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Sentenza

Sentenza del 30/12/2019 n. 34572 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia ha impugnato la sentenza della CTR dell’Emilia-Romagna n. 6/12/13, che aveva confermato l’annullamento degli avvisi di liquidazione relativi all’anno 2004 e delle sanzioni, nonché del recupero del credito d’imposta. Gli avvisi erano stati emessi per revoca delle agevolazioni “prima casa” dopo una sequenza di acquisti e vendite agevolati, poiché il contribuente non aveva destinato a propria abitazione principale il secondo immobile acquistato. Con un unico motivo, l’Agenzia ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della Tariffa, parte I, nota II-bis, allegata al D.P.R. n. 131/1986: secondo l’Ufficio, per conservare il beneficio non basta effettuare ulteriori acquisti e vendite entro i termini, ma occorre realizzare la destinazione dell’immobile ad abitazione principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia: la sequenza di compravendite entro i termini non è sufficiente a mantenere l’agevolazione se il contribuente non adibisce effettivamente il secondo immobile acquistato a propria abitazione principale. Poiché D.M.A. non aveva provato tale destinazione, è legittimo il recupero delle imposte. La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo del contribuente. Ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato l’intimato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.000 euro, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 1 della Tariffa, parte I, nota II-bis

    La dichiarazione di volontà, in tal senso espressa dell'acquirente, non è riferita ad una qualità astratta del bene, nè costituisce una mera "dichiarazione di intenti" ma comporta l'assunzione di un vero e proprio obbligo verso il fisco, e, cioè, quello di adibire la casa acquistata a propria abitazione principale.

    Per beneficiare dell’agevolazione, l’impegno dichiarato nell’atto deve tradursi nell’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale; una semplice intenzione o la sola successione di compravendite non bastano.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 76

    Deve, perciò, affermarsi che il beneficio fiscale, concesso al momento della registrazione dell'atto, in base alla sola dichiarazione di volontà predetta, possa esser conservato solo se il contribuente realizzi l'intento dichiarato entro il termine triennale di decadenza fissato (prima dal D.P.R. n. 634 del 1972, art. 74, e poi dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76), per l'esercizio del potere di accertamento dell'Ufficio (cfr. Cass. SU n. 1196 del 2000).

    Il contribuente deve realizzare l’impegno di destinazione entro il termine triennale indicato dalla disposizione, entro il quale l’Ufficio può esercitare il potere di accertamento.

  • D.P.R. n. 131/1986, Tariffa allegata, nota II-bis, comma 4

    La fattispecie della decadenza dal beneficio prevista dal testo unico delle Disp. relative all'imposta di registro, approvato con D.P.R. n. 26 aprile 1986 n. 131, comma 4, nota II bis, della Tariffa allegata, nel caso di trasferimento dell'immobile prima del decorso del termine di cinque anni dalla data dell'acquisto introduce un'eccezione a tale regola nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione, proceda all'acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

    In caso di vendita dell’immobile agevolato prima dei cinque anni, il mantenimento del beneficio richiede l’acquisto, entro un anno, di un altro immobile da destinare effettivamente ad abitazione principale. Il rispetto del termine per il nuovo acquisto non è sufficiente senza la concreta destinazione richiesta.

  • Art. 47, secondo comma, della Costituzione

    Ciò vale sia nel caso di vendita infraquinquennale seguita dall'acquisto di altra abitazione entro l'anno, sia nel caso disciplinato della norma, comma 1, in esame, tenuto conto che l'agevolazione per l'acquisto della "prima casa" è, comunque, volta ad incentivare l'acquisto di un'unità immobiliare da destinare ad abitazione del compratore - in attuazione del precetto di cui all'art. 47 Cost., - nel Comune di residenza o (se diverso) in quello ove lo stesso svolge la propria attività, ed è subordinata: a) alla non possidenza di altro immobile idoneo ad essere destinato a tale uso; b) all'assunzione dell'impegno, mediante dichiarazione formale resa nell'atto di compravendita, di risiedere o voler stabilire la propria residenza (anagrafica, cfr. Cass. n. 17595 del 2012) nel Comune ove è ubicato l'immobile acquistato (da ultimo, Cass. n. 13491 del 2008).

    La finalità costituzionalmente richiamata dell’agevolazione è favorire l’acquisto della casa destinata all’abitazione del compratore; il beneficio è quindi legato ai requisiti previsti e all’impegno abitativo, non a una mera operazione di investimento o di compravendita.

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3

    È la disposizione processuale indicata per il motivo di ricorso per cassazione relativo alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • L’agevolazione “prima casa” richiede una destinazione abitativa concreta conforme all’impegno assunto nell’atto: dichiarare l’intenzione di abitare l’immobile non basta.
  • Quando la legge consente di conservare il beneficio dopo la vendita infraquinquennale, l’acquisto di un altro immobile entro un anno non è da solo sufficiente: il nuovo immobile deve diventare effettivamente l’abitazione principale.
  • Una successione di acquisti e vendite, anche se effettuata entro i termini previsti, non consente di rinviare la scelta dell’abitazione principale senza conseguenze fiscali. In assenza di prova della destinazione richiesta, l’Ufficio può recuperare le imposte e il contribuente decade dal beneficio.

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