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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15106/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d'appello di Venezia. Nel corso del giudizio di legittimità, prima dell'udienza, hanno depositato atto di rinuncia al ricorso; la parte controricorrente ha accettato la rinuncia, con previsione di compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Il provvedimento si limita a prendere atto della rinuncia e della sua accettazione, verificandone la regolarità ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., e a dichiarare l'estinzione del giudizio senza spese. Viene inoltre esclusa l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, perché la causa si è definita per estinzione e non per rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione a seguito di rinuncia al ricorso ritualmente formulata dai ricorrenti e accettata dalla controricorrente. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese, in ragione dell'accordo di compensazione richiamato nell'atto di accettazione. È stato altresì escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, perché la norma si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione deve essere fatta con atto sottoscritto dalla parte e dal difensore oppure dal solo difensore munito di mandato speciale.

  • art. 391, quarto comma, c.p.c.

    La condanna alle spese non va pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o tramite avvocati muniti di mandato speciale.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    L'ulteriore contributo unificato non è dovuto nei casi in cui la decisione non rientri nelle ipotesi tipiche di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis

    È il parametro di riferimento per l'ulteriore importo eventualmente dovuto nei casi previsti dal comma 1-quater.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Ha introdotto il testo del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente sottoscritta e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, non si pronuncia la condanna alle spese quando le parti abbiano convenuto la compensazione o quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 391, quarto comma, c.p.c.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 si applica in via tassativa ai soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, con esclusione delle definizioni del giudizio diverse da quelle tipiche.
  • Le disposizioni che prevedono un aggravio economico processuale hanno natura eccezionale e devono essere interpretate restrittivamente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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