Sentenza del 30/12/2019 n. 34574 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava 42 avvisi emessi nel 1997 dal Comune di Roma per recuperare la TOSAP relativa al 1994, dovuta per l’occupazione di suolo pubblico con impianti pubblicitari. La società ne aveva contestato la legittimità per carenza di motivazione e violazioni del D.Lgs. n. 507/1993 e di varie deliberazioni comunali, sostenendo in particolare che fosse dovuta soltanto l’imposta sulla pubblicità e che la TOSAP fosse già compresa in essa. In Cassazione Roma Capitale ha denunciato l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione della CTR e la violazione dell’art. 9, comma 7, del D.Lgs. n. 507/1993; ha inoltre sostenuto che l’esonero previsto dalla deliberazione comunale n. 86/1999 riguardasse soltanto impianti autorizzati e presupponesse un rapporto concessorio in corso.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 252/29/2008, aveva accolto il ricorso della società, ritenendo che l’imposta sulla pubblicità escludesse la TOSAP. La CTR di Roma, con sentenza n. 7/21/2012 depositata l’11 gennaio 2012, aveva rigettato l’appello del Comune, affermando che le deliberazioni comunali prevedevano il pagamento della sola imposta sugli impianti. La Cassazione ha accolto l’unico motivo di Roma Capitale: ha giudicato insufficiente e contraddittoria la motivazione della CTR, che richiamava genericamente deliberazioni senza identificarle, valutarne il contenuto o accertarne i presupposti applicativi. Ha inoltre stabilito che imposta sulla pubblicità e TOSAP non sono tributi alternativi né la TOSAP è una duplicazione, perché hanno presupposti diversi e l’art. 9, comma 7, del D.Lgs. n. 507/1993 consente la loro applicazione congiunta. L’esonero previsto dalla deliberazione comunale n. 86/1999 non opera in via generale: il giudice di rinvio dovrà verificare se sussistesse un rapporto concessorio in corso, presupposto dell’agevolazione, e riesaminare anche le ulteriori questioni rimaste assorbite e riproposte dalla società. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR di Roma, cui spetta anche decidere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 9, comma 7
In entrambi i casi, infatti, trova applicazione il principio enunciato da questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, a mente del quale, in caso di pubblicità effettuata su impianti installati su beni appartenenti al comune o da questo dati in godimento, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonchè il pagamento di canoni di locazione o di concessione, atteso il chiaro tenore letterale del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 9, comma 7, ed essendo esclusa l'alternatività tra i due tributi per violazione del divieto di doppia imposizione, in quanto l'imposta comunale sulla pubblicità ha presupposti diversi dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, come emerge dal confronto fra il D.Lgs. citato, artt. 5 e 38, che individuano il presupposto impositivo, rispettivamente, nel mezzo pubblicitario disponibile e nella sottrazione dell'area o dello spazio pubblico al sistema della viabilità e, quindi, all'uso generalizzato.
L’imposta sulla pubblicità e la TOSAP possono essere dovute contemporaneamente per lo stesso impianto: non vi è doppia imposizione perché i tributi colpiscono presupposti diversi. La stessa disposizione contempla anche il pagamento di canoni di locazione o concessione.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 5 e 38
In entrambi i casi, infatti, trova applicazione il principio enunciato da questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, a mente del quale, in caso di pubblicità effettuata su impianti installati su beni appartenenti al comune o da questo dati in godimento, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonchè il pagamento di canoni di locazione o di concessione, atteso il chiaro tenore letterale del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 9, comma 7, ed essendo esclusa l'alternatività tra i due tributi per violazione del divieto di doppia imposizione, in quanto l'imposta comunale sulla pubblicità ha presupposti diversi dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, come emerge dal confronto fra il D.Lgs. citato, artt. 5 e 38, che individuano il presupposto impositivo, rispettivamente, nel mezzo pubblicitario disponibile e nella sottrazione dell'area o dello spazio pubblico al sistema della viabilità e, quindi, all'uso generalizzato.
L’art. 5 individua il presupposto dell’imposta sulla pubblicità nel mezzo pubblicitario disponibile; l’art. 38 individua quello della TOSAP nella sottrazione dell’area o dello spazio pubblico alla viabilità e all’uso generalizzato. La diversità dei presupposti giustifica la coesistenza dei due prelievi.
