto carente la motivazione delle cartelle sugli interessi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale del contribuente, ritenendo infondati i motivi relativi alla presunta mancanza di sottoscrizione del ruolo, alla dedotta inapplicabilità dell’iscrizione a ruolo e al preteso difetto di motivazione delle cartelle. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione, affermando che, nel caso di cartelle conseguenti a un precedente accertamento con adesione e alla successiva rateizzazione, la motivazione sugli interessi era sufficiente perché richiamava gli atti presupposti, indicava la natura degli interessi di mora, il tasso e la decorrenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso del contribuente. Il contribuente è stato condannato alle spese di lite e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 12 comma 4 d.P.R. n. 602 del 1973

    non prevede una sanzione per l’omessa sottoscrizione del ruolo; opera la presunzione di riferibilità dell’atto all’organo da cui promana, con onere per il contribuente di fornire prova contraria specifica.

  • art. 21-octies l. n. 241 del 1990

    i vizi del provvedimento sono irrilevanti quando l’atto ha natura vincolata e non vi sono margini di discrezionalità amministrativa nella sua formazione.

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto ministeriale, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore ma solo l’intestazione.

  • art. 29 comma 2 d.l. n. 78 del 2010

    non trova applicazione nel caso di somme dovute per decadenza da rateizzazione conseguente ad accertamento con adesione.

  • art. 8 comma 3-bis d.lgs. n. 218 del 1997

    in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il competente ufficio procede all’iscrizione a ruolo delle somme dovute a carico del contribuente e del garante.

  • art. 7 l. n. 212 del 2000

    l’obbligo di motivazione della cartella è soddisfatto, per gli interessi, quando l’atto richiama il precedente titolo e consente di comprendere natura, tasso e decorrenza della pretesa; se la cartella è il primo atto sugli interessi, occorre indicare base normativa e decorrenza.

  • art. 3 l. n. 241 del 1990

    la motivazione può dirsi sufficiente se consente al destinatario di comprendere l’iter logico della pretesa e gli elementi essenziali del calcolo degli interessi.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale, in relazione alla dedotta invalidità della motivazione della cartella, ma non decisivo autonomamente.

  • art. 30 d.P.R. n. 602 del 1973

    costituisce il riferimento normativo per il tasso degli interessi di mora indicati nella cartella.

  • art. 20 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato nel motivo incidentale insieme alle norme sulla riscossione e sulla motivazione della cartella.

  • art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002

    legittima il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità, se dovuto.

  • art. 1 comma 17 l. n. 228 del 2012

    ha introdotto la previsione sull’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di ruolo d’imposta, l’omessa sottoscrizione non determina di per sé l’invalidità dell’atto, mancando una sanzione espressa e operando la presunzione di riferibilità dell’atto all’amministrazione; il contribuente che contesti la provenienza del ruolo deve allegare e provare circostanze specifiche, non bastando una contestazione generica.
  • Quando la riscossione riguarda somme dovute per la decadenza da una rateizzazione concessa a seguito di accertamento con adesione, la disciplina applicabile è quella speciale dell’accertamento con adesione e dell’iscrizione a ruolo delle rate non versate, non quella dell’avviso di accertamento 'impoesattivo'.
  • La cartella di pagamento che segue atti presupposti già noti al contribuente è sufficientemente motivata anche quanto agli interessi se richiama il precedente titolo, indica la natura degli interessi, la base normativa, il tasso e la decorrenza; non è necessaria una ripetizione analitica del calcolo.
  • La censura di difetto di motivazione della cartella è inammissibile in cassazione se il ricorrente non trascrive o riproduce adeguatamente il contenuto degli atti impugnati, impedendo il controllo di legittimità sulla specificità della doglianza.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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