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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12505/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria che aveva accolto l'appello della contribuente (Voltri Terminal Europa) contro un avviso di accertamento ICI 2011 emesso dal Comune di Genova, basando la decisione sull'esistenza di un presunto giudicato (sentenza CTR n.381/1/2015) che avrebbe classificato l'area in categoria E/1. L'Agenzia delle Entrate e il Comune deducevano nullità e vizi di motivazione per aver la sentenza d'appello fondato il decisum sull'insussistenza di giudicato, non essendovi prova della sua definitività (la pronuncia citata era infatti oggetto di impugnazione in Cassazione) e lamentavano omissione di esame di fatti decisivi in ordine al corretto classamento catastale dell'area e alla normativa fiscale applicabile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha disposto la riunione dei due ricorsi e, esaminati i motivi, ha ritenuto fondati i censure dell'Agenzia delle Entrate e del Comune relative all'insussistenza del giudicato su cui si era basata la sentenza impugnata. Ha quindi cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria per nuovo esame di tutte le questioni (incluse quelle sul classamento catastale e sull'operatività dell'imposta), condannando a spese il grado e disponendo che la decisione di rinvio comprenda anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 cod. proc. civ.

    art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4

    Fondamento dei motivi di cassazione invocati per violazione di norme processuali e per nullità/insufficienza di motivazione; utilizzato per censurare l'omesso esame di punti decisivi e l'uso di un presunto giudicato non provato.

  • art. 115 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione alla nullità della sentenza per mancanza di motivazione adeguata; i ricorrenti hanno invocato la nullità ai sensi di tale disposizione.

  • art. 2909 cod. civ.

    Richiamato in relazione alla materia del giudicato e alla relativa annotazione; la Corte ha ritenuto che la mera annotazione non prova la definitività della pronunzia invocata.

  • art. 69 d.lgs. 546/1992

    Norma processuale tributaria richiamata nella censura sui vizi del procedimento decisorio e sulla necessità di corretta motivazione in sede tributaria.

  • art. 132 cod. proc. civ.

    art. 132, comma secondo, n. 4

    Invocato per denunciare motivazione apparente o insufficiente; la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse inadeguata perché fondata esclusivamente su un giudicato insussistente.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato con riferimento ai profili di nullità/irregolarità della sentenza di merito in materia tributaria.

  • art. 74 legge 342/2000

    Citato dal Comune in relazione alle regole di dichiarazione e tassazione catastale; collegato alla censura sulla inesistenza di notifica o efficacia della variazione catastale ai fini impositivi.

  • art. 11 d.lgs. 504/1992

    Richiamato dal Comune fra le norme di riferimento sull'ICI/IMU per censire la corretta applicazione della disciplina dell'imposta all'area in contestazione.

  • art. 2967 cod. civ.

    Utilizzato per argomentare che la prova del passaggio in giudicato della sentenza mancava dagli atti; riguarda l'efficacia dei titoli nei rapporti con terzi e la decorrenza degli effetti.

  • 124 disp. att. cod. proc. civ.

    Richiamata nella censura in tema di efficacia del giudicato e della prova della sua formazione; impatto procedurale su pendenza e definizione dei giudizi.

  • artt. 1 e 7 lett. b) d.lgs. 504/1992

    art. 1 e art. 7 lett. b) D.Lgs. 504/1992

    Richiamati in relazione ai criteri di assoggettabilità delle aree portuali all'imposta e alla impossibilità di ricondurre determinate aree aziendali alla categoria E quando esse siano autonome e produttive di reddito.

  • R.D.L. 652/1939 art. 5

    Richiamato insieme al d.P.R. 1142/1949 art. 40 e alla normativa catastale per i principi di classamento e per stabilire quando un bene è autonomamente produttivo di reddito.

  • d.P.R. 1142/1949 art. 40

    D.P.R. 1142/1949, art. 40

    Richiamato per i criteri catastali di autonomia funzionale e reddituale che impongono l'esclusione di taluni beni dalle categorie catastali E quando abbiano autonoma redditività.

  • art. 2 comma 40 d.l. 262/2006 conv. legge 286/2006

    art. 2, comma 40, d.l. 262/2006 conv. L. 286/2006

    Interpretato per affermare che unità immobiliari censite in categorie E non possono ricomprendere immobili o porzioni che presentino autonomia funzionale e reddituale, con richiamo alla giurisprudenza consolidata sulla tassabilità delle aree portuali.

Massime di principio

  • Non può ritenersi l'esistenza di un giudicato salvo che sia provata la definitività della pronuncia: la mera annotazione catastale o la semplice affermazione in motivazione non sostituiscono la prova della irrevocabilità della sentenza.
  • Se la pronuncia invocata come giudicato è ancora oggetto di impugnazione (es. pendente ricorso in Cassazione), i giudici non possono assumerla quale base decisoria definitiva.
  • La decisione di merito deve motivare compiutamente l'esame delle eccezioni dell'amministrazione; l'omesso esame di fatti decisivi o la motivazione apparente comportano cassazione per vizio di motivazione.
  • Per il classamento catastale delle aree portuali è necessario valutare l'autonomia funzionale e reddituale: aree scoperte indispensabili all'attività del concessionario e potenzialmente produttive di reddito sono imponibili (ricondotte alla categoria D) e non possono essere automaticamente rubricate in categoria E.
  • La mera annotazione dell'Agenzia del Territorio non vale come prova della formazione del giudicato in ordine al classamento; occorre verificare lo stato processuale della pronuncia richiamata.
  • In presenza di vizio radicale del decisum (es. fondamento esclusivo su elemento insussistente), la Cassazione cassa la sentenza e rinvia per un nuovo esame comprensivo di tutte le questioni di merito e di fatto.

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