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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33948/2023 del 05/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La controversia nasce dall’istanza di rateizzazione presentata da una contribuente per un complessivo carico debitorio risultante da estratti di ruolo e riferito a numerose cartelle esattoriali. La contribuente aveva contestato, sin dal ricorso innanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa per asserita mancata notifica di alcune cartelle, per prescrizione di taluni crediti, per illegittima applicazione di interessi di mora, per indebita applicazione di interessi sulle sanzioni e per spese esecutive non adeguatamente giustificate. I giudici di merito avevano respinto la domanda ritenendo, da un lato, inammissibile l’impugnazione del piano di dilazione e, dall’altro, valorizzando la richiesta di rateizzazione come comportamento incompatibile con la contestazione dei crediti. Gli eredi della contribuente ricorrono per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2 e 19 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR male qualificato l’oggetto del giudizio e non esaminato correttamente le censure sul piano di rateazione e sulla quantificazione del debito; 2) violazione degli artt. 24, 53 e 97 Cost., art. 100 c.p.c. e art. 19 d.lgs. 546/1992, per avere la CTR escluso la tutela giurisdizionale per difetto di impugnabilità espressa dell’atto di dilazione, trascurando l’interesse ad agire e l’ampiezza della giurisdizione tributaria; 3) violazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 12 l. 488/2001, per avere negato l’accesso al giudice tributario nonostante la presenza di un concreto interesse alla contestazione del credito. La Corte distingue tra impugnazione del provvedimento di dilazione per vizi propri o per contestazione delle singole voci inserite nel piano. Ritiene inammissibile la censura sulle quattro cartelle asseritamente non notificate, perché la richiesta di rateizzazione presuppone la conoscenza dei carichi e degli estratti di ruolo; ritiene comunque infondata la doglianza sulla prescrizione, sia per difetto di specificità sia perché l’istanza di dilazione vale come riconoscimento del debito, con effetti di interruzione o rinuncia alla prescrizione; rigetta inoltre la censura sugli interessi di mora sulle sanzioni per i ruoli anteriori al 13 luglio 2011, affermando che la disciplina introdotta dal d.l. 70/2011 ha efficacia innovativa e non retroattiva. Quanto agli interessi di mora e alle spese esecutive, la Corte rileva che le contestazioni sono generiche o comunque non fondate, e che la liquidazione delle somme accessorie segue la disciplina legale. La sentenza impugnata viene quindi integralmente confermata, con rigetto del ricorso e compensazione delle spese per la particolare complessità delle questioni.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta integralmente il ricorso degli eredi della contribuente. Corregge in parte la motivazione della sentenza di merito, chiarendo che il piano di rateazione può essere impugnato per vizi propri e per contestare le voci liquidate dall’agente della riscossione, ma conferma comunque il dispositivo di rigetto. In particolare, dichiara inammissibile la doglianza relativa alle quattro cartelle asseritamente mai notificate, perché la domanda di dilazione presuppone la conoscenza dei carichi; ritiene infondata la censura sulla prescrizione, anche perché la richiesta di rateizzazione integra riconoscimento del debito e può interrompere o far rinunciare alla prescrizione; rigetta la doglianza sugli interessi di mora applicati alle sanzioni, poiché la regola di esonero opera solo per i ruoli consegnati dal 13 luglio 2011 in poi, mentre qui il ruolo era anteriore. Le contestazioni sulle spese esecutive e sugli ulteriori profili liquidatori risultano generiche o comunque non decisive. Le spese vengono compensate in ragione della peculiarità delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    L’atto di dilazione non è in sé tra gli atti tipicamente elencati, ma la Corte distingue tra sua impugnabilità per vizi propri e contestazione delle voci liquidate nel piano, rispetto alle quali sussiste interesse concreto e attuale.

  • art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992

    La giurisdizione tributaria riguarda tutte le controversie aventi ad oggetto tributi, sanzioni e accessori; la Corte la richiama per respingere una lettura eccessivamente restrittiva della tutela.

  • art. 112 c.p.c.

    È evocato come parametro del vizio di omessa pronuncia o di non corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte ritiene che la decisione di merito, pur con motivazione in parte errata, sia sostanzialmente corretta.

  • art. 100 c.p.c.

    L’interesse ad agire è necessario, ma nel caso concreto la Corte lo esclude in relazione alle cartelle non notificate e lo riconduce alla previa conoscenza dei carichi e degli estratti di ruolo.

  • art. 24 Cost.

    È richiamato dai ricorrenti a sostegno del diritto di difesa, ma la Corte non accoglie la censura.

  • art. 53 Cost.

    È richiamato dai ricorrenti come fondamento dell’imposizione in base alla capacità contributiva, senza specifica valorizzazione autonoma nella decisione.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato dai ricorrenti, ma non assume rilievo decisivo nella ratio decidendi.

