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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12465/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Voltri Terminal Europe impugnava avvisi di accertamento ICI (anni 2002-2006) per aree e infrastrutture portuali che il Comune aveva determinato sulla base di una rendita catastale attribuita dall'Autorità Portuale tramite DOCFA (presentata nel 2008 e validata nel 2009). In sede di cassazione l'Agenzia e il Comune avevano ottenuto l'annullamento delle sentenze regionali che avevano escluso l'ICI per alcune aree. La Voltri ha proposto ricorso per revocazione sostenendo che la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 10287/2019, aveva omesso di esaminare i motivi del ricorso incidentale condizionato proposto dalla società (quali: irretroattività della rendita attribuita nel 2008, mancata notifica della rendita e/o della richiesta di accatastamento alla VTE quale cointestataria catastale, inclusione di fabbricati non in concessione e capannone demolito), errore che costituisce errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per revocazione nella parte in cui la sentenza n. 10287/2019 aveva omesso di decidere sul ricorso incidentale della VTE. Ha dunque revocato l'ordinanza nella parte relativa alla mancata pronuncia sull'applicabilità retroattiva della rendita attribuita con DOCFA 2008 alle annualità 2002-2006 e ha disposto il giudizio rescissorio limitatamente a quella parte, decidendo nel merito di accogliere, nei limiti esposti, il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale (irretroattività senza adeguata notifica/ richiesta di accatastamento e omesso esame di circostanze decisive). Sono state assorbite le altre doglianze e la questione è rimessa al giudice di merito per accertamenti istruttori: in particolare se la VTE fosse cointestataria catastale nelle annualità contestate, se le aree fossero iscritte in Catasto in quei periodi e se sia stata notificata una richiesta di accatastamento rilevante ai sensi della legge 311/2004. Restano ferme le parti della decisione che non sono state oggetto di revoca (in particolare, l'attribuzione della categoria D/8 alle aree nella parte non impugnata).

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, cod. proc. civ.

    Fondamento della revocazione per errore di fatto: la sentenza di cassazione è suscettibile di revocazione se contiene un errore meramente percettivo o una svista su fatti processuali decisivi, rilevabile dagli atti stessi.

  • art. 391-bis, cod. proc. civ.

    Richiamato come norma procedurale collegata alla revocazione; disciplina i presupposti e la procedura per la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    Consentiva alla ricorrente di denunciare l'omesso esame di circostanze di fatto decisive per la decisione, censura ritenuta fondata per la mancata valutazione da parte della CTR di documenti e contestazioni sulla notifica della richiesta di accatastamento.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, commi 2 e 3

    Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori ...

    Comma 2: per fabbricati iscritti, la rendita catastale vale ai fini dell'imposta a decorrere dall'anno d'imposta successivo all'annotazione ('messa in atti'), salvo che la variazione derivi da correzione di errori d'ufficio o da modificazioni denunciate dal contribuente (che valgono dalla data della denuncia). Comma 3: per immobili non iscritti ma iscrivibili nel gruppo D, la base imponibile può essere determinata secondo il metodo provvisorio ('valori di libro') e la rendita comunicata può essere utilizzata anche per periodi pregressi sottoposti ad accertamento.

  • legge 311/2004, art. 1, commi 336 e 337

    Disciplina la decorrenza degli effetti fiscali delle rendite attribuite ex novo dall'ufficio quando il proprietario non ha presentato la denuncia catastale: prevede due alternative di decorrenza legate alla data indicata nella richiesta di accatastamento e alla data di notifica della stessa. L'applicazione retroattiva richiede il rispetto delle condizioni formali previste (notifica della richiesta/termine indicato).

  • legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1

    a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione

    Stabilisce che le modifiche o attribuzioni di rendita sono efficaci solo dalla notificazione; una volta notificate possono essere utilizzate anche per annualità 'sospese' (accertabili), ma la notifica deve essere effettuata ai soggetti intestatari della partita catastale (quindi, anche al concessionario/cointestatario).

  • legge 27 giugno 2000, n. 212 (statuto del contribuente), art. 6

    Richiama gli obblighi d'informazione dell'Amministrazione: l'ufficio è tenuto a notificare gli atti di attribuzione/modifica ai soggetti interessati; l'omessa notifica può inficiare l'applicabilità retroattiva dell'attribuzione della rendita.

Massime di principio

  • La rendita catastale divenuta definitiva per annotazione è efficace, di norma, dall'anno d'imposta successivo all'annotazione (art.5 comma 2 d.lgs. 504/1992), salvo correzioni d'ufficio o variazioni denunciate dal contribuente che valgono dalla data della denuncia.
  • Se l'immobile non era iscritto in catasto ma è iscrivibile nella categoria D, l'attribuzione di rendita (o la determinazione provvisoria) può incidere anche su periodi pregressi soggetti ad accertamento (art.5 comma 3), perciò la qualificazione catastale e lo stato di iscrizione sono determinanti.
  • L'efficacia dell'attribuzione/modifica della rendita ai fini impositivi è condizionata alla notificazione dell'atto ai soggetti intestatari della particella catastale: se la rendita non è notificata al concessionario/cointestatario, l'amministrazione non può esercitare l'accertamento retroattivo nei confronti di quel soggetto per gli anni antecedenti (art.74 L.342/2000).
  • La legge 311/2004 prevede casi specifici di retroattività legata alla richiesta comunale di accatastamento: la prova della notifica e della data della richiesta è essenziale per far valere effetti retroattivi.
  • Nel contenzioso tributario relativo a Docfa e attribuzioni di rendita, è essenziale verificare: a) lo stato di iscrizione catastale negli specifici anni contestati; b) chi era intestatario/cointestatario della partita catastale; c) se e quando è avvenuta la notifica della rendita o della richiesta di accatastamento.
  • Errori di fatto manifesti nella sentenza di cassazione (omessa percezione di motivi o di documenti decisivi) possono giustificare la revocazione parziale e la rinnovazione del giudizio su quelle parti, con rimessione al giudice di merito per gli accertamenti istruttori mancanti.

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