Cassazione Civile, Ordinanza n. 15106/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d'appello di Venezia. Nel corso del giudizio di legittimità, prima dell'udienza, hanno depositato atto di rinuncia al ricorso; la parte controricorrente ha accettato la rinuncia, con previsione di compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Il provvedimento si limita a prendere atto della rinuncia e della sua accettazione, verificandone la regolarità ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., e a dichiarare l'estinzione del giudizio senza spese. Viene inoltre esclusa l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, perché la causa si è definita per estinzione e non per rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione a seguito di rinuncia al ricorso ritualmente formulata dai ricorrenti e accettata dalla controricorrente. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese, in ragione dell'accordo di compensazione richiamato nell'atto di accettazione. È stato altresì escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, perché la norma si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione deve essere fatta con atto sottoscritto dalla parte e dal difensore oppure dal solo difensore munito di mandato speciale.
art. 391, quarto comma, c.p.c.
La condanna alle spese non va pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o tramite avvocati muniti di mandato speciale.
art. 375, comma 2, c.p.c.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
L'ulteriore contributo unificato non è dovuto nei casi in cui la decisione non rientri nelle ipotesi tipiche di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
È il parametro di riferimento per l'ulteriore importo eventualmente dovuto nei casi previsti dal comma 1-quater.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto il testo del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente sottoscritta e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, non si pronuncia la condanna alle spese quando le parti abbiano convenuto la compensazione o quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 391, quarto comma, c.p.c.
- L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 si applica in via tassativa ai soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, con esclusione delle definizioni del giudizio diverse da quelle tipiche.
- Le disposizioni che prevedono un aggravio economico processuale hanno natura eccezionale e devono essere interpretate restrittivamente.
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