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Sentenza

Sentenza del 30/12/2019 n. 34594 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana relativa all'ICI dovuta per il 2006, sostenendo principalmente che il nuovo avviso di accertamento fosse contrario al giudicato formatosi sul precedente avviso annullato, che fosse privo di adeguata motivazione e che il Comune non avesse provato correttamente il valore venale delle aree edificabili. In particolare, la società contestava l'utilizzo di valori medi comunali, la mancata produzione degli atti comparativi richiamati nella perizia e l'omessa considerazione delle fasce di rispetto urbanistiche. Il Comune ha proposto ricorso incidentale, contestando la compensazione integrale delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale della società, ritenendo legittimo l'annullamento in autotutela del precedente avviso e l'emissione di un nuovo avviso privo dei vizi originari. Ha escluso sia la violazione del giudicato sia l'efficacia ultrattiva della precedente sentenza, poiché il nuovo accertamento si fondava su una perizia di stima riferita alle specifiche caratteristiche delle aree e non sui soli valori medi comunali. Ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione dell'avviso e correttamente assolto dal Comune l'onere probatorio. È stato invece accolto il ricorso incidentale del Comune, poiché la Commissione regionale aveva compensato le spese senza indicare le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge. La sentenza è stata cassata limitatamente alle spese, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. La società deve inoltre versare, se dovuto, un ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 2909 c.c.

    Il giudicato impedisce la riedizione di una pretesa fondata sugli stessi vizi o sugli stessi criteri già definitivamente esclusi, ma non impedisce all'amministrazione di annullare un atto e rinnovarlo correggendo i vizi accertati, purché non eluda il contenuto sostanziale della decisione.

  • D.L. n. 564 del 1994, art. 2-quater, convertito in L. n. 656 del 1994

    Riconosce all'amministrazione tributaria il potere di autotutela, esercitabile d'ufficio anche per rimuovere atti illegittimi e perseguire la corretta esazione dei tributi, nei limiti del giudicato, dei termini decadenziali e del diritto di difesa del contribuente.

  • D.M. n. 37 del 1997

    Disciplina l'esercizio dell'autotutela tributaria, considerata espressione di potere amministrativo discrezionale e non uno strumento di tutela giustiziale azionabile dal contribuente come procedimento a istanza di parte.

  • L. n. 212 del 2000, art. 7

    Impone la motivazione degli atti tributari. Nel caso concreto, la motivazione è stata ritenuta sufficiente perché l'avviso era integrato dalla perizia di stima allegata, che illustrava il valore specifico delle aree e i criteri utilizzati.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5

    Per le aree edificabili, la base imponibile ICI è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, tenendo conto delle caratteristiche concrete dell'area. Tale valore può variare da un periodo d'imposta all'altro.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g)

    I valori medi stabiliti dal Comune costituiscono criteri orientativi o elementi indiziari e non provano da soli il valore venale effettivo dell'area; devono essere integrati da elementi riferiti alle sue specifiche caratteristiche.

  • Art. 2697 c.c.

    L'ente impositore deve provare i fatti posti a fondamento della pretesa. Nel caso concreto, tale onere è stato ritenuto assolto mediante la perizia di stima allegata all'avviso.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte. Non vi è omessa pronuncia quando la motivazione complessiva della sentenza contiene un rigetto implicito della censura.

  • Art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis

    La compensazione delle spese è ammessa per soccombenza reciproca o per altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione.

    La compensazione delle spese richiede una motivazione specifica sulle ragioni che la giustificano; in mancanza, la decisione sulle spese è viziata.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15

    Rende applicabili nel processo tributario le regole sulla disciplina delle spese processuali, comprese quelle dell'art. 92 c.p.c.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto, quando dovuto, al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato già versato.

Massime di principio

  • L'amministrazione può annullare in autotutela un avviso di accertamento e sostituirlo con uno nuovo, anche dopo una pronuncia giudiziaria non ancora passata in giudicato, purché rispetti i termini di decadenza e corregga effettivamente i vizi rilevati.
  • Il nuovo avviso non può essere una mera riproduzione dell'atto annullato né fondarsi sugli stessi criteri già dichiarati illegittimi; altrimenti può configurarsi violazione o elusione del giudicato.
  • Per la valutazione fiscale di un'area edificabile, i valori medi fissati dal Comune non sono normalmente sufficienti da soli: devono essere supportati da una stima concreta che consideri caratteristiche urbanistiche, potenzialità edificatoria, vincoli, fasce di rispetto e dati di mercato.
  • Una perizia allegata all'avviso può integrare adeguatamente la motivazione dell'atto, anche richiamando documenti comparativi, purché renda comprensibili i criteri concretamente utilizzati e consenta al contribuente di difendersi.
  • In Cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o sostituire la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito; occorre dimostrare una specifica violazione di legge o l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • La compensazione delle spese processuali non può essere disposta in modo immotivato: il giudice deve indicare espressamente la soccombenza reciproca o le gravi ed eccezionali ragioni che la giustificano.
  • Il giudicato relativo al valore di un'area per un determinato anno non si estende automaticamente ai periodi successivi, perché il valore venale è un elemento variabile e deve essere verificato con riferimento a ciascun periodo d'imposta.

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