Cassazione Civile, Sentenza n. 12749/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della CTR che aveva parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia avverso la pronuncia di primo grado favorevole alla contribuente. La controversia riguarda un'istanza di rimborso presentata dalla contribuente per la restituzione del 90% delle imposte Irpef pagate per gli anni 1990-1992, per effetto dell'art. 9, comma 17, L. 27/12/2002 n. 289 (beneficio per i residenti nelle province colpite dal sisma del dicembre 1990). L'Agenzia ha dedotto due motivi: (i) inammissibilità del ricorso introduttivo e mancata formazione di silenzio-rifiuto impugnabile per carenza dell'originaria istanza (mancanza dell'indicazione del quantum e difetto di prova del versamento), così come violazione degli artt. 18, 19 e 21 d.lgs. 546/1992; (ii) applicabilità di limiti quantitativi sopravvenuti (art. 16-octies d.l. 20/6/2017 n.91 conv. L. 3/8/2017 n.123 e art. 1, co. 665 L. 23/12/2014 n.190) che avrebbero ridotto l'ammontare effettivamente dovuto a titolo di rimborso.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo, ha dichiarato l'inammissibilità per plurime ragioni: la dedotta inammissibilità dell'istanza di rimborso richiedeva l'accertamento di fatti (il contenuto dell'istanza) di competenza del giudice di merito e pertanto non poteva essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità; inoltre l'Agenzia non ha assolto l'onere di specificare nei motivi di cassazione gli atti e i documenti sui quali si fonda (art. 366 c.p.c. comma 1 n.6), né ne ha riassunto il contenuto essenziale. Il motivo relativo alla mancanza della prova del versamento è risultato ininfluente perché la stessa Agenzia aveva riconosciuto l'irrevocabilità dell'accertamento su tale punto. Sul secondo motivo, la Corte ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui le norme sopravvenute che introducono limiti quantitativi alle erogazioni (art. 16-octies) non incidono sul titolo giuridico alla ripetizione formatosi nel processo, ma solo sulla fase esecutiva/di liquidazione (cioè sull'effettiva erogazione in funzione delle risorse stanziate). Di conseguenza le questioni afferenti ai limiti di stanziamento e ai provvedimenti liquidatori attengono all'esecuzione/ottemperanza e non alla fase di cognizione. Nessuna statuizione sulle spese in favore dell'intimato; l'art. 13 co.1-quater DPR 115/2002 non si applica al caso di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289
Disciplina la definizione agevolata con riduzione al 10% delle imposte per i residenti delle province colpite dal sisma del dicembre 1990; è il titolo invocato dalla contribuente per chiedere la restituzione del 90% delle imposte versate
artt. 18, 19 e 21 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
Norme del processo tributario invocate dall'Amministrazione in rapporto all'ammissibilità del ricorso e alla formazione del silenzio-rifiuto; la Corte ha ritenuto che l'eccezione di inammissibilità per carenze dell'istanza richieda accertamenti di fatto di merito
art. 360 cod. proc. civ., primo comma, nn. 3 e 4
Fondamento delle censure in cassazione (violazione di legge e motivazione), ma la Corte ha escluso la rilevabilità in sede di legittimità di questioni che implichino accertamento di fatto
art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.
Obbligo, nel ricorso per cassazione, di indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda il motivo: la sua omissione ha portato all'inammissibilità del primo motivo
art. 3, comma 27, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Norma richiamata in tema di aggravio dell'onere di illustrare il contenuto degli atti/documenti in cassazione; la Corte nota la sua applicabilità solo ai ricorsi notificati dal 1/1/2023 ma ne sottolinea il principio interpretativo
art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190
Norma che originariamente prevedeva il rimborso per i soggetti colpiti dal sisma; la sua modifica successiva è stata oggetto di valutazione rispetto all'effetto su procedimenti in corso
art. 16-octies, d.l. 20 giugno 2017, n. 91 (conv. L. 3 agosto 2017, n. 123)
Norma sopravvenuta che limita quantitativamente i rimborsi alle disponibilità stanziate: la Corte ha confermato che tali limiti incidono solo sulla fase esecutiva/di liquidazione e non sul titolo sostanziale alla ripetizione già maturato nel processo
art. 13, comma 1-quater, DPR 30 maggio 2002, n. 115
Disposizione relativa al contributo unificato: la Corte ha rilevato che, essendo parte soccombente un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale, la norma non è applicabile nel caso concreto
Massime di principio
- Se un contribuente ottiene in giudizio il riconoscimento di un diritto al rimborso, l'entrata in vigore di una norma sopravvenuta che limita le risorse disponibili incide sulla fase esecutiva/liquidatoria e non sul diritto sostanziale già riconosciuto: l'azione di ripetizione resta spettante, ma l'effettivo pagamento può essere contenuto in funzione degli stanziamenti.
- L'eccezione di inammissibilità dell'istanza amministrativa per carenze formali (es. mancata indicazione del quantum) può essere rilevata d'ufficio, ma non può essere sollevata per la prima volta in cassazione se la sua valutazione richiede accertamenti di fatto affidati al giudice di merito.
- In cassazione è obbligatorio indicare con precisione gli atti e i documenti rilevanti (art. 366 c.p.c.); l'omissione di tale specificazione può determinare l'inammissibilità del motivo perché impedisce il controllo di legittimità.
- Se l'Amministrazione ammette in giudizio l'irrevocabilità di un accertamento fattuale (es. prova del versamento), la relativà censura in cassazione diventa ininfluente.
- Le questioni relative alla scarsità di risorse o ai provvedimenti amministrativi di liquidazione sono tipicamente devolute alla fase esecutiva/di ottemperanza e non alla cognizione: il contribuente, anche se titolare del diritto, dovrà seguire la procedura di liquidazione dei rimborsi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 9 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 12689/2024 del 09/05/2024
- Sentenza civile · 9 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 12742/2024 del 09/05/2024
- Sentenza civile · 8 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 12465/2024 del 08/05/2024
- Sentenza civile · 8 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 12489/2024 del 08/05/2024
- Sentenza civile · 8 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 12491/2024 del 08/05/2024
- Sentenza civile · 8 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 12505/2024 del 08/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →