Sentenza del 24/10/2024 n. 2770 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sulla corretta imposizione dell'imposta di registro sulle fideiussioni enunciate in un decreto ingiuntivo: l'Ufficio aveva liquidato l'imposta proporzionale (0,50%) sulle singole fideiussioni ai sensi dell'art. 22 TUR (applicando l'art. 6 TPI), ritenendole atti autonomi e non riconducibili al campo IVA. La Banca contestava l'applicazione proporzionale per le fideiussioni rilasciate da due società di capitali, sostenendo che, essendo queste soggette IVA e avendo l'attività di rilascio di garanzie rilevanza ai fini IVA, andasse applicato il principio di alternanza IVA/registro (art. 40 TUR) con tassa fissa; contestava altresì la tassazione degli interessi nella misura del 3%, sostenendo che gli interessi erano corrispettivi e non moratori.
La decisione
La Corte d'appello ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado favorevole alla Banca. Ha ritenuto che: (1) le fideiussioni rilasciate dalle due società di capitali rientrano nell'esercizio dell'impresa (visure camerali e oggetto sociale) e dunque nella sfera IVA del soggetto prestatore della garanzia; pertanto si applica il principio di alternanza IVA/registro (art. 40 TUR) e la registrazione avviene a tassa fissa anziché con imposta proporzionale dello 0,50%; (2) gli interessi indicati nel decreto ingiuntivo sono di natura corrispettiva (accessori del credito principale) e non moratoria, quindi non soggetti alla tassazione proporzionale del 3% contestata dall'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate è condannata alle spese del grado.
Norme richiamate
art. 22 TUR (Testo Unico Registro) / art. 6 TPI (Tabella)
L'atto di fideiussione conserva autonomia fiscale e, in quanto atto autonomo enunciato in decreto giudiziario, può essere assoggettato all'imposta di registro; l'Ufficio aveva applicato l'imposta proporzionale ai sensi dell'art. 22, ma tale applicazione può essere esclusa se ricorre il principio di alternanza con l'IVA.
art. 40 TUR
Principio di alternanza IVA/registro: quando la prestazione costituisce un'operazione imponibile o comunque rientra nel campo IVA del prestatore (soggetto passivo), l'atto è assoggettato alla tassa fissa di registro. La Corte ha ritenuto applicabile questo principio alle fideiussioni rese dalle due società di capitali.
art. 1 DPR 633/72
Definisce il campo di applicazione dell'IVA; la verifica se l'operazione rientra nell'IVA va fatta sulla base della natura dell'operazione e del soggetto prestatore.
art. 10 DPR 633/72
Prevede le esenzioni IVA: anche se l'operazione fosse esente, essa resta un'operazione ricompresa nel campo IVA e può concorrere all'alternanza registro/IVA, con conseguente applicazione della tassa fissa.
art. 4 co.2 n.1 DPR 633/72
Stabilità fiscale della rappresentazione delle attività di una S.r.l.: le attività poste in essere da una società a responsabilità limitata si considerano effettuate nell'esercizio dell'impresa, a supporto della qualificazione come soggetti IVA delle società garanti.
Cass. n. 17237/2013 (giurisprudenza di legittimità)
Principio che l'accessorietà civilistica della fideiussione non comporta la sua assimilazione fiscale al credito principale: la fideiussione è autonoma ai fini della tassazione ma non è esclusa a priori l'applicazione del principio di alternanza IVA/registro; occorre valutare la natura dell'operazione rispetto al soggetto prestatore della garanzia.
Giurisprudenza consolidata su interessi (es. Cass. nn. 17276/20; 1272/21; 22988/21)
Gli interessi indicati come corrispettivi e coerenti con il contratto vanno qualificati come interessi corrispettivi (frutti civili) e quindi accessori del credito principale; non essendo interessi moratori, non sono soggetti alla tassazione proporzionale del 3% contestata dall'Ufficio.
Massime di principio
- La natura fiscale di una fideiussione va valutata autonomamente rispetto al credito principale: l'accessorietà civilistica non impedisce l'autonoma tassazione dell'atto.
- Il principio di alternanza IVA/registro (art. 40 TUR) si applica solo se il prestatore della garanzia è soggetto passivo IVA e la prestazione di garanzia rientra nell'ambito dell'attività d'impresa (verificare oggetto sociale e visure camerali); se sussiste, la registrazione avviene a tassa fissa anche se l'operazione è esente IVA.
- Se il garante è un privato o un soggetto non soggetto ad IVA, la fideiussione va normalmente assoggettata all'imposta di registro in misura proporzionale come atto autonomo.
- Per qualificare gli interessi come corrispettivi o moratori occorre guardare al titolo e alla specificazione nella domanda giudiziale/contratto: interessi corrispettivi indicati secondo il tasso contrattuale sono accessori del credito e non soggetti alla tassazione per interessi moratori.
- In sede probatoria l'Ufficio deve dimostrare che la prestazione di garanzia è fuori dall'esercizio dell'impresa del garante; viceversa il contribuente può provare che il rilascio di garanzie rientra nell'oggetto sociale (visure, contratti, fatture).
- In pratica, per casi analoghi: (1) controllare visura camerale e oggetto sociale del garante; (2) verificare se esiste corrispettivo/fatturazione per la garanzia; (3) qualificare gli interessi dal testo contrattuale e dalla domanda giudiziale; (4) applicare alternanza (tassa fissa) solo se il garante è soggetto IVA e l'operazione rientra nell'attività d'impresa.
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