Cassazione Civile, Ordinanza n. 15118/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla propria istanza di rimborso di Ires, Irap e Iva per l’anno 2009, presentata invocando la disciplina agevolativa emanata per l’emergenza sisma Abruzzo. La CTR aveva respinto l’appello ritenendo che l’art. 33, comma 28, della l. n. 183/2011, pur riducendo al 40% l’ammontare dovuto per i tributi oggetto di sospensione, non si applicasse ai versamenti già eseguiti, con conseguente esclusione del rimborso dell’eccedenza. Con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 28, l. n. 183/2011, sostenendo che la norma dovesse essere letta in modo simmetrico: sia chi non aveva ancora versato sia chi aveva già pagato oltre il 40% avrebbe dovuto beneficiare della riduzione, per il secondo tramite rimborso delle somme eccedenti. La società ha richiamato la giurisprudenza formatasi su disposizioni analoghe per altri eventi calamitosi, sostenendo l’irrilevanza del riferimento ai versamenti già eseguiti, già presente anche in altre discipline interpretate nel senso favorevole al contribuente.
La decisione
La Corte ha accolto solo parzialmente il ricorso. Ha affermato che, per le imposte dirette, la disciplina del sisma abruzzese può comportare il diritto al rimborso delle somme già versate oltre il 40% del dovuto, ma solo se l’impresa dimostri i presupposti che rendono la singola agevolazione compatibile con la disciplina unionale sugli aiuti di Stato, in particolare nei limiti del de minimis o comunque nei limiti di compatibilità con il mercato interno e senza sovracompensazione. Diversamente, per l’Iva il rimborso non è dovuto, poiché la Corte di giustizia ha dichiarato incompatibile con il diritto unionale l’art. 33, comma 28, l. n. 183/2011 nella parte in cui consente il rimborso dell’Iva versata. La sentenza della CTR è stata quindi cassata in parte qua, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, per nuovo esame limitatamente alle imposte dirette e ai profili rilevanti di compatibilità unionale.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo per violazione di legge
art. 33, comma 28, L. n. 183/2011
"L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento"
la disposizione riduce il debito complessivo al 40% e, per le imposte dirette, non esclude in modo chiaro ed inequivoco il rimborso di quanto già versato oltre tale misura; l'inciso 'al netto dei versamenti già eseguiti' va letto nel senso che rileva solo per i contribuenti ancora debitori di un importo residuo inferiore al 40% del dovuto
L. n. 289/2002, art. 9, comma 17
richiamato come precedente normativo analogo, interpretato in senso simmetrico tra chi non ha pagato e chi ha già pagato
L. n. 350/2003, art. 4, comma 90
richiamato come disciplina analoga interpretata nel senso del rimborso simmetrico
L. n. 296/2006, art. 1, comma 1011
richiamato come disciplina analoga interpretata nel senso del rimborso simmetrico
D.L. n. 185/2008, art. 6, comma 4-bis
richiamato come disciplina analoga interpretata nel senso del rimborso simmetrico
ha disposto la sospensione dei versamenti e ha escluso il rimborso di quanto già versato, ma ciò è letto come riferito alla sola sospensione, non come disciplina della riduzione dell'imposta
ha prorogato la sospensione senza incidere sulla riduzione del debito e senza esaurire il tema della ripetibilità
D.L. n. 78/2010, art. 39, commi 1, 3-bis e 3-ter
ha prorogato la sospensione e previsto la ripresa della riscossione rateale; non viene ritenuto decisivo per escludere il rimborso nella successiva disciplina del 2011
Corte cost. n. 320/2005
richiamata per il principio di irragionevolezza della pretesa di rendere irripetibili somme versate quando l'obbligazione sia soppressa o ridotta
Corte cost. n. 227/2009
richiamata per il principio di uguaglianza e non irragionevolezza nella disciplina dei rimborsi dopo riduzione/soppressione dell'obbligazione
Decisione Commissione UE C(2015) 5549 final del 14/08/2015
ha dichiarato incompatibili con il mercato interno le misure di aiuto di Stato elencate, incluse quelle dell'art. 33, comma 28, L. n. 183/2011, salvo eccezioni per aiuti individuali compatibili o de minimis
art. 108, par. 3, TFUE
richiamato come parametro europeo violato dalle misure di aiuto illegali
Regolamento (CE) n. 1407/2013
indicato come possibile base di compatibilità per aiuti individuali de minimis
Regolamento (CE) n. 717/2014
indicato come possibile base di compatibilità per aiuti individuali de minimis
Massime di principio
- Quando una disciplina successiva riduce in via sostanziale il tributo dovuto per un certo periodo, il pagamento integrale già eseguito può diventare privo di causa in tutto o in parte, con conseguente diritto alla ripetizione di quanto versato in eccedenza, salvo che la legge escluda in modo chiaro e inequivoco tale restituzione.
- Nei benefici fiscali collegati a eventi calamitosi non è ragionevole discriminare tra il contribuente che ha omesso il versamento e quello che ha adempiuto tempestivamente: la disciplina va letta, ove possibile, in modo da assicurare trattamento simmetrico e coerenza con i principi di eguaglianza e ragionevolezza.
- L'inciso che fa riferimento ai versamenti già eseguiti non va inteso, di per sé, come clausola generale di irripetibilità: esso può limitarsi a descrivere il calcolo del residuo dovuto per chi non ha ancora versato integralmente, senza escludere il rimborso per chi abbia pagato oltre la misura poi ridotta dalla legge.
- In materia di agevolazioni fiscali costituenti aiuti di Stato, il rimborso è subordinato alla verifica della compatibilità unionale della singola misura: per le imprese esso è ammesso solo se il beneficio rientra nei limiti del de minimis o comunque in un regime compatibile con il mercato interno, e non può determinare sovracompensazione del danno.
- Per l'Iva, una norma nazionale di rimborso che confligga con una decisione della Commissione e con il diritto unionale non può essere applicata dal giudice nazionale nella parte incompatibile.
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