Sentenza del 24/10/2024 n. 349 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
Accertamento - Reddito imponibile - Recupero tassazione - Indagini bancarie - Parzialmente illegittimo - Reddito partecipazione - Definizione - Adesione - Riduzione - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per l'anno 2016 per omessa dichiarazione; contestazione di tre categorie di maggiori redditi: 1) redditi diversi da indagini bancarie (versamenti non giustificati) per € 26.816,25; 2) redditi di partecipazione da società di persone (xxxxx SAS e xxxxx SAS) per € 209.474,00; 3) redditi di capitale da partecipazioni in società di capitali a ristretta base azionaria per € 114.973,00. Il contribuente deduce vizi formali e vizi di merito, contesta la rilevanza imponibile di somme con causale "rimborso spese", chiede riduzione del reddito di partecipazione in ragione di definizioni in adesione societarie e nega di aver percepito i redditi di capitale; contesta inoltre le sanzioni per violazione del principio di proporzionalità.
La decisione
L'appello è stato accolto parzialmente. La Corte ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento in linea generale e la motivazione per relationem con gli atti societari; ha però ridotto: a) i redditi diversi derivanti da indagini bancarie da € 26.816,25 a € 15.716,25 (escludendo come non giustificate le somme con causale generica "rimborso spese", salvo € 11.100,00 riconosciuti come acconto sui redditi di partecipazione); b) i redditi di partecipazione da € 209.474,00 a € 154.509,00 in ragione della definizione in adesione delle società coinvolte per un reddito inferiore. Sono invece stati confermati gli accertamenti relativi ai redditi di capitale per complessivi € 114.973,00, la legittimità della presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa, nonché la legittimità delle sanzioni. Le spese di lite sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 2476 c.c.
Il socio ha il potere di consultare la documentazione societaria; ciò consente all'Amministrazione di richiamare per relationem gli accertamenti societari nell'avviso notificato al socio, soddisfacendo l'onere motivazionale.
giurisprudenza Cassazione
Cass. civ. sez. trib., sent. n. 20078/2005
Principio secondo cui la ristretta base azionaria legittima la presunzione semplice di distribuzione di utili non contabilizzati; spetta al contribuente fornire la prova contraria (accantonamento o reinvestimento).
giurisprudenza Cassazione
Cass. n. 21126/2020 e n. 4681/2021
Conferma che il rinvio per relationem agli accertamenti societari è sufficiente per motivare l'attribuzione dei maggiori redditi al socio, senza necessità di allegare in originale gli atti societari nell'avviso al socio.
principio probatorio e presunzioni
Le presunzioni in materia tributaria (soprattutto nelle società a ristretta base partecipativa) sono ammesse come presunzioni semplici; l'amministrazione può fare ricorso a plurime presunzioni concatenanti purché non configurino un divieto di presunzione di secondo grado e il contribuente possa offrire prova contraria.
Massime di principio
- La motivazione per relationem è valida: quando l'amministrazione ha accertato maggiori redditi a livello societario, l'avviso notificato al socio può richiamare quegli accertamenti per relationem; il socio è considerato in grado di consultare gli atti societari (art. 2476 c.c.).
- Nelle società a ristretta base partecipativa sussiste una presunzione semplice di distribuzione di utili non contabilizzati: l'onere della prova contraria grava sul contribuente (dimostrare accantonamento o reinvestimento degli utili).
- Movimentazioni bancarie con causali generiche come "rimborso spese" non sono, di per sé, prova idonea a qualificare le somme come restituzioni di anticipi soci: è necessaria documentazione probatoria specifica che colleghi l'addebito/bonifico alla natura dichiarata.
- Se le società partecipate hanno definito in adesione i propri redditi per l'anno oggetto di accertamento in misura inferiore, tale circostanza può ridurre proporzionalmente l'importo imputato a titolo di reddito di partecipazione al socio.
- L'uso di presunzioni successive non è di per sé illegittimo se sorretto da elementi logici e non configura una presunzione di secondo grado; tuttavia le presunzioni devono lasciare spazio alla prova contraria efficace offerta dal contribuente.
- La contestazione delle sanzioni per sproporzione richiede argomentazioni concrete: la mera affermazione di eccessività è insufficiente se l'amministrazione ha calcolato la sanzione tenendo conto dei criteri previsti (cumulo materiale e giuridico e entità della violazione).
- In caso di soccombenza reciproca è possibile la compensazione integrale delle spese processuali.
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