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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15104/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da tre atti collegati a un’operazione di finanziamento: un primo contratto del 19 dicembre 2000, un atto modificativo e di quietanza dell’1 ottobre 2002 e un atto di riprogrammazione del debito del 15 ottobre 2008. La parte attrice ha sostenuto che il tasso corrispettivo pattuito nel secondo atto e il tasso di mora fossero superiori al tasso soglia antiusura; ha inoltre dedotto difformità tra i tassi applicati e quelli pattuiti nel periodo successivo e la nullità del piano di rientro del 2008 perché fondato su un debito residuo non corrispondente alla reale esposizione. In primo grado e in appello le domande sono state respinte. In cassazione la società ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) violazione della disciplina antiusura per aver qualificato l’operazione come "altri finanziamenti a medio/lungo termine" anziché come mutuo ipotecario; 2) violazione della disciplina antiusura e delle norme sulla nullità per non aver ritenuto usurario il tasso corrispettivo dell’atto del 2002; 3) violazione delle norme antiusura per il mancato riconoscimento della nullità delle clausole di mora; 4) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale negato la ripetizione delle somme relative agli interessi moratori ritenendo non provata la loro quantificazione; 5) violazione delle norme sulla causa e sulla nullità per aver escluso la nullità dell’accordo di riprogrammazione del 2008, che sarebbe stato fondato su un debito non reale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo carente di specificità perché non confrontava puntualmente le Istruzioni della Banca d’Italia e la qualificazione operata dai giudici di merito; il secondo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, mirava in realtà a contestare l’interpretazione del rapporto negoziale; il terzo e il quinto sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autonomia, essendo entrambi costruiti come conseguenza del primo motivo; il quarto è stato dichiarato inammissibile perché sotto la rubrica della violazione di legge in realtà criticava la valutazione delle prove e la ritenuta impossibilità di ricostruire con attendibilità gli importi dovuti a titolo di interessi moratori. In conseguenza dell’inammissibilità, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2 L. n. 108/1996

    La classificazione delle operazioni ai fini del tasso soglia va compiuta secondo i criteri contenuti nelle Istruzioni della Banca d’Italia, che costituiscono parametro normativamente rilevante per distinguere le categorie omogenee di operazioni.

  • art. 644 c.p.

    Richiamato come norma di riferimento in tema di usura nei rapporti di finanziamento.

  • art. 1815 c.c.

    Richiamato quale conseguenza civilistica della pattuizione di interessi usurari.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato in relazione alla nullità delle clausole o del contratto per violazione di norme imperative.

  • art. 1419 c.c.

    Richiamato in relazione all’eventuale nullità parziale e alle sue conseguenze sul contratto.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato in relazione alla causa concreta del negozio e alla dedotta nullità del piano di riprogrammazione del debito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell’onere della prova; la Corte ha escluso che vi fosse stata inversione dell’onere probatorio, ritenendo invece corretta la valutazione di insufficienza della prova documentale disponibile.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte ha osservato che il motivo mascherava un sindacato sul merito della ricostruzione probatoria.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato formalmente per denunciare violazioni di legge, ma la Corte ha rilevato che diversi motivi miravano in realtà a contestare accertamenti di fatto o interpretazioni di merito.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto il ricorso e diversi motivi inidonei a superare il requisito di specificità del ricorso per cassazione.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamati per la trattazione in camera di consiglio.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Applicato per dare atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Ai fini della verifica dell’usurarietà di un finanziamento, la qualificazione dell’operazione deve essere compiuta secondo i criteri normativi e tecnici richiamati dai decreti ministeriali e dalle Istruzioni della Banca d’Italia; in cassazione non è sufficiente una generica contestazione della categoria applicata dal giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione che denunci violazione di legge deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con il contenuto delle regole applicate; altrimenti difetta di specificità ed è inammissibile.
  • Non è ammissibile veicolare sotto la rubrica della violazione di legge una censura che, in realtà, investe l’interpretazione del contratto o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La doglianza sulla usurarietà degli interessi moratori richiede una censura autonoma e specifica della statuizione che la riguarda; se il motivo dipende integralmente da una previa diversa qualificazione del rapporto, esso è inammissibile quando quel presupposto non sia accolto.
  • In tema di ripetizione di somme asseritamente indebitamente addebitate in rapporti bancari, il giudice di merito deve verificare se la documentazione disponibile consenta una ricostruzione attendibile del rapporto; la valutazione sulla possibilità o meno di superare le lacune probatorie è apprezzamento di fatto, censurabile solo nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
  • La deduzione della nullità di un atto successivo di ristrutturazione o riprogrammazione del debito non può reggere autonomamente se è costruita solo come conseguenza della nullità delle pattuizioni originarie e questa non sia stata validamente dimostrata.

Come è indicizzato

MaterieMutuoAnatocismoTitoli esecutivoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiNullitàOnere della prova

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