Cassazione Civile, Ordinanza n. 06988/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda dell'INPS volta a ottenere la ripetizione di somme erogate a titolo di NASpI nel periodo 08/04/2018-08/08/2018. La prestazione era stata riconosciuta in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro della controparte con Poste Italiane s.p.a., avvenuta il 31/03/2018 a seguito di conciliazione sindacale del 14/12/2017 con cui le parti avevano concordato la risoluzione consensuale del rapporto e un incentivo all'esodo. Il Tribunale di Bologna aveva accolto l'azione della lavoratrice, escludendo il diritto dell'INPS alla restituzione; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione l'INPS deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 22/2015, in relazione all'art. 6 d.lgs. n. 23/2015 e all'art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che la risoluzione consensuale intervenuta fuori dalla procedura ex art. 7 l. n. 604/1966 non integra lo stato di disoccupazione involontaria richiesto per la NASpI e che la Corte territoriale aveva illegittimamente esteso in via analogica l'istituto dell'offerta di conciliazione agevolata a una fattispecie diversa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto corretta l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 7 l. n. 604/1966, perché dal verbale di conciliazione non risultava alcuna comunicazione datoriale di intenzione di licenziare per giustificato motivo oggettivo alla DTL competente; ha inoltre escluso che potesse applicarsi in via analogica l'art. 6 d.lgs. n. 23/2015, poiché tale norma presuppone un licenziamento già intimato e disciplina una fattispecie diversa. La Corte ha affermato che non esisteva alcun vuoto normativo, essendo la materia già regolata dall'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 22/2015, il quale riconosce la NASpI solo nelle ipotesi tassativamente previste di dimissioni per giusta causa o di risoluzione consensuale nell'ambito della procedura ex art. 7 l. n. 604/1966. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 3, comma 2, d.lgs. n. 22/2015
"La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012"
La NASpI spetta, nelle ipotesi di risoluzione consensuale, solo se l'accordo si colloca nella procedura di cui all'art. 7 l. n. 604/1966; non è sufficiente una cessazione consensuale del rapporto fuori da tale procedura.
art. 7 l. 15 luglio 1966, n. 604
La procedura è richiamata come quella che, nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo preannunciato dal datore, può ricondurre la risoluzione consensuale alla tutela NASpI; nel caso concreto mancava la comunicazione datoriale alla DTL competente.
La norma disciplina la conciliazione in caso di licenziamento già intimato e non è applicabile, neppure in via analogica, a una risoluzione consensuale del rapporto non preceduta da licenziamento.
Il ricorso all'analogia è ammesso solo in presenza di un vuoto normativo; non può essere utilizzato quando la fattispecie sia già regolata da una norma positiva.
È richiamato come sede nella quale era intervenuto l'accordo conciliativo, ma non vale a mutare la natura della fattispecie in assenza di licenziamento.
La transazione è stata richiamata come forma dell'accordo, ma la Corte non le attribuisce efficacia idonea a fondare l'applicazione analogica della disciplina sul licenziamento.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
È richiamato per dichiarare tardivo il controricorso, depositato oltre il termine di quaranta giorni.
art. 380 bis.1, ultimo comma, c.p.c.
È la norma processuale richiamata per il deposito dell'ordinanza all'esito della camera di consiglio.
Massime di principio
- In tema di NASpI, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro consente il trattamento solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge; non è sufficiente un accordo di esodo o una conciliazione sindacale se manca il raccordo con la procedura legale richiamata dalla disciplina.
- L'analogia non può essere utilizzata per ampliare l'ambito applicativo di una prestazione previdenziale quando la fattispecie concreta è già regolata da una norma espressa: l'esistenza di una disciplina positiva esclude il vuoto normativo necessario per ricorrere all'art. 12 disp. prel. c.c.
- Le norme che presuppongono un licenziamento non sono applicabili a una cessazione del rapporto derivante da mera risoluzione consensuale; occorre verificare la presenza, anche formalmente, degli atti e dei passaggi procedurali richiesti dalla legge.
- La natura transattiva o conciliativa dell'accordo e il riferimento a esigenze riorganizzative aziendali non bastano, da soli, a trasformare una cessazione consensuale in una fattispecie assimilabile al licenziamento ai fini dell'indennità NASpI.
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