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Sentenza

Sentenza del 24/10/2024 n. 1236 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento n. 061200900XX notificata il 07/03/2014 per somme derivanti da avvisi di rettifica IVA anni 1990/1991. Il ricorrente deduceva: tardività della notifica e quindi decadenza dell'attività esattoriale; prescrizione del credito; giudicato/effetto dell'estinzione del processo per mancata riassunzione; nullità degli atti di riscossione e della cartella per omessa indicazione del responsabile del procedimento, carente motivazione, mancata indicazione del legale rappresentante dell'Agente della Riscossione, mancata sottoscrizione; nullità degli avvisi di rettifica e difetto di integrazione del contraddittorio (soci della società di persone); violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale.

La decisione

Rigetto del ricorso in riassunzione e conferma della decisione di merito. La Corte ha seguito il principio enunciato dalla Cassazione con ordinanza n. 20406/2023: l'accertamento divenuto definitivo per mancata riassunzione dopo cassazione con rinvio determina l'inizio del termine di decadenza ex art. 25 DPR 602/1973 dal momento in cui il giudizio si è estinto (nel caso, 14/07/2009), e la cartella doveva essere notificata entro il termine previsto (31/12/2011). Tuttavia la Corte ha ritenuto provati tentativi di notifica prima di tale scadenza (mutua assistenza internazionale, raccomandata internazionale del 24/12/2010 ecc.), applicando il principio della "scissione soggettiva degli effetti della notificazione": rileva la data in cui l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari per la notificazione, non la conoscenza effettiva del contribuente. Per questi motivi la decadenza è stata esclusa e la cartella è stata ritenuta valida. Spese compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29/09/1973 n. 602, art. 25, comma 1, lett. c)

    i termini di decadenza... iniziano a decorrere da quando la pretesa tributaria è divenuta definitiva

    Il termine di decadenza per l'emissione della cartella decorre dal momento in cui l'accertamento è divenuto definitivo; se tale definitività deriva dall'estinzione del giudizio per mancata riassunzione dopo cassazione con rinvio, il decorso inizia dalla data di estinzione (termine per la riassunzione).

  • D.P.R. 29/09/1973 n. 600, art. 60

    Principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione: rileva la data in cui l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari per la notifica (anche se la conoscenza effettiva avviene dopo); pertanto per valutare la decadenza conta la tempestività degli atti dell'amministrazione.

  • D.Lgs. 31/12/1992 n. 546, art. 63

    Disciplina l'estinzione del processo per mancata riassunzione; la Cassazione e la Corte richiamano che l'estinzione, nel processo tributario, rende definitivi determinati atti e determina il momento da cui decorrono i termini di decadenza.

  • Codice Civile, art. 2945, comma 3

    Richiamato in sede di censura sulla prescrizione; la Corte ha precisato che non sempre l'art. 2945(3) si applica automaticamente alle estinzioni disciplinate dall'art. 63 d.lgs. 546/1992 e che l'istituto rilevante qui era la decadenza ex art.25 DPR 602/1973.

  • Codice Civile, art. 2953

    Riferimento alla prescrizione decennale dell'"actio iudicati" citata dalla giurisprudenza: la Corte ha però distinto i casi in cui ciò riguarda un'accertamento giudiziale definitivo rispetto alla situazione in cui a divenire definitivo è l'avviso originario per mancata riassunzione.

  • Codice di procedura civile, artt. 372 e 384

    Richiamati nei principi sul giudizio di rinvio: il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può riesaminare liberamente questioni già decise, potendo indagare e integrare la motivazione nei limiti indicati dalla sentenza rescindente.

Massime di principio

  • Se un giudizio di impugnazione si estingue per mancata riassunzione dopo una cassazione con rinvio, il momento da cui decorrono i termini di decadenza per l'emissione della cartella è la data di estinzione (termine utile per la riassunzione), non la data della sentenza di cassazione.
  • Per valutare la tempestività della notificazione ai fini della decadenza conta la data in cui l'amministrazione ha compiuto gli atti necessari per la notifica (anche all'estero) e non esclusivamente la data di effettiva conoscenza del contribuente: conservare e produrre prova dei tentativi di notifica (mutua assistenza, raccomandate internazionali, attestazioni AIRE ecc.) è cruciale.
  • In caso di rinvio dalla Cassazione il giudice di merito è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può rimettere in discussione argomenti che la Cassazione ha considerato assorbiti o già decisi; può invece integrare e correggere la motivazione nei limiti indicati dalla pronuncia di annullamento.
  • Le voci di nullità formale della cartella (mancata indicazione del responsabile del procedimento, mancata sottoscrizione, carente motivazione) possono essere rilevanti, ma la loro efficacia dipende dall'interazione tra vizi dell'Agente della Riscossione e requisiti sostanziali della notificazione: tali vizi spesso non bastano da soli a far dichiarare la decadenza se l'amministrazione dimostra tempestività degli atti notificatori.
  • Quando si eccepisce la mancata integrazione del contraddittorio o il mancato esaurimento preventiva del patrimonio sociale (nelle società di persone), occorre sollevare tali questioni tempestivamente e fornire documentazione/argomentazione puntuale: la loro accoglienza dipende dalla specifica dinamica processuale e dalla prova prodotta.

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