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Sentenza

Sentenza del 24/10/2024 n. 349 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria

Accertamento - Reddito imponibile - Recupero tassazione - Indagini bancarie - Parzialmente illegittimo - Reddito partecipazione - Definizione - Adesione - Riduzione - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento per l'anno 2016 per omessa dichiarazione; contestazione di tre categorie di maggiori redditi: 1) redditi diversi da indagini bancarie (versamenti non giustificati) per € 26.816,25; 2) redditi di partecipazione da società di persone (xxxxx SAS e xxxxx SAS) per € 209.474,00; 3) redditi di capitale da partecipazioni in società di capitali a ristretta base azionaria per € 114.973,00. Il contribuente deduce vizi formali e vizi di merito, contesta la rilevanza imponibile di somme con causale "rimborso spese", chiede riduzione del reddito di partecipazione in ragione di definizioni in adesione societarie e nega di aver percepito i redditi di capitale; contesta inoltre le sanzioni per violazione del principio di proporzionalità.

La decisione

L'appello è stato accolto parzialmente. La Corte ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento in linea generale e la motivazione per relationem con gli atti societari; ha però ridotto: a) i redditi diversi derivanti da indagini bancarie da € 26.816,25 a € 15.716,25 (escludendo come non giustificate le somme con causale generica "rimborso spese", salvo € 11.100,00 riconosciuti come acconto sui redditi di partecipazione); b) i redditi di partecipazione da € 209.474,00 a € 154.509,00 in ragione della definizione in adesione delle società coinvolte per un reddito inferiore. Sono invece stati confermati gli accertamenti relativi ai redditi di capitale per complessivi € 114.973,00, la legittimità della presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa, nonché la legittimità delle sanzioni. Le spese di lite sono compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 2476 c.c.

    Il socio ha il potere di consultare la documentazione societaria; ciò consente all'Amministrazione di richiamare per relationem gli accertamenti societari nell'avviso notificato al socio, soddisfacendo l'onere motivazionale.

  • giurisprudenza Cassazione

    Cass. civ. sez. trib., sent. n. 20078/2005

    Principio secondo cui la ristretta base azionaria legittima la presunzione semplice di distribuzione di utili non contabilizzati; spetta al contribuente fornire la prova contraria (accantonamento o reinvestimento).

  • giurisprudenza Cassazione

    Cass. n. 21126/2020 e n. 4681/2021

    Conferma che il rinvio per relationem agli accertamenti societari è sufficiente per motivare l'attribuzione dei maggiori redditi al socio, senza necessità di allegare in originale gli atti societari nell'avviso al socio.

  • principio probatorio e presunzioni

    Le presunzioni in materia tributaria (soprattutto nelle società a ristretta base partecipativa) sono ammesse come presunzioni semplici; l'amministrazione può fare ricorso a plurime presunzioni concatenanti purché non configurino un divieto di presunzione di secondo grado e il contribuente possa offrire prova contraria.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem è valida: quando l'amministrazione ha accertato maggiori redditi a livello societario, l'avviso notificato al socio può richiamare quegli accertamenti per relationem; il socio è considerato in grado di consultare gli atti societari (art. 2476 c.c.).
  • Nelle società a ristretta base partecipativa sussiste una presunzione semplice di distribuzione di utili non contabilizzati: l'onere della prova contraria grava sul contribuente (dimostrare accantonamento o reinvestimento degli utili).
  • Movimentazioni bancarie con causali generiche come "rimborso spese" non sono, di per sé, prova idonea a qualificare le somme come restituzioni di anticipi soci: è necessaria documentazione probatoria specifica che colleghi l'addebito/bonifico alla natura dichiarata.
  • Se le società partecipate hanno definito in adesione i propri redditi per l'anno oggetto di accertamento in misura inferiore, tale circostanza può ridurre proporzionalmente l'importo imputato a titolo di reddito di partecipazione al socio.
  • L'uso di presunzioni successive non è di per sé illegittimo se sorretto da elementi logici e non configura una presunzione di secondo grado; tuttavia le presunzioni devono lasciare spazio alla prova contraria efficace offerta dal contribuente.
  • La contestazione delle sanzioni per sproporzione richiede argomentazioni concrete: la mera affermazione di eccessività è insufficiente se l'amministrazione ha calcolato la sanzione tenendo conto dei criteri previsti (cumulo materiale e giuridico e entità della violazione).
  • In caso di soccombenza reciproca è possibile la compensazione integrale delle spese processuali.

Testo integrale

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