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, comma 7
Tale Delibera, infatti, richiama la L. n. 448 del 1998, art. 31, comma 7, il quale a sua volta limita la facoltà di disporre agevolazioni con effetto retroattivo ai soli rapporti non conclusi ("per i rapporti non conclusi, inerenti alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al D.Lgs. 13 novembre 1993, n. 507, capo II, i comuni e le province, con propria deliberazione, possono disporre le agevolazioni di cui alla L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 63, anche con effetto retroattivo, nonchè determinare criteri e modalità di definizione agevolata").
Le agevolazioni comunali retroattive relative alla TOSAP possono riguardare soltanto rapporti non conclusi. Per applicare l’esonero previsto dalla deliberazione comunale richiamata occorre quindi accertare la sussistenza del rapporto concessorio in corso.
Legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 63
Tale Delibera, infatti, richiama la L. n. 448 del 1998, art. 31, comma 7, il quale a sua volta limita la facoltà di disporre agevolazioni con effetto retroattivo ai soli rapporti non conclusi ("per i rapporti non conclusi, inerenti alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al D.Lgs. 13 novembre 1993, n. 507, capo II, i comuni e le province, con propria deliberazione, possono disporre le agevolazioni di cui alla L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 63, anche con effetto retroattivo, nonchè determinare criteri e modalità di definizione agevolata").
La norma è richiamata quale base delle agevolazioni che comuni e province possono disporre per la TOSAP; in forza della disciplina successiva, l’efficacia retroattiva è circoscritta ai rapporti non conclusi.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5, nel testo previgente alla riforma del 2012
La sentenza impugnata, invero, ha escluso la debenza della TOSAP così motivando: "Dai documenti proposti dalle parti si evince che trattasi di imposta sulla pubblicità anno di riferimento 1994, e non anche alla TOSAP relativa agli stessi impianti di pubblicità i quali dovrebbero pagare due volte sullo stesso impianto. Le varie Delibere Comunali del Consiglio Comunale di Roma dichiarano che le società devono pagare solo un'imposta sugli impianti, con esclusione della TOAP, con efficacia retroattiva a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.G. Com. 1016/94 previa Delib. del Consiglio Comunale 30 giugno 1999, n. 86, pertanto nel caso di specie la società non sarà tenuta al pagamento della TOSAP in quanto illegittima. L'occupazione di suolo pubblico è compresa nell'imposta sulla pubblicità, con riscossione diretta delle imposte pretese. La Commissione rigetta l'appello del Comune di Roma".
La Cassazione ha ricondotto a tale disposizione la censura motivazionale, applicabile perché la sentenza impugnata era stata pubblicata prima dell’11 settembre 2012. Il vizio sussisteva per l’incompletezza dell’iter argomentativo e per la contraddizione tra le affermazioni della CTR.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
La sentenza impugnata incorre anche nella denunciata violazione e falsa applicazione di legge nella parte in cui afferma che "l'occupazione di suolo pubblico è compresa nell'imposta sulla pubblicità, con riscossione diretta delle imposte pretese".
La disposizione fonda il controllo sulla violazione o falsa applicazione della legge. La CTR l’ha commessa affermando che la TOSAP fosse compresa nell’imposta sulla pubblicità, in contrasto con la distinta funzione e i diversi presupposti dei due tributi.
Massime di principio
- L’imposta sulla pubblicità e la tassa per l’occupazione di suolo pubblico possono gravare contemporaneamente sul medesimo impianto: la coincidenza materiale dell’impianto non comporta doppia imposizione, perché i presupposti dei tributi sono differenti.
- Un’esenzione o agevolazione prevista da una deliberazione comunale non può essere estesa automaticamente a tutti gli impianti pubblicitari. Occorre individuare la deliberazione applicabile, verificarne il contenuto e accertare i relativi presupposti, inclusa, nel caso esaminato, l’esistenza di un rapporto concessorio in corso.
- Il giudice che fonda la decisione su deliberazioni locali deve identificarle e spiegare perché siano applicabili ai fatti accertati; richiami generici o affermazioni tra loro contraddittorie possono rendere la motivazione insufficiente e comportare la cassazione con rinvio.
- In caso di cassazione con rinvio, il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia applicando i principi di diritto stabiliti dalla Cassazione e può decidere anche le questioni rimaste assorbite, se ritualmente riproposte.
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