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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07029/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un concorso pubblico per il reclutamento di personale docente bandito nel 2016. La candidata aveva superato le prove, ma la graduatoria di merito fu approvata solo il 24 ottobre 2017, oltre il termine fissato nel bando per la conclusione della procedura e la pubblicazione della graduatoria definitiva (30 giugno 2017). Secondo la candidata, tale ritardo le aveva impedito di ottenere un posto di ruolo per l'anno scolastico 2017/2018 e l'aveva costretta ad accettare un contratto a tempo determinato in attesa dell'immissione in ruolo, con conseguente pregiudizio economico e professionale. I giudici di merito avevano accolto la domanda risarcitoria, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario e configurabile una responsabilità contrattuale dell'amministrazione. Con il ricorso per cassazione, l'amministrazione ha dedotto, con il primo motivo, la violazione delle norme sulla giurisdizione (artt. 103 e 113 Cost., art. 63 d.lgs. 165/2001, artt. 7 e 30, comma 6, d.lgs. 104/2010), sostenendo che la pretesa riguardava il ritardo nel compimento di un atto autoritativo della procedura concorsuale, cioè l'approvazione della graduatoria, e che quindi la controversia apparteneva alla giurisdizione amministrativa. Con il secondo motivo, assorbito, ha denunciato la violazione degli artt. 1218, 2043 e 2697 c.c., assumendo che, una volta correttamente individuata la giurisdizione, sarebbe risultata errata anche la qualificazione della responsabilità e la distribuzione dell'onere della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la domanda risarcitoria fosse collegata al ritardo illegittimo nell'adozione dell'atto conclusivo della procedura concorsuale, ossia l'approvazione della graduatoria, e non a una mera omissione di assunzione successiva a procedura ormai conclusa. Ha quindi affermato che la controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, cassando la sentenza impugnata e rimettendo le parti dinanzi a tale giudice. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese di tutti i gradi e fasi del giudizio sono state compensate integralmente per l'obiettiva difficoltà della controversia.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    norma invocata per censurare la decisione sulla giurisdizione

  • artt. 103 e 113 Cost.

    richiamati per contestare l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario

  • art. 63 d.lgs. 165/2001

    richiamato per il riparto di giurisdizione nelle controversie di lavoro pubblico

  • artt. 7 e 30, comma 6, d.lgs. 104/2010

    richiamati quale base del riparto di giurisdizione amministrativa nelle controversie connesshe all'esercizio di poteri autoritativi

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001

    evocato per distinguere gli atti riconducibili alla capacità e ai poteri del datore di lavoro privato, rilevanti dopo la fase concorsuale

  • art. 7, comma 3, l. n. 1034 del 1971

    richiamato come fondamento della giurisdizione amministrativa sulle domande risarcitorie connesse al ritardo illegittimo nell'espletamento della procedura concorsuale

  • art. 2-bis l. n. 241 del 1990

    richiamato in relazione al risarcimento del danno da inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo

  • art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206

    citato come termine procedimentale violato nel precedente richiamato dalla Corte

  • art. 1218 c.c.

    richiamato nel secondo motivo, poi assorbito, sulla responsabilità contrattuale

  • art. 2043 c.c.

    richiamato nel secondo motivo, poi assorbito, sulla responsabilità aquiliana

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel secondo motivo, poi assorbito, sulla ripartizione dell'onere della prova

Massime di principio

  • La domanda risarcitoria fondata sul ritardo illegittimo e colpevole nella conclusione di una procedura concorsuale pubblica, quando il ritardo investe l'atto terminale di approvazione della graduatoria, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo.
  • Nel pubblico concorso, l'approvazione definitiva della graduatoria non è un atto meramente esecutivo o vincolato, ma un nuovo atto amministrativo dotato di autonoma capacità lesiva e conclusivo della fase autoritativa.
  • Per individuare la giurisdizione occorre guardare al momento e all'oggetto della lesione dedotta: se si contesta il ritardo nell'esercizio del potere amministrativo prima della conclusione del procedimento, la posizione giuridica lesa è di interesse legittimo.
  • È diversa la situazione in cui, conclusa regolarmente la procedura concorsuale, la P.A. ometta poi di procedere all'assunzione: in tale ipotesi la controversia segue regole diverse sul riparto di giurisdizione.
  • Quando viene accolto un motivo sulla giurisdizione, restano assorbite le ulteriori censure che presuppongono la cognizione del merito da parte del giudice privo di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
IstitutiOnere della provaGiudicato

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