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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15102/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente ha impugnato avvisi di accertamento emessi a seguito di verifiche fiscali e indagini finanziarie, con cui l'Ufficio aveva rideterminato induttivamente maggiori ricavi non dichiarati per gli anni di imposta 2008 e 2012, facendo leva anche su movimentazioni bancarie riferite a conti intestati o cointestati al contribuente, a familiari stretti e a soggetti collegati. In primo e secondo grado le commissioni tributarie hanno respinto il ricorso; il contribuente ha quindi proposto cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 e motivazione apparente, sostenendo che la CTR si sarebbe limitata a formule astratte senza verificare il concreto assolvimento dell'onere probatorio e la documentazione prodotta; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere considerato i documenti che, secondo il ricorrente, dimostravano la prova contraria sulle movimentazioni bancarie; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla tesi secondo cui le indagini finanziarie su conti di terzi non sarebbero estensibili a conti intestati esclusivamente a soggetti diversi dal contribuente, salvo prova di fittizietà dell'intestazione. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la CTR aveva motivato in modo sufficiente e concreto sull'inidoneità della documentazione a vincere la presunzione fiscale, valorizzando l'assenza di scritture contabili e di dichiarazioni fiscali regolari e la commistione tra contabilità familiare/condominiale e attività d'impresa; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per la presenza di doppia conforme e perché diretto a ottenere una rivalutazione del merito; ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, ricordando che gli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 consentono indagini anche su conti formalmente intestati a terzi quando vi siano elementi sintomatici di connessione con il reddito del contribuente e che, in tali ipotesi, il contribuente deve fornire la prova della diversa origine delle somme. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza liquidazione delle spese, con applicazione del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente. Ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibili il secondo e il terzo. Ha inoltre rilevato che non vi era luogo a provvedere sulle spese, poiché l'Agenzia delle entrate si era costituita solo ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione, e ha disposto l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 in tema di ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    comma 1, n. 2; art. 32, n. 7

    Consente l'utilizzo delle risultanze di indagini finanziarie e l'acquisizione di elementi relativi a conti bancari, anche formalmente intestati a terzi, quando vi siano elementi sintomatici della loro riferibilità al reddito del contribuente; il contribuente deve fornire la prova contraria sulla provenienza e destinazione delle somme.

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    In materia IVA autorizza l'accertamento anche mediante indagini bancarie su conti di terzi se ricollegabili al contribuente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto per violazione di legge nel primo motivo, ma il motivo è stato respinto perché la motivazione della CTR era adeguata e la censura in realtà mirava a una rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In caso di doppia conforme, limita il ricorso per cassazione sul vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., rendendo inammissibile la censura se non si dimostra la diversità delle basi fattuali delle due decisioni.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta inammissibile perché il giudice di merito aveva comunque affrontato il tema della riferibilità delle movimentazioni bancarie al contribuente.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione è apparente solo se non consente il controllo sul ragionamento decisorio e non raggiunge il minimo costituzionale.

  • art. 2729 c.c.

    La valutazione dei requisiti di precisione, gravità e concordanza delle presunzioni è riservata al giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La disciplina dell'onere della prova impone al contribuente di dimostrare la diversa origine delle movimentazioni bancarie contestate, una volta operata la presunzione legale/fiscale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro dell'importo aggiuntivo del contributo unificato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 62 d.lgs. n. 546/1992

    Esclude una specialità del giudizio di legittimità tributario tale da sottrarre l'applicazione delle regole sul ricorso per cassazione.

  • art. 54 d.l. n. 83/2012, conv. dalla l. n. 134/2012

    Le disposizioni richiamate non si applicano al processo tributario quanto alle regole sull'appello, ma non escludono l'applicazione dei limiti del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • In tema di motivazione della sentenza, il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando il ragionamento decisorio non sia controllabile perché privo di effettiva sostanza argomentativa; non è sufficiente che la motivazione sia sintetica o contenga richiami teorici, se il giudice affronta concretamente il punto controverso.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura che mira a rimettere in discussione la valutazione delle prove o a proporre una diversa lettura del materiale istruttorio è inammissibile, perché il controllo di legittimità non consente una nuova rivalutazione del merito.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non vengono specificate e messe a confronto le differenti basi fattuali delle due decisioni di merito.
  • In materia di accertamento fiscale, l'Amministrazione può utilizzare indagini bancarie anche su conti formalmente intestati a terzi quando vi siano elementi sintomatici che ne facciano presumere la sostanziale riferibilità al contribuente; in tal caso, spetta al contribuente provare la diversa origine e destinazione delle somme.
  • La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi ai fini della prova presuntiva è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente.
  • Il divieto di 'doppie presunzioni' non impedisce di fondare l'accertamento su presunzioni legali o su una presunzione semplice corroborata da elementi sintomatici ulteriori, quando la catena inferenziale sia coerente e sorretta dal quadro probatorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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