Cassazione Civile, Ordinanza n. 18571/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Agenzia fiscale)
La controversia
La società aveva presentato interpello disapplicativo per ottenere, con riferimento al periodo d'imposta 2013, la disapplicazione della disciplina sulle società non operative (c.d. società di comodo), sostenendo che l'inattività e l'assenza di ricavi dipendessero da una situazione oggettiva di impossibilità di utilizzare l'unico cespite sociale: un immobile acquistato per essere adibito a struttura ricettivo-assistenziale, per il quale erano emerse difficoltà autorizzative e il successivo diniego regionale all'avvio dell'attività. L'Amministrazione aveva rigettato l'istanza ritenendo mancante una situazione oggettiva rilevante e l'assenza di iniziative concrete verso l'oggetto sociale. La società aveva impugnato il diniego e la CTR aveva accolto il ricorso ritenendo impugnabile l'atto e sussistenti le condizioni per la disapplicazione. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con un primo motivo, la violazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 100 c.p.c., sostenendo la non autonoma impugnabilità del diniego di interpello disapplicativo; con un secondo motivo ha denunciato la violazione della disciplina sulle società di comodo e dell'onere probatorio, censurando l'affermazione della CTR secondo cui la società avrebbe provato oggettive situazioni straordinarie ed eccezionali idonee a giustificare la disapplicazione.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, confermando l'orientamento per cui il diniego di interpello disapplicativo è atto impugnabile perché porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria ben individuata, pur non essendo compreso nell'elenco dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR non aveva adeguatamente individuato e qualificato le circostanze oggettive idonee a superare la presunzione di non operatività; in particolare, il mancato rilascio delle autorizzazioni amministrative e la protratta inattività societaria non bastavano, di per sé, a dimostrare una situazione oggettiva, straordinaria e indipendente dalla volontà dell'impresa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per nuovo esame in applicazione dei principi enunciati.
Norme richiamate
art. 37-bis, comma 8, D.P.R. n. 600 del 1973
prevede la possibilità di interpello disapplicativo per ottenere la disapplicazione di norme antielusive; il diniego può essere impugnato
disciplina le società non operative; il mancato raggiungimento dei parametri legali genera una presunzione relativa di non operatività superabile con prova contraria
art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992
l'elenco degli atti impugnabili è tassativo, ma non esclude l'impugnazione di atti che rendano nota una pretesa tributaria ben individuata
sussiste interesse ad agire per ottenere una pronuncia idonea a stabilizzare la posizione del contribuente rispetto alla pretesa fiscale
art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, D.L. n. 138 del 2011
richiamati dall'Ufficio a sostegno della disciplina delle società in perdita sistematica e della presunzione di non operatività
art. 1, comma 109, lett. h), L. n. 296 del 2006
ha modificato la formulazione dell'art. 30, comma 4-bis, L. n. 724 del 1994 in materia di interpello disapplicativo
richiamato per ribadire che grava sul contribuente la prova delle circostanze oggettive idonee a superare la presunzione
evocato per sottolineare l'obbligo dell'imprenditore di predisporre mezzi e organizzazione in prospettiva di continuità e lucro
art. 41 Cost.
richiamato a conforto del principio di libertà di iniziativa economica entro i limiti dell'ordinamento
Massime di principio
- In materia tributaria, il diniego di interpello disapplicativo è impugnabile quando comunica al contribuente una specifica pretesa fiscale, anche se non è ricompreso tra gli atti tipici dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992.
- La presunzione di non operatività delle società di comodo può essere superata solo mediante prova di circostanze oggettive, specifiche, indipendenti dalla volontà dell'impresa e idonee a spiegare il mancato raggiungimento dei ricavi minimi.
- Il giudice di merito, nel valutare l'istanza di disapplicazione, deve individuare e qualificare in modo puntuale le circostanze oggettive dedotte; non è sufficiente un generico richiamo alla mancata realizzazione dell'attività o al protrarsi dell'inattività societaria.
- Il mancato rilascio di autorizzazioni amministrative non integra automaticamente una causa oggettiva di disapplicazione, dovendosi verificare se l'impedimento dipenda realmente da fattori estranei alla volontà dell'imprenditore o, invece, da scelte gestionali e dalla conservazione in vita della società nonostante l'inoperatività.
- Il giudizio di legittimità può censurare la decisione di merito quando l'applicazione della norma sulle società di comodo avvenga in modo non coerente con la struttura legale della presunzione relativa e con l'onere probatorio gravante sul contribuente.
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