Cassazione Civile, Ordinanza n. 15107/2025 del 06/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Due soggetti avevano presentato a un istituto di credito domanda di mutuo ipotecario e, dopo avervi rinunciato, si erano rivolti ad altra banca, la quale aveva rifiutato il finanziamento perché risultava nel CRIF una segnalazione di "rifiuto concessione mutuo" imputata al primo istituto. I mutuatari avevano quindi agito per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, assumendo che la segnalazione fosse erronea e illegittima. In appello la domanda era stata respinta perché, secondo la Corte territoriale, non era provata né una condotta illecita della banca né il nesso causale tra la segnalazione e il mancato accesso al credito, oltre che l'esistenza e la prova dei danni. In Cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione di varie norme civilistiche, bancarie e sulla privacy, sostenendo che la Corte d'appello avesse mal valutato i fatti, le prove e gli obblighi di condotta della banca, e avesse escluso erroneamente la responsabilità e il nesso causale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, mirassero in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, attività estranea al giudizio di legittimità. Ha inoltre rilevato che la decisione impugnata si fondava su una triplice autonoma ratio decidendi: mancanza di prova della condotta illecita, mancanza di prova del nesso causale e mancanza di prova del danno; i ricorrenti non avevano censurato in modo specifico tutte le rationes, in particolare quella relativa all'assenza di prova del danno. Quanto al profilo della privacy, la Corte ha osservato che la questione non risultava trattata nella sentenza impugnata e che i ricorrenti non avevano indicato con precisione di averla devoluta nei gradi di merito, violando l'onere di specificità e autosufficienza. Ne è seguita la condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge deve essere dedotto con specifiche argomentazioni che confrontino le affermazioni della sentenza con le norme asseritamente violate; non basta una critica generica o fattuale.
Il ricorrente deve indicare in modo specifico le norme violate e le ragioni del contrasto, oltre ai punti della sentenza impugnata rilevanti; in mancanza, il motivo è inammissibile.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.
Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
artt. 1175 c.c., 1176 c.c., 1337 c.c., 1374 c.c., 1375 c.c.
Invocati dai ricorrenti come parametri di correttezza, diligenza e buona fede, ma la Corte non entra nel merito della loro violazione perché i motivi sono reputati meramente fattuali e quindi inammissibili.
Invocato come base della responsabilità per inadempimento, ma il motivo è giudicato inammissibile perché sollecita una rivalutazione del fatto.
Richiamato dai ricorrenti per fondare la responsabilità aquiliana della banca, senza che la Corte esamini il merito per difetto di specificità del ricorso.
Citatato dai ricorrenti, ma non applicato dalla Corte, che dichiara inammissibili i motivi.
Citatato dai ricorrenti quale norma di rinvio per il risarcimento del danno, senza sviluppo nel merito.
Richiamato dai ricorrenti in tema di presunzioni, ma la censura è ritenuta una contestazione della ricostruzione del fatto.
Citatato dai ricorrenti, ma il suo richiamo non supera il difetto di specificità dei motivi.
art. 2 Cost.
Invocato a sostegno della tutela dei diritti della persona e della riservatezza, senza esame di merito per inammissibilità.
artt. 11 e 15 Codice della Privacy
Richiamati per fondare la censura sulla lesione della privacy, ma la Corte rileva che tale questione non era stata specificamente devoluta e quindi non può essere esaminata.
art. 18, L. n. 675/1996
Citatato dai ricorrenti quale precedente disciplina della protezione dei dati personali, senza scrutinio nel merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
"sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato"
In caso di inammissibilità del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo formulato come violazione di legge è inammissibile se non contiene una specifica e argomentata dimostrazione del contrasto tra la decisione impugnata e la norma invocata; non è sufficiente una contestazione della ricostruzione dei fatti o della valutazione delle prove.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato come un terzo grado di merito per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti storici.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, il ricorso è inammissibile se non investe specificamente tutte le ragioni poste a base della decisione.
- Le questioni non trattate nella sentenza impugnata possono essere dedotte in cassazione solo se il ricorrente allega e indica specificamente, in ossequio all'autosufficienza, in quale atto dei precedenti gradi le abbia prospettate; altrimenti la censura è inammissibile.
- La domanda risarcitoria fondata su una segnalazione bancaria asseritamente errata richiede prova rigorosa della condotta illegittima, del nesso causale con il danno lamentato e dell'effettiva esistenza del danno stesso.
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