Sentenza del 24/10/2024 n. 952 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 09520179006617XXX/000 relativa al mancato pagamento di più cartelle esattoriali e dell'avviso di accertamento n. TH5016501XXX/2013. Il contribuente contestava di non aver ricevuto le notifiche delle cartelle e dell'avviso di accertamento chiedendone la nullità. In primo grado la CTP aveva ritenuto valida la notifica dell'avviso (consegnato a mani) ma aveva accolto l'impugnazione delle cartelle ritenendo, nella fattispecie, che in ipotesi di "irreperibilità relativa" la consegna dell'atto a persone diverse dal contribuente dovesse essere accompagnata da una raccomandata informativa. L'Agenzia proponeva appello sostenendo che le cartelle erano state regolarmente notificate al domicilio fiscale mediante consegna a familiari conviventi (con avviso di ricevimento sottoscritto) o tramite messo notificatore, che le sentenze richiamate dal giudice di primo grado erano riferite a fattispecie diverse, e che il contribuente era comunque a conoscenza delle pretese (anche perché aveva richiesto più volte lo stato debitorio nel 2015-2016). Inoltre è stata eccepita la definitività delle pretese per mancata tempestiva impugnazione.
La decisione
La Commissione Regionale ha dichiarato cessata la materia del contendere riguardo alle cartelle nn. 09520080029687BBB000 e 0952009002492AAA0000 in applicazione dell'art. 4 del d.l. 119/2018 (stralcio debiti fino a €1.000). Quanto al resto, l'appello dell'Agenzia è stato accolto: il Collegio ha ritenuto valide le notifiche delle cartelle effettuate al domicilio fiscale mediante consegna a familiari conviventi con sottoscrizione dell'avviso di ricevimento (non richiedendosi quindi l'invio di una raccomandata informativa) e valide anche le notifiche tramite messo. È stato inoltre richiamato che il contribuente aveva avuto conoscenza delle pretese anche per comportamenti precedenti (richieste di saldo/posizione) e che le notifiche erano avvenute prima del decorso dei termini di prescrizione; in mancanza di tempestiva impugnazione le pretese sono divenute definitive. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale (...) La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda."
La Corte ha ritenuto che, se la notifica è avvenuta secondo le forme previste dall'art. 26 (raccomandata con avviso di ricevimento o consegna al domicilio fiscale), l'avviso di ricevimento sottoscritto da persone conviventi legittima la presunzione di conoscenza dell'atto senza bisogno di una ulteriore raccomandata informativa.
Richiamato dalle parti: disciplina generale sulle notificazioni fiscali. La Corte ha distinto la disciplina speciale dell'art. 26 DPR 602/1973 rispetto all'art. 60 DPR 600/1973 ritenendo applicabile la disciplina speciale quando la notifica segue le modalità previste dall'art. 26.
Art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992
Norma procedurale tributaria relativa alle notifiche e comunicazioni nel processo tributario, richiamata dalle parti; la Corte non ha ritenuto che essa imponga l'invio di una raccomandata informativa nelle ipotesi in cui la notifica sia regolarmente avvenuta al domicilio fiscale a familiari conviventi.
Prevede lo stralcio dei debiti fino a euro 1.000; la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere per le cartelle ricomprese nello stralcio.
Richiamata la presunzione di conoscenza dell'atto per la notificazione correttamente eseguita all'indirizzo del destinatario, superabile solo se il destinatario dimostri di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.
Artt. 139 e 148 c.p.c. (richiamati)
Norme del codice di procedura civile in materia di notificazioni e comunicazioni; richiamate nella giurisprudenza sulle forme di notifica e sui casi di irreperibilità relativa. La Corte ha distinto le ipotesi disciplinate da tali norme rispetto alla fattispecie oggetto di giudizio.
Massime di principio
- La notifica di cartelle esattoriali inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento e sottoscritte da persone conviventi al domicilio fiscale è presunta valida: l'avviso di ricevimento costituisce prova dell'avvenuta consegna e non richiede l'invio di una ulteriore raccomandata "informativa".
- La consegna del plico a familiari conviventi al domicilio fiscale, con firma sull'avviso di ricevimento o con consegna tramite messo notificatore, vale come notifica regolare salvo prova contraria del contribuente che dimostri l'impossibilità, senza sua colpa, di prendere cognizione dell'atto.
- Le pronunce favorevoli al contribuente basate su ipotesi di "irreperibilità relativa" non sono automaticamente applicabili quando la notifica è avvenuta al domicilio fiscale e a familiari conviventi; è necessario valutare la specifica fattispecie e la documentazione comprovante la convivenza e la consegna.
- Comportamenti successivi del contribuente che dimostrino la conoscenza della pretesa (es. richieste di estratto conto/debito) possono indebolire contestazioni basate sulla mancata conoscenza e favorire la definitività delle pretese in assenza di tempestiva impugnazione.
- Lo stralcio previsto da norme emergenziali (es. art. 4 d.l. 119/2018) determina la cessazione della materia del contendere per le cartelle ricomprese nei limiti di applicazione della norma.
- In generale, il contribuente che intenda contestare la validità della notifica deve fornire prova adeguata per superare la presunzione di conoscenza derivante da una regolare notificazione al domicilio fiscale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 ott 2024Sentenza del 24/10/2024 n. 215 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia
- Sentenza · 24 ott 2024Sentenza del 24/10/2024 n. 27651 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 24 ott 2024Sentenza del 24/10/2024 n. 1236 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
- Sentenza · 24 ott 2024Sentenza del 24/10/2024 n. 2770 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
- Sentenza · 24 ott 2024Sentenza del 24/10/2024 n. 799 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 24 ott 2024Sentenza del 24/10/2024 n. 349 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →