Cassazione Civile, Ordinanza n. 15481/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia riguarda l'azione revocatoria fallimentare proposta per ottenere la dichiarazione di inefficacia di rimesse effettuate su conti correnti bancari riconducibili a una società poi fallita, per l'importo complessivo di euro 1.567.333,12 oltre interessi. In primo grado il tribunale aveva dichiarato l'inefficacia delle rimesse; la corte d'appello ha rigettato l'impugnazione della banca, ritenendo che le rimesse revocate fossero consistenti e durevoli e che la rimessa del 1/3/2010 per euro 553.532,41 non fosse una operazione bilanciata, mancando la prova di un accordo specifico tra banca e correntista destinato a qualificare il versamento come mera provvista per operazioni speculari di addebito. La banca ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, per avere la corte richiamato genericamente la consulenza tecnica senza rispondere alle critiche d'appello; 2) violazione degli artt. 67, comma 3, lett. b), e 70 l.fall. per avere ritenuto durevoli e consistenti le rimesse senza valutarle singolarmente rispetto all'esposizione debitoria al momento di ciascuna rimessa; 3) violazione degli artt. 67, comma 3, lett. b), 70 l.fall. e 2697 c.c. per avere considerato revocabile la rimessa del 1/3/2010, che secondo la banca era invece bilanciata, desumibile da fatti concludenti e da un'operazione di segno contrario dello stesso importo; 4) omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. per non avere considerato la corrispondenza tra bonifico e addebito di pari importo risultante dalla consulenza tecnica. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo i motivi in parte infondati e in parte inammissibili per difetto di specificità e per mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata, nonché per il limite della "doppia conforme" in relazione al quarto motivo.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della banca. Ha ritenuto, sul primo motivo, che la motivazione della sentenza d'appello esistesse e che, quando il giudice aderisce alle conclusioni del CTU, l'obbligo motivazionale sia assolto con l'indicazione delle fonti del convincimento; ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva trascritto specificamente le critiche mosse alla consulenza né riportato compiutamente il contenuto del motivo d'appello asseritamente non esaminato. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità perché la questione della valutazione delle rimesse singolarmente considerate e rispetto all'esposizione debitoria non era stata trattata dalla sentenza impugnata e la banca non aveva dimostrato di averla ritualmente dedotta nel giudizio di merito. Sul terzo motivo ha affermato che, per escludere la revocabilità di rimesse su conto scoperto come operazioni bilanciate, occorre la prova di accordi che facciano venir meno la funzione solutoria della rimessa, prova che può anche risultare da facta concludentia solo se lo stretto collegamento negoziale tra le operazioni sia certo; nel caso concreto la valutazione della corte territoriale era di merito e non era sindacabile in cassazione. Sul quarto motivo ha dichiarato l'inammissibilità per mancato assolvimento dell'onere, in caso di doppia conforme, di indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese, al pagamento di una somma equitativa in favore del controricorrente, alla sanzione in favore della Cassa delle ammende e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È richiamato per censurare la presunta nullità della sentenza per difetto di motivazione; la Corte esclude il vizio perché la motivazione esiste e il giudice può recepire le conclusioni del CTU con adeguato richiamo alle fonti del convincimento.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È invocato insieme all'art. 132 c.p.c. come parametro della sufficienza della motivazione.
art. 67, comma 3, lett. b), l.fall.
È richiamato quale norma sulla revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente; la Corte ribadisce che la non revocabilità delle rimesse dipende dalla dimostrazione della loro natura non solutoria per effetto di specifici accordi bilaterali o di un accertato stretto collegamento negoziale.
art. 70 l.fall.
È richiamato in tema di effetti e disciplina della revocatoria fallimentare delle rimesse.
art. 2697 c.c.
È invocato sul riparto dell'onere della prova; la Corte valorizza l'onere della parte che deduce l'operazione bilanciata di provare gli accordi o i fatti concludenti che escludono la funzione solutoria della rimessa.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È il parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi secondo e terzo.
art. 360 n. 4 c.p.c.
È il parametro del vizio processuale dedotto con il primo motivo per asserita nullità della sentenza.
art. 360 n. 5 c.p.c.
È richiamato per il preteso omesso esame di fatto decisivo; la Corte lo dichiara inammissibile anche per il regime della doppia conforme.
art. 380-bis c.p.c.
È richiamato quanto alla definizione anticipata del ricorso e alle conseguenze sanzionatorie della decisione conforme alla proposta.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
È richiamato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di una somma alla Cassa delle ammende, conseguenza della definizione anticipata.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
È richiamato per la regola della doppia conforme, che impone al ricorrente di indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, la censura di motivazione apparente o di omesso esame non può risolversi in una critica generica al merito: quando la sentenza di merito recepisce le conclusioni del CTU, il ricorrente deve trascrivere in modo specifico le critiche già svolte e indicare i passaggi decisivi dell'elaborato peritale, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente può essere esclusa solo se la rimessa perde la funzione solutoria perché destinata, in base a un accordo tra banca e correntista, a costituire provvista per operazioni speculari e contestuali o prossime; la prova di tale accordo può anche emergere da fatti concludenti, ma deve risultare con certezza lo stretto collegamento negoziale tra le operazioni.
- La mera contiguità cronologica o la corrispondenza contabile tra un versamento e un addebito non bastano, da sole, a qualificare la rimessa come operazione bilanciata non revocabile, se il giudice di merito ha accertato in fatto l'assenza di una prova specifica dello scopo diverso dalla riduzione dell'esposizione debitoria.
- Nel giudizio di cassazione, le questioni non trattate dalla sentenza impugnata non sono deducibili se la parte non dimostra di averle ritualmente prospettate nel grado di merito e non indica specificamente in quale atto precedente lo abbia fatto; il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un nuovo esame di fatto.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. richiede che il ricorrente indichi le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito; in difetto, la censura è inammissibile.
- La parte che invoca l'operazione bilanciata per sottrarre la rimessa alla revocatoria sopporta l'onere di provare gli elementi che ne escludono la funzione satisfattiva, senza potersi limitare a richiamare una generica corrispondenza temporale o contabile tra operazioni di segno opposto.
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