Cassazione Civile, Ordinanza n. 15105/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (emittente assegno)
La controversia
La controversia nasce dall'emissione, da parte di una società titolare di conto corrente, di un assegno bancario non trasferibile di euro 2.300,00 intestato a una determinata beneficiaria, al fine di pagare un sinistro. Secondo l'emittente, il titolo sarebbe stato contraffatto nel nominativo del beneficiario e sarebbe stato incassato presso una filiale della banca resistente da un soggetto diverso dall'effettiva prenditrice. La società ha quindi chiesto il risarcimento del danno, pari al doppio pagamento dovuto all'effettiva creditrice. Il Tribunale, in appello, ha respinto la domanda ritenendo non provata la contraffazione, sostenendo che la parte attrice avrebbe dovuto produrre l'originale dell'assegno per dimostrare l'alterazione e che non bastasse la dichiarazione della beneficiaria di non avere mai ricevuto né incassato il titolo. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, in sintesi, che il Tribunale aveva errato nel ritenere non provata la contraffazione e nel porre a suo carico l'onere di produrre l'originale del titolo, violando la disciplina della responsabilità contrattuale della banca negoziatrice e la ripartizione dell'onere probatorio; ha inoltre denunciato violazione delle norme processuali su corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non contestazione, valutazione delle prove e motivazione della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo, ritenendo assorbiti gli altri. Ha affermato che la responsabilità della banca negoziatrice per il pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto non legittimato ha natura contrattuale; pertanto, una volta allegato il pagamento a soggetto non avente diritto e la contraffazione del titolo, grava sulla banca l'onere di provare di avere adempiuto con la diligenza professionale richiesta, dimostrando di avere correttamente identificato il presentatore e/o che la contraffazione non era rilevabile con l'ordinaria diligenza dell'accorto banchiere. Il Tribunale, invece, aveva invertito l'onere della prova imponendo all'emittente di dimostrare pienamente la contraffazione e addirittura di produrre l'originale dell'assegno, che non era nella sua disponibilità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 43 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736
La Corte lo richiama come norma che fonda la responsabilità dell'istituto negoziatore per il pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto non legittimato; tale responsabilità è qualificata come contrattuale.
art. 1176 c.c.
Per la banca negoziatrice opera lo standard della diligenza professionale dell'accorto banchiere, che rileva sia nell'identificazione del presentatore sia nella verifica di eventuali alterazioni del titolo.
art. 1218 c.c.
La Corte lo utilizza per affermare che, nella responsabilità contrattuale, il debitore convenuto deve provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, ossia l'esatto adempimento o comunque la non imputabilità dell'inadempimento.
art. 2697 c.c.
È richiamato per ribadire il corretto riparto dell'onere della prova: il creditore allega il titolo del proprio diritto e l'inadempimento, mentre il debitore prova l'adempimento o il fatto estintivo.
art. 112 c.p.c.
È evocato nei motivi di ricorso come norma asseritamente violata, ma la Corte non fonda su di essa la decisione.
art. 115 c.p.c.
È evocato dalla ricorrente in relazione al principio di non contestazione, ma non costituisce il nucleo decisorio della Cassazione.
art. 116 c.p.c.
È richiamato nei motivi e nel ragionamento difensivo, ma la decisione si fonda soprattutto sulla ripartizione dell'onere probatorio in ambito contrattuale.
art. 345 c.p.c.
È invocato dalla ricorrente per contestare l'esame di questioni nuove in appello, senza che la Corte lo assuma come base della ratio decidendi.
art. 132 c.p.c.
È richiamato quale parametro di nullità della motivazione dedotto dalla ricorrente, ma la Corte risolve la controversia principalmente sul piano dell'erroneo governo dell'onere della prova.
art. 210 c.p.c.
È menzionato nel ragionamento del Tribunale come possibile rimedio per ottenere l'esibizione dell'originale del titolo; la Cassazione non ne fa il fondamento della decisione.
art. 700 c.p.c.
È menzionato dal Tribunale come rimedio cautelare astrattamente esperibile per procurarsi l'originale del titolo, ma la Cassazione non ne fa il fondamento della decisione.
art. 232 c.p.c.
È citato nel secondo motivo di ricorso, senza incidere sulla ratio decidendi accolta dalla Corte.
Massime di principio
- La responsabilità della banca negoziatrice che paghi un assegno non trasferibile a soggetto non legittimato ha natura contrattuale e si misura sul parametro della diligenza professionale dell'accorto banchiere.
- Nel giudizio promosso dall'emittente, è sufficiente allegare il pagamento a soggetto non avente diritto e la contraffazione o alterazione del titolo; spetta poi alla banca convenuta provare di avere adempiuto correttamente o che la contraffazione non era rilevabile con l'ordinaria diligenza.
- In tema di responsabilità contrattuale, il giudice non può invertire l'onere della prova imponendo al creditore di dimostrare integralmente l'inadempimento della controparte, quando la prova liberatoria riguarda il debitore convenuto.
- Se il titolo è nella disponibilità dell'istituto che lo ha incassato, non è corretto pretendere dall'emittente la produzione dell'originale come presupposto indefettibile della prova dell'inadempimento.
- La verifica della correttezza del pagamento di un assegno non trasferibile richiede di accertare sia l'identità del presentatore sia la rilevabilità di eventuali alterazioni del titolo secondo la diligenza professionale bancaria.
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