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Sentenza

Sentenza del 30/12/2019 n. 34567 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'avviso di accertamento Irpef per il 2007, emesso con accertamento sintetico ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973. A fronte di redditi dichiarati pari a 8.865 euro, l'Ufficio aveva desunto dalle spese per l'acquisto di un autoveicolo e di un'imbarcazione al 50% con il coniuge, di un'abitazione e per una collaboratrice domestica una maggiore materia imponibile di 122.122,23 euro. La contribuente contestava che la CTR avesse valutato in modo errato la prova dei disinvestimenti e degli smobilizzi patrimoniali del nucleo familiare, pari complessivamente a 3.174.637 euro. Dopo aver sottratto 2.950.000 euro utilizzati per acquistare un immobile, la CTR aveva considerato disponibile alla contribuente soltanto un terzo della residua somma di 224.637 euro, ossia 74.879 euro, perché i rapporti bancari erano cointestati con il marito e la figlia. Con i primi due motivi D.C. denunciava la violazione dell'art. 38, commi 4 e 6, del D.P.R. n. 600/1973 e, per il secondo motivo, anche l'omesso esame di un fatto decisivo; richiamava inoltre la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 49/E del 9 agosto 2007. Con il terzo motivo invocava gli artt. 1852 e 1857 c.c., sostenendo che ciascun cointestatario potesse disporre dell'intera provvista.

La decisione

La Cassazione ha accolto i primi due motivi limitatamente alla violazione di legge relativa all'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 e li ha rigettati per il resto. Ha ritenuto errato escludere, mediante una ripartizione automatica in quote uguali, la rilevanza della complessiva posizione reddituale e finanziaria del nucleo familiare: la disponibilità familiare delle somme e la loro permanenza in epoca prossima o contestuale alle spese erano elementi sintomatici della possibile provenienza della provvista, senza che la contribuente dovesse provare l'impiego specifico di ciascun reddito per ciascuna spesa. Il profilo di omesso esame è stato respinto, perché la CTR aveva considerato il fatto storico dei disinvestimenti, pur attribuendogli una portata probatoria insufficiente. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha cassato la sentenza della CTR del Piemonte n. 461/22/15, che aveva respinto l'appello contro la decisione di primo grado, e ha rinviato alla CTR del Piemonte in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Non è stata pronunciata una definitiva eliminazione dell'accertamento: il giudice di rinvio dovrà riesaminare la prova secondo i principi indicati.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 38, commi 4 e 6

    In tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, (applicabile "ratione temporis"), è onerato della prova contraria in ordine sia alla disponibilità di detti redditi che all'entità degli stessi ed alla durata del possesso, sicchè, sebbene non debba dimostrarne l'utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere.

    Nel contrastare l'accertamento sintetico, il contribuente può provare che le spese erano compatibili con redditi o disponibilità ulteriori del nucleo familiare, documentandone l'esistenza, l'entità e la durata. Non deve dimostrare l'esatto impiego di quelle somme per ciascuna spesa, ma deve fornire elementi documentali sintomatici che rendano plausibile tale correlazione. La valutazione non può escludere in radice le risorse familiari limitandosi a dividere automaticamente la provvista secondo le quote di cointestazione.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis

    la disposizione in parola fa riferimento all'omesso esame di un fatto "storico", principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), mentre il semplice mancato esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio in questione qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

    Il vizio ricorre solo se è stato omesso un fatto storico discusso e decisivo, non per il mero mancato esame di singoli elementi di prova quando il fatto storico sia stato comunque considerato. Nel caso concreto, i disinvestimenti familiari erano stati esaminati dalla CTR; la censura rilevante riguardava invece la regola giuridica applicata nel valutarne la portata.

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico, la prova contraria può riferirsi alle risorse complessive del nucleo familiare rilevante, in particolare coniugi conviventi e figli; non va automaticamente limitata alla quota formalmente intestata al contribuente, se la documentazione dimostra la disponibilità familiare delle somme.
  • Il contribuente deve documentare la disponibilità, l'entità e la durata nel tempo delle risorse invocate. Non è necessario tracciare l'impiego puntuale di ogni somma per ogni spesa, ma servono elementi che rendano plausibile che quelle risorse abbiano potuto finanziare le spese contestate.
  • La cointestazione di un conto o di un deposito non giustifica, da sola, la ripartizione aritmetica della provvista in quote uguali ai fini della prova tributaria: occorre valutare la concreta disponibilità delle somme e la situazione complessiva del nucleo familiare.
  • La vicinanza temporale tra la disponibilità documentata delle somme e le spese contestate, insieme alla loro adeguatezza quantitativa, può costituire un elemento sintomatico della provenienza della provvista, pur senza provare il collegamento diretto euro per euro.
  • Una circolare dell'Agenzia delle Entrate non è fonte di diritto e non vincola il contribuente, il giudice o la stessa Amministrazione; la sua inosservanza non fonda, di per sé, un ricorso per cassazione per violazione di legge.
  • Il vizio di omesso esame previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l'omissione di un fatto storico decisivo, non il mancato esame di ogni singolo documento o argomento probatorio quando quel fatto sia stato comunque valutato.

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