Cassazione Civile, Ordinanza n. 17927/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia riguarda quattro giudizi riuniti promossi da una società poi incorporante di altre società del gruppo contro distinti avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate per l'anno d'imposta 2011, relativi a IRES, IRAP e IVA, nell'ambito del regime di tassazione di gruppo. Gli accertamenti traevano origine da una verifica fiscale su una società consolidata e contestavano, in sintesi: maggiori ricavi per vendite effettuate senza fattura, maggiori costi corrispondenti ad acquisti non fatturati, recupero di sopravvenienze attive per costi di anni precedenti non documentati, nonché profili di motivazione dell'atto e di contraddittorio endoprocedimentale. La società ricorrente censurava: 1) la legittimità dell'unico avviso notificato a consolidante e consolidata, deducendo la cessazione dell'opzione per il consolidato per effetto del concordato preventivo; 2) la pretesa motivazione apparente della sentenza e il criterio presuntivo usato per quantificare acquisti e vendite in nero; 3) l'illegittimità dell'accertamento analitico-induttivo e l'uso di presunzioni; 4) la violazione del contraddittorio preventivo, soprattutto in relazione all'IVA; 5) la violazione delle norme sul principio di competenza e sulla sopravvenienza attiva, sostenendo che costi non documentati di esercizi precedenti non potevano essere recuperati come sopravvenienze attive nell'esercizio accertato.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi. Ha rigettato i motivi relativi all'unico avviso di accertamento notificato nel consolidato, alla motivazione della sentenza, alla ricostruzione reddituale analitica, e al contraddittorio endoprocedimentale, ritenendo che l'accertamento fosse legittimo e che, comunque, le difese della contribuente fossero state esaminate e disattese nel merito. Ha invece accolto il quinto motivo nei procedimenti RG n. 14573/2021 e RG n. 14584/2021, osservando che la semplice mancanza di documentazione di costi riferiti ad esercizi precedenti non consente di qualificare automaticamente la posta come sopravvenienza attiva nell'esercizio accertato, poiché la rettifica andava imputata all'esercizio di competenza. La Corte ha quindi cassato le sentenze impugnate limitatamente a tale profilo e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo gli originari ricorsi solo nei limiti della ripresa concernente le sopravvenienze attive. Ha compensato integralmente le spese dei giudizi riuniti. Per i ricorsi RG n. 14579/2021 e RG n. 14580/2021, rigettati, ha dichiarato dovuto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 40-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
"Le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato sono effettuate con unico atto, notificato sia alla consolidata che alla consolidante"
Nel consolidato nazionale la rettifica del reddito deve essere effettuata con un unico atto notificato sia alla consolidata sia alla consolidante; le due società sono litisconsorti necessari.
art. 126 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
"l'opzione per il consolidato nazionale cessa dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione del fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione"
La cessazione dell'opzione è collegata alle procedure concorsuali tipizzate dalla norma e non al concordato preventivo; il concordato non è equiparato a fallimento o liquidazione ai fini della cessazione del consolidato.
art. 127 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dalla ricorrente in relazione al regime di tassazione di gruppo; nel caso concreto non è stata ravvisata violazione della disciplina sul consolidato.
Il motivo è stato qualificato sostanzialmente come censura di motivazione apparente, ma la sentenza di merito è stata ritenuta adeguatamente motivata.
art. 39, comma 1, lett. c) e d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'accertamento è stato considerato analitico, fondato su dati contabili e su elementi direttamente desumibili dalla contabilità; l'eventuale improprio richiamo della lettera normativa non incide sulla validità dell'atto se ne emergono i presupposti sostanziali.
art. 88 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La sopravvenienza attiva richiede il sopraggiungere di un evento successivo che estingua con certezza una passività già iscritta; la mera mancanza di documentazione di costi di esercizi precedenti non basta a configurarla nell'esercizio accertato.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Invocato per il principio di competenza; la Corte ha ritenuto che le poste fittizie o non documentate vadano rettificate nell'esercizio di competenza.
Richiamato in relazione alla prova dei presupposti della ripresa fiscale; la Corte ha ritenuto sufficiente il quadro contabile valorizzato dall'Ufficio e dalla CTR.
art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dalla ricorrente in tema di IVA; la Corte ha esaminato la doglianza connessa al contraddittorio e all'imposta armonizzata.
art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000, n. 212
La norma sul contraddittorio è stata ritenuta non decisiva per i soli tributi non armonizzati, ma per l'IVA opera l'obbligo di contraddittorio preventivo; nel caso concreto, però, la mancata convocazione non ha comportato invalidità perché le difese della contribuente sono risultate comunque irrilevanti nel merito.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato a sostegno del contraddittorio procedimentale nei tributi armonizzati, in particolare IVA.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Per i ricorsi rigettati è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel consolidato fiscale nazionale, la rettifica del reddito del soggetto consolidato deve essere effettuata con un unico atto notificato sia alla consolidata sia alla consolidante, che sono litisconsorti necessari.
- La cessazione dell'opzione per il consolidato nazionale è collegata alle procedure concorsuali espressamente previste dalla norma; il concordato preventivo, di per sé, non è equiparabile a fallimento o liquidazione ai fini di tale cessazione.
- Una motivazione è apparente solo quando non rende percepibile l'iter logico della decisione; se il giudice espone in modo coerente le ragioni della propria scelta valutativa, la censura di motivazione apparente è infondata anche se non vengono esaminati singolarmente tutti gli argomenti di parte.
- L'accertamento fiscale può essere qualificato come analitico quando si fonda su dati contabili direttamente ricavabili dalla contabilità del contribuente, anche se utilizzati per inferire ricavi non fatturati o acquisti in nero.
- L'eventuale improprio richiamo della lettera normativa dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 non determina invalidità dell'avviso se il contenuto sostanziale dell'atto espone comunque i presupposti dell'accertamento e non incide concretamente sul diritto di difesa.
- In materia di IVA, quale tributo armonizzato, il contraddittorio endoprocedimentale è necessario; tuttavia, la sua omissione non travolge l'atto se, alla luce delle difese svolte e della prova di resistenza, risulta che il confronto preventivo non avrebbe ragionevolmente portato a un esito diverso.
- La sopravvenienza attiva derivante da costi o debiti di esercizi precedenti richiede un evento sopravvenuto che determini con certezza l'estinzione della passività; la mera inesistenza o mancata documentazione originaria di un costo comporta una rettifica da imputare all'esercizio di competenza, non una sopravvenienza attiva nell'esercizio successivo.
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