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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06972/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di addebito emessi dall'INPS per il pagamento della contribuzione addizionale collegata prima all'ASpI e poi alla NASpI, riferita a rapporti di lavoro a termine. Il Tribunale di Milano aveva accolto l'opposizione dell'università e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che, per effetto dell'art. 4, comma 8, l. n. 243/1991, le università non statali fossero equiparate alle università statali ai fini dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e quindi non tenute al contributo addizionale. L'INPS ha ricorso per cassazione denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 28, 29 e 30, l. n. 92/2012 e dell'art. 4, comma 8, l. n. 243/1991, sostenendo che la disciplina speciale del 2012 esclude il contributo solo per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, categoria nella quale non rientrano le università non statali. La resistente ha replicato con controricorso e memoria.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che l'art. 4, comma 8, l. n. 243/1991 è norma generale, risalente all'epoca dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, e non disciplina lo specifico contributo addizionale ASpI/NASpI introdotto solo successivamente dalla l. n. 92/2012. Ha inoltre richiamato il precedente di legittimità n. 13519/2025, dando continuità all'orientamento secondo cui l'esenzione dal contributo addizionale riguarda soltanto le ipotesi tassativamente previste dall'art. 2, commi 28-30, l. n. 92/2012, tra le quali vi sono i lavoratori a termine delle pubbliche amministrazioni, ma non le università non statali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originaria opposizione agli avvisi di addebito. Le spese dell'intero processo sono state compensate per la novità/recente formazione dell'orientamento.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 28, 29 e 30, l. n. 92/2012

    La disciplina speciale sul contributo addizionale ASpI/NASpI prevede in modo compiuto le ipotesi di esclusione dall'obbligo contributivo; tali esclusioni non si estendono alle università non statali, che non sono pubbliche amministrazioni.

  • art. 4, comma 8, l. n. 243/1991

    È norma generale riferita all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in un sistema anteriore all'introduzione del contributo addizionale ASpI/NASpI; non può essere utilizzata per escludere l'obbligo contributivo introdotto successivamente dalla l. n. 92/2012.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    Serve a individuare le pubbliche amministrazioni; le università statali vi rientrano, ma non le università non statali.

  • art. 3, comma 2, d.l. n. 87/2018 conv. in l. n. 96/2018

    Ha elevato la misura della contribuzione, ma l'aumento non si applica alle università private, per le quali continuano a valere le disposizioni precedentemente vigenti.

  • art. 1, comma 3, d.l. n. 87/2018 conv. in l. n. 96/2018

    Esclude l'applicazione dell'aumento del contributo alle università private, confermando la vigenza per esse della disciplina previgente.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso è stato incardinato come violazione e/o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Quando una norma generale preesistente regola un diverso sistema assicurativo o contributivo, essa non può essere automaticamente estesa allo specifico istituto introdotto successivamente da una disciplina speciale, se questa contiene una regolazione compiuta della fattispecie.
  • In materia contributiva, l'esclusione dall'obbligo deve risultare da una previsione espressa e tassativa della norma speciale che disciplina quel contributo; non sono ammissibili analogie fondate su equiparazioni previste per finalità diverse.
  • La nozione di pubblica amministrazione va ricavata dalle fonti che la definiscono espressamente; la qualificazione di un ente come università non statale esclude la sua automatica assimilazione alle università statali ai fini delle esenzioni contributive.
  • Se la controversia è definita sulla base di un'erronea applicazione della norma di diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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