  • art. 19 d.P.R. n. 602 del 1973

    La domanda di rateizzazione presuppone la conoscenza dei carichi iscritti a ruolo; l’istanza di dilazione non equivale ad acquiescenza sull’an della pretesa, ma è incompatibile con la deduzione di mancata notifica delle cartelle nei limiti esaminati.

  • art. 30 d.P.R. n. 602 del 1973

    Disciplina gli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo; la Corte ricostruisce la sua evoluzione e ne afferma l’applicabilità generale, con esclusione delle sanzioni solo per i ruoli consegnati dopo il 13 luglio 2011.

  • art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato per collegare la notifica della cartella alla conoscenza del debito e ai termini di impugnazione.

  • art. 10 d.P.R. n. 602 del 1973

    La Corte richiama la nozione di ruolo come elenco dei debitori e delle somme dovute, rilevante per la conoscenza del carico.

  • art. 2944 c.c.

    La richiesta di rateizzazione costituisce riconoscimento del debito e interrompe la prescrizione se questa non è ancora maturata.

  • art. 2937 c.c.

    Se la prescrizione è già maturata, il riconoscimento del debito vale come rinuncia a farne valere gli effetti.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte corregge la motivazione della sentenza impugnata senza cassazione con rinvio, perché la decisione finale è comunque corretta.

  • art. 1224 c.c.

    Gli interessi di mora hanno funzione risarcitoria del ritardo nell’adempimento e non funzione sanzionatoria.

  • art. 1282 c.c.

    Il credito, una volta iscritto a ruolo e intimato con cartella, produce interessi secondo la disciplina generale dei crediti liquidi ed esigibili.

  • art. 2 d.lgs. n. 472 del 1997

    La regola per cui la sanzione non produce interessi è richiamata, ma viene letta alla luce della disciplina sopravvenuta sugli interessi di mora e della distinzione temporale tra ruoli anteriori e successivi al 13 luglio 2011.

  • art. 7, commi 2-sexies e 2-septies, d.l. n. 70 del 2011 conv. in l. n. 106 del 2011

    La norma esclude gli interessi di mora sulle sanzioni per i ruoli consegnati dal 13 luglio 2011 in poi; la previsione intertemporale dimostra che la regola ha efficacia innovativa e non meramente interpretativa.

  • art. 17 d.lgs. n. 112 del 1999

    Richiamato per affermare che aggio e spese di riscossione discendono dalla legge.

  • art. 27 d.lgs. n. 46 del 1999

    Richiamato per le sanzioni civili dovute nei crediti degli enti previdenziali, in analogia alla disciplina degli accessori di riscossione.

  • art. 223 d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come esempio di rinvio mobile all’art. 30 d.P.R. n. 602 del 1973 anche per la riscossione di pene pecuniarie.

  • art. 2697 c.c.

    Non è citato espressamente nel testo della sentenza, quindi non viene valorizzato nella motivazione; il tema probatorio emerge solo indirettamente.

Massime di principio

  • La domanda di rateizzazione di un debito iscritto a ruolo presuppone la conoscenza dei carichi e degli estratti di ruolo cui si riferisce; non è coerente con tale istanza allegare, senza ulteriori specificazioni, di non aver mai conosciuto le cartelle sottostanti.
  • L’istanza di dilazione non integra acquiescenza sull’an della pretesa tributaria, ma costituisce riconoscimento del debito: se la prescrizione non è ancora maturata la interrompe, mentre se è già maturata vale come rinuncia ai relativi effetti.
  • Il piano di rateazione e il provvedimento che lo ammette sono impugnabili almeno per vizi propri e, quanto alle voci liquidate dall’agente della riscossione, per contestare il ‘surplus’ rispetto ai carichi iscritti a ruolo quando l’importo sia determinato da attività liquidatoria dell’agente stesso.
  • Le censure relative a prescrizione, mancata notifica o indebita inclusione di somme accessorie devono essere specifiche, indicando le cartelle, i tributi, le date rilevanti e il momento da cui decorre il termine o la prescrizione; in difetto la doglianza è inammissibile.
  • In tema di riscossione, gli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo seguono la disciplina speciale dell’art. 30 d.P.R. n. 602 del 1973; la regola di esclusione degli interessi sulle sanzioni opera solo per i ruoli consegnati dal 13 luglio 2011 in avanti, in forza di una scelta normativa innovativa e con efficacia non retroattiva.
  • Gli interessi di mora hanno funzione risarcitoria del ritardo nell’adempimento e, per le spese di riscossione e gli accessori previsti dalla legge, la loro debenza non richiede una specifica prova ulteriore quando la disciplina normativa li prevede espressamente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullitàGiudicato

Testo integrale

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