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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06998/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un docente, dopo l'immissione in ruolo a tempo indeterminato, volta a ottenere la ricostruzione della carriera e il riconoscimento del servizio preruolo prestato in scuole paritarie. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto solo due anni di servizio; il docente aveva proposto appello principale sostenendo che la documentazione prodotta comprovasse un servizio di cinque anni. Il Ministero aveva proposto appello incidentale contestando in radice il diritto al riconoscimento di quel servizio, assumendo che l'attività svolta presso la scuola paritaria non fosse equiparabile a quella prestata nella scuola statale. La Corte d'appello, pur dando sostanzialmente ragione al Ministero nel merito, aveva ritenuto tardivo l'appello incidentale perché notificato il giorno prima dell'udienza del 21 maggio 2020, senza tener conto della disciplina emergenziale sulla sospensione dei termini. Con il ricorso per cassazione il Ministero ha denunciato nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 83, comma 2, d.l. 18/2020, come modificato dall'art. 36 d.l. 23/2020, in combinato disposto con l'art. 436, commi 2 e 3, c.p.c. e con l'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che il termine a ritroso per la costituzione dell'appellato e per la proposizione dell'appello incidentale ricadeva nel periodo di sospensione dei termini e che, quindi, l'udienza avrebbe dovuto essere differita.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha interpretato l'art. 83 d.l. 18/2020, nel testo applicabile ratione temporis, e l'art. 36 d.l. 23/2020 nel senso che, se il termine computato a ritroso per la costituzione dell'appellato e per l'appello incidentale ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, l'udienza o l'attività da cui il termine decorre devono essere differite per consentire il rispetto del termine. Poiché l'udienza del 21 maggio 2020 rientrava in tale ipotesi, la declaratoria di tardività dell'appello incidentale era erronea. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione attenendosi al principio di diritto enunciato e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020

    Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali... Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

    La sospensione emergenziale dei termini processuali si applica anche ai termini computati a ritroso; in tal caso l'udienza o l'attività da cui decorre il termine deve essere differita per consentire il rispetto del termine di costituzione o di impugnazione incidentale.

  • art. 36 d.l. n. 23/2020

    il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020

    La proroga del periodo di sospensione estende il regime emergenziale e sposta il termine iniziale del periodo successivo al 12 maggio 2020.

  • art. 436, commi 2 e 3, c.p.c.

    Richiamato come disciplina del termine a ritroso per la costituzione dell'appellato e per l'appello incidentale nel rito del lavoro.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La dedotta violazione processuale è stata veicolata come nullità della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Quando un termine processuale è calcolato a ritroso e il suo decorso cade, in tutto o in parte, nel periodo di sospensione emergenziale, il giudice deve differire l'udienza o l'attività da cui il termine decorre, non potendo dichiarare tardivo l'atto compiuto secondo il regime ordinario.
  • La disciplina della sospensione dei termini introdotta per l'emergenza sanitaria opera anche rispetto ai termini per la costituzione dell'appellato e per la proposizione dell'appello incidentale nel rito del lavoro, ove compatibile.
  • La tardività di un'impugnazione incidentale non può essere affermata quando il computo del termine non tenga conto della sospensione legale dei termini processuali vigente ratione temporis.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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