Cassazione Civile, Sentenza n. 12689/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Ancona che aveva riformato la decisione del Tribunale accogliendo le eccezioni riconvenzionali di usucapione e riconoscendo la comproprietà degli appellanti sull'area contesa (sub. 44 sub 4). La ricorrente denunciava: (i) errore di computo del termine di costituzione (art. 166 c.p.c.) ritenendo tardiva la comparsa di risposta dei convenuti; (ii) valutazione erronea e insufficiente delle prove in ordine al possesso (usucapione), in particolare contestando che l'uso come parcheggio fosse idoneo all'acquisto per usucapione; (iii) travisamento e contraddittorietà della motivazione della Corte d'Appello nella ricostruzione della provenienza catastale dell'area (passaggio dal Catasto pontificio a quello italiano) e nella interpretazione del titolo del 1959 prodotto dai convenuti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo (assorbendo il secondo). Sul primo punto ha ritenuto che il termine "a ritroso" per la comparsa di risposta (venti giorni prima dell'udienza) scadeva il 18/10/2008 (non il 19/10) e cadendo in sabato va prorogato al primo giorno non festivo antecedente (venerdì 17/10/2008): la comparsa depositata il 20/10/2008 è quindi tardiva. Ha inoltre sancito i principi sulla rilevabilità delle eccezioni estintive/modificative (richiamo all'art. 1165 c.c. e alle norme sulla prescrizione): l'usucapione è eccezione in senso stretto soggetta a preclusione temporale e non rilevabile d'ufficio salvo casi particolari. Sul terzo punto la Corte ha censurato la motivazione della Corte d'Appello come contraddittoria e priva del minimo necessario di logicità in relazione alla provenienza catastale dell'area (contrasto tra quanto affermato circa il mappale 719/6023 e la particella 719): tale vizio ha determinato la violazione del requisito motivazionale ex art. 111 Cost. Per queste ragioni la sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Ancona in diversa composizione per nuovo esame, con regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 166 c.p.c.
la comparsa di risposta deve essere depositata "almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione"
Il termine è a ritroso e va computato escludendo il giorno dell'udienza; se il dies ad quem cade in giorno festivo o sabato si applica la proroga prevista dall'art. 155, comma 4 e 5, con effetto di spostare la scadenza al primo giorno non festivo cronologicamente precedente.
art. 155 c.p.c.
I commi 4 e 5 sono applicabili anche ai termini "a ritroso": se il dies ad quem cade in sabato o festivo la proroga va al primo giorno non festivo antecedente (per evitare accorciamento ingiustificato del termine).
art. 1165 c.c.
Rinvio alle norme sulla prescrizione e sui fatti estintivi/modificativi; in particolare la disciplina della prescrizione (art. 2938 c.c.) si applica analogicamente all'usucapione ai fini della rilevabilità d'ufficio.
art. 2938 c.c.
Principio della non rilevabilità d'ufficio della prescrizione non opposta è richiamato quale parametro per valutare l'operatività delle eccezioni come l'usucapione: l'usucapione rilevabile solo se tempestivamente allegata.
art. 2937 c.c.
Norma sulla rinuncia alla prescrizione: la Corte richiama la giurisprudenza che ritiene coerente l'applicazione dell'art. 2938 anche all'usucapione, stante la possibilità di rinuncia all'usucapione.
art. 132 c.p.c.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione e all'omesso esame di fatto decisivo; sottolinea l'obbligo del giudice di trattare specificamente i fatti controversi rilevanti.
art. 360 c.p.c.
Richiamato come norma che disciplina i motivi di cassazione (vizi di motivazione, violazione di legge) per inquadrare i censure mosse dalla ricorrente.
art. 111 Cost.
Richiamato per il principio del "minimo costituzionale" di motivazione: la sentenza deve esporre ragioni sufficienti a consentire il controllo della logicità e correttezza del decisum.
Massime di principio
- I termini processuali "a ritroso" (es. la comparsa di risposta venti giorni prima dell'udienza) si computano escludendo il giorno dell'udienza; se il dies ad quem cade in sabato o in giorno festivo la proroga opera al primo giorno non festivo antecedente, non a quello successivo.
- La costituzione tardiva della parte convenuta rende tardive anche le eccezioni riconvenzionali che costituiscono eccezioni in senso stretto (come l'usucapione): tali eccezioni sono soggette a preclusione temporale e in linea di principio non sono rilevabili d'ufficio, salvo che gli elementi probatori rilevanti fossero già acquisiti tempestivamente nel processo da altra parte.
- Il giudice di merito deve motivare in modo logico e non contraddittorio la ricostruzione dei fatti e la valutazione dei titoli (anche catastali e storici); contraddizioni o omissioni nell'esame dei documenti essenziali (es. titoli di provenienza catastale) possono determinare la cassazione per violazione del minimo di motivazione richiesto dall'art. 111 Cost.
- Nelle controversie su diritti reali derivanti da vicende catastali complesse (passaggio da Catasto pontificio a Catasto italiano) il giudice deve esaminare i titoli storici e le risultanze peritali (CTU) in modo coerente: la mera dichiarazione di "discordanza delle mappe" non esime dall'analisi documentale della provenienza e dei trasferimenti.
- In pratica, se si intende fare valere l'usucapione in sede di costituzione, occorre verificare la corretta scadenza dei termini processuali e, in caso di rischio di tardività, depositare le difese ed allegare le prove (atti, testimonianze) in tempo utile oppure predisporre eccezioni e domande alternative che non restino precluse.
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