Cassazione Civile, Ordinanza n. 15477/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (comproprietari)
La controversia
La controversia nasce da infiltrazioni provenienti dalla copertura di un fabbricato di cui le parti erano comproprietarie. La proprietaria di due appartamenti interni al fabbricato ha agito contro gli altri comproprietari chiedendo l’esecuzione dei lavori necessari o, in subordine, il risarcimento dei danni subiti nei propri immobili. In primo grado il tribunale ha dichiarato cessata in parte la materia del contendere, ma ha condannato i convenuti al pagamento di una somma a titolo risarcitorio, ripartita in proporzione al valore delle singole proprietà esclusive. In appello i due comproprietari soccombenti hanno contestato, tra l’altro, la mancata preventiva convocazione dell’assemblea, l’utilizzabilità della consulenza tecnica espletata in ATP, la prova del nesso causale tra cattiva manutenzione del tetto e danni e, soprattutto, l’erronea esclusione dell’obbligo della danneggiata di concorrere pro quota alle spese di ripristino della copertura. Davanti alla Cassazione hanno proposto ricorso per sei motivi, deducendo: omessa pronuncia sulla pretesa inammissibilità dell’azione; nullità/inutilizzabilità della C.T.U. svolta nell’ATP; tardività e genericità delle contestazioni alle risultanze peritali; violazione delle norme in tema di condominio e di responsabilità da cose in custodia per l’omessa considerazione del concorso della danneggiata alle spese di riparazione; omessa considerazione della rilevabilità officiosa di tale questione; omesso esame della parziale rinuncia alla domanda per intervenuta transazione con altri comproprietari.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, dichiarato inammissibile il terzo, accolto il quarto e il quinto motivo e dichiarato assorbito il sesto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alle censure accolte e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione, demandando al giudice del rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito è stata censurata perché la Corte territoriale non ha correttamente applicato il principio secondo cui il condomino danneggiato da un lastrico o terrazza a livello, pur essendo terzo rispetto al fatto lesivo e potendo ottenere il risarcimento, resta tenuto a partecipare anche alle spese di riparazione del bene comune nei limiti stabiliti dalla funzione di copertura del lastrico o terrazza.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
non si rinvenga in atti copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima
Il ricorso è comunque procedibile se risulta che la notificazione del ricorso si è perfezionata per il ricorrente entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità della domanda giudiziale
L’omessa pronuncia non sussiste quando la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto dell’eccezione o della domanda incompatibile con la soluzione adottata su altra questione logicamente preliminare.
accertamento tecnico peritale ex art. 696 c.p.c.
La mera deduzione di una diversa forma dell’accertamento tecnico non basta a determinare l’inutilizzabilità della relazione, se non è allegata una concreta lesione del contraddittorio o del diritto di difesa.
funzioni conciliative assegnate all’Ausiliario della legge e dal Giudice
L’irregolarità nella forma dell’ATP rispetto al modello dell’art. 696-bis non comporta nullità in assenza di una lesione concreta del contraddittorio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di norme di diritto
Il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o per censurare apprezzamenti di merito sulla genericità delle contestazioni tecniche.
principio di autosufficienza del ricorso
La censura è inammissibile se il ricorrente richiama genericamente la consulenza tecnica senza riportarne i passaggi essenziali rilevanti.
Le contestazioni nuove in appello e quelle generiche possono essere dichiarate inammissibili; la loro valutazione appartiene al giudice di merito.
artt. 1117, 1118, 1123 e 2051 c.c.
Il condomino danneggiato dalla copertura comune non perde la qualità di terzo risarcibile, ma resta tenuto a concorrere alle spese di riparazione del bene in base al regime di comunione e alla funzione del bene stesso, nonché alla ripartizione dei costi secondo i criteri legali.
Massime di principio
- L’omessa pronuncia non ricorre quando la questione dedotta risulta implicitamente rigettata dalla soluzione adottata dal giudice su un punto logicamente preliminare e incompatibile con la pretesa non esaminata espressamente.
- In cassazione, la censura che formalmente denuncia violazione di legge ma mira in realtà a rivalutare le prove o a contestare apprezzamenti di merito è inammissibile.
- La doglianza relativa a irregolarità dell’accertamento tecnico non è fondata se non si dimostra una concreta lesione del contraddittorio o del diritto di difesa; la sola difformità dal modello procedurale non basta.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare l’onere di specificità e autosufficienza, riportando gli elementi essenziali degli atti o della consulenza su cui si fonda la censura.
- In materia di danni da infiltrazioni provenienti da lastrico o terrazza a livello, il condomino danneggiato è risarcibile come terzo, ma può essere tenuto anche a concorrere alle spese di riparazione del bene comune secondo il regime legale di riparto applicabile.
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