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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12742/2024 del 09/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Energy Consult aveva impugnato la rettifica dell'Agenzia delle Entrate che, in sede di registrazione del pegno su quote societarie, aveva determinato la base imponibile nella somma garantita anziché nel valore delle quote. In primo grado il ricorso di Energy Consult era stato respinto; in appello era stato accolto con la motivazione che il concetto di "titoli" dell'art. 43, co.1, lett. f) d.P.R. 131/1986 dovesse estendersi anche alle quote societarie, equiparandone il trattamento a quello delle azioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della Commissione tributaria regionale e decidendo nel merito: ha rigettato il ricorso originario di Energy Consult. La Corte ha affermato che le quote di s.r.l. non rientrano nella nozione di "titoli" ai fini dell'art.43 d.P.R. 131/1986 e che, pertanto, per il pegno su quote la base imponibile si determina secondo la regola generale della somma garantita (e non in ragione del valore nominale o di mercato delle quote). Ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 131 del 1986, art. 43

    Stabilisce la regola generale che la base imponibile degli atti costitutivi di garanzia è la somma garantita e prevede una deroga solo quando la garanzia è prestata in denaro o in titoli; la Corte interpreta "titoli" in senso stretto (titoli di credito, valori mobiliari, azioni), escludendo le quote di s.r.l.

  • d.P.R. n. 131 del 1986, art. 20

    Richiamato dall'Agenzia come principio generale relativo alla determinazione della base imponibile; la Corte lo considera coerente con l'interpretazione di cui all'art.43 secondo cui prevale la somma garantita salvo le specifiche ipotesi di denaro o titoli.

  • Codice civile, artt. 1992 e ss.

    Riferimento alla disciplina dei titoli di credito: la Corte li utilizza per delimitare la nozione di "titoli" ai fini fiscali (strumenti dotati di autonomia, literalità e circolazione).

  • Codice civile, art. 1996

    Richiamato a titolo esemplificativo tra i titoli rappresentativi di merci; contribuisce a definire i caratteri dei titoli esclusi dall'equiparazione con le quote di s.r.l.

  • Codice civile, artt. 2354 e 2355

    Norme sulle azioni e sugli strumenti finanziari delle spa; la Corte le usa per mostrare che le azioni possono costituire titoli trasferibili che si collocano nella categoria dei "titoli" rilevanti per l'art.43.

  • Codice civile, art. 2471-bis

    Regola il pegno sulle partecipazioni societarie; la Corte osserva che, nonostante una disciplina unitaria di pegno, le quote di s.r.l. mantengono caratteristiche diverse rispetto ai titoli di credito.

  • Codice civile, art. 2468

    Prevede il divieto che le quote di s.r.l. siano rappresentate da azioni o costituiscano oggetto di offerta al pubblico; elemento utilizzato dalla Corte per evidenziare la non circolabilità delle quote e la loro non assimilabilità ai titoli.

  • Codice di procedura civile, art. 360, co.1, n.3

    Motivo invocato dall'Agenzia in cassazione (violazione di norme di diritto); la Corte lo ritiene fondato relativamente alla corretta interpretazione dell'art.43 d.P.R. 131/1986.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Consente alla Corte di decidere la causa nel merito senza rinvio quando non sono necessari accertamenti di fatto; applicata per rigettare il ricorso originario e decidere immediatamente.

Massime di principio

  • Per i patti di garanzia (pegno su quote di partecipazione sociale) la base imponibile dell'imposta di registro si determina, di regola, sulla somma garantita e non sul valore delle quote.
  • La deroga che consente di assumere il valore della garanzia anziché la somma garantita opera solo quando la garanzia è costituita da denaro o da titoli in senso proprio (titoli di credito, valori mobiliari trasferibili, azioni), non per le quote di s.r.l.
  • Le quote di s.r.l. non sono assimilabili alle azioni o ai titoli di credito: sono prive di literalità, non sono liberamente circolabili e la legge vieta che siano rappresentate da azioni o offerte al pubblico; pertanto non rientrano nella nozione di "titoli" ai fini fiscali predetti.
  • Nei ricorsi per cassazione, la Corte può decidere nel merito senza rinvio quando la questione è di diritto e non richiede nuovi accertamenti di fatto (art.384 c.p.c. applicato).
  • Quando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità si è formato dopo la sentenza impugnata, è possibile la compensazione integrale delle spese di lite.

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