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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06995/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (previdenza)

La controversia

La controversia trae origine da avvisi di addebito con cui l'INPS ha chiesto la restituzione di indennità di disoccupazione agricola ritenute indebitamente percepite negli anni 2006-2008, a seguito della cancellazione della lavoratrice dagli elenchi dei braccianti agricoli disposta in esito ad accertamento ispettivo nei confronti del preteso datore di lavoro. La ricorrente aveva proposto opposizione, sostenendo che la pretesa restitutoria fosse tardiva rispetto al termine quinquennale indicato nell'art. 8 del D.P.R. n. 818/1957 e comunque prescritta. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione, ritenendo che fosse pendente un giudizio sul merito della cancellazione e che mancasse un provvedimento esecutivo del giudice ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46/1999. In appello, però, l'INPS ha dedotto che la ricorrente era stata cancellata dagli elenchi con pubblicazione del secondo elenco trimestrale del 15 settembre 2017 e che il ricorso amministrativo al comitato provinciale era stato proposto solo il 26 marzo 2018, quindi oltre il termine decadenziale di 30 giorni previsto dall'art. 22 del D.L. n. 7/1970; ha inoltre sostenuto che, in tema di impugnazione della cancellazione dagli elenchi agricoli, grava sull'assicurato l'onere di provare l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, prova che nella specie non era stata offerta. Il ricorso per cassazione ha censurato la sentenza di appello per violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse deciso oltre il chiesto entrando nel merito della cancellazione dagli elenchi, questione asseritamente estranea al giudizio di opposizione agli avvisi di addebito; con il secondo motivo ha contestato la condanna alle spese nonostante la presenza di dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti reddituali per l'ammissione al beneficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la questione della cancellazione dagli elenchi e della sua impugnazione tempestiva era già stata dedotta nel giudizio di merito e che, quando la prestazione previdenziale dipende dall'iscrizione negli elenchi agricoli, l'eventuale illegittimità della cancellazione non può essere accertata incidenter tantum fuori dal termine decadenziale previsto per l'impugnazione del provvedimento amministrativo. Ha quindi affermato che la decadenza ex art. 22 del D.L. n. 7/1970 è preliminare e preclusiva rispetto a qualsiasi esame nel merito sulla sussistenza del rapporto di lavoro. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché formulato in modo non autosufficiente, senza trascrivere le dichiarazioni reddituali invocate né indicare con precisione la loro produzione e identificazione in atti. Non ha disposto condanna alle spese del giudizio di cassazione, dando atto della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., ma ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 8, D.P.R. n. 818/1957

    Richiamato dalla ricorrente come parametro del termine quinquennale della pretesa restitutoria INPS; la Corte non fonda la decisione su questa norma, ma rileva il diverso e assorbente tema della decadenza dall'impugnazione della cancellazione dagli elenchi.

  • art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/1999

    Nel ragionamento del Tribunale la mancanza di un provvedimento esecutivo del giudice nel diverso giudizio pendente avrebbe reso inefficaci gli avvisi di addebito; la Corte di cassazione non condivide tale impostazione perché reputa preliminare la decadenza dall'impugnazione della cancellazione dagli elenchi.

  • art. 22 del D.L. n. 7/1970

    Norma ritenuta decisiva: l'impugnazione del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli deve essere proposta entro 30 giorni; decorso il termine, non è possibile accertare incidenter tantum l'illegittimità della cancellazione in un diverso giudizio volto a contestare la pretesa restitutoria dell'INPS.

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando il giudice affronta una questione già dedotta dalle parti e comunque necessaria per decidere la controversia; nella specie la Corte d'appello non ha attribuito un bene diverso da quello richiesto.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    È richiamata per escludere la condanna alle spese del giudizio di cassazione in presenza della dichiarazione reddituale prevista dalla norma.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dell'obbligo, ove dovuto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando il diritto alla prestazione previdenziale dipende dall'iscrizione in elenchi amministrativi, la tempestiva impugnazione del provvedimento di cancellazione è presupposto indefettibile: scaduto il termine decadenziale, non è possibile rimettere in discussione in via incidentale la legittimità della cancellazione in un giudizio diverso.
  • La decadenza dall'impugnazione del provvedimento amministrativo preclude l'esame del merito sul rapporto di lavoro che costituirebbe il presupposto della re-iscrizione e della prestazione previdenziale.
  • Nel giudizio di impugnazione della cancellazione dagli elenchi agricoli incombe sull'assicurato l'onere di provare l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, quale elemento costitutivo del diritto alla re-iscrizione.
  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato se il giudice affronta questioni già dedotte in causa e logicamente necessarie per decidere la domanda proposta, senza attribuire un bene diverso o estraneo rispetto a quello richiesto.
  • In sede di legittimità, la censura relativa alle spese deve essere autosufficiente: chi invoca un'esenzione o un'esclusione dalla condanna deve trascrivere e identificare gli atti e le dichiarazioni su cui fonda il motivo.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioniSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaGiudicato

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