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Sentenza

Sentenza del 30/12/2019 n. 34576 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il 12 febbraio 2008 Commercio e Finanza S.p.A. acquistò dai venditori K.E., M.M. e M.R. un locale autorimessa per Euro 1.650.000, destinandolo alla locazione finanziaria. L’Agenzia delle Entrate rettificò il valore dell’immobile in Euro 2.090.400, notificando l’avviso di rettifica e liquidazione sia alla società sia ai venditori. La società impugnò l’atto per difetto di motivazione e incongruità del valore. Dopo l’accoglimento del ricorso da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli (sentenza n. 83/2012) e la riforma in appello da parte della Commissione Tributaria Regionale della Campania (sentenza n. 284/48/12), la società ricorse per cassazione con tre motivi: inammissibilità dell’appello dell’Agenzia per difetto di specificità; omessa pronuncia sulle norme relative alla motivazione degli atti; insufficiente motivazione dell’avviso, che non indicava adeguatamente i parametri utilizzati per la rettifica. In corso di giudizio la società invocò inoltre, ai sensi dell’art. 1306 c.c., il giudicato favorevole ottenuto dai venditori, che avevano fatto annullare lo stesso avviso per difetto di motivazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo: l’appello tributario non era inammissibile, poiché dal suo complesso emergeva in modo riconoscibile la volontà di contestare la decisione di primo grado, anche attraverso la riproposizione di argomenti già svolti. Ha accolto il secondo e il terzo motivo, riconoscendo l’efficacia favorevole del giudicato formatosi, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, nei confronti dei venditori: l’annullamento dello stesso avviso era fondato su un vizio oggettivo di motivazione, non su ragioni personali, e poteva quindi essere opposto dalla società quale condebitrice solidale. La Corte ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ha accolto il ricorso introduttivo della società, annullando così l’atto impositivo nei suoi confronti. Le spese di tutte le fasi e gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 53, comma 1

    la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione

    L’inammissibilità per difetto di specificità va applicata restrittivamente. La specificità può risultare anche implicitamente dalla lettura complessiva dell’appello, purché sia possibile individuare la decisione contestata e la volontà di impugnarla.

  • Art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile

    la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia

    La Corte richiama il criterio restrittivo per le disposizioni eccezionali: la sanzione processuale che limita l’accesso al giudizio non va estesa oltre i casi in cui l’atto non consenta di riconoscere la volontà di contestare la decisione.

  • Art. 1306, commi 1 e 2, c.c.

    In deroga a tale principio, dell’art. 1306 c.c., comma 2, prevede che i debitori, che non hanno partecipato al processo, possono opporre al creditore la sentenza favorevole ottenuta da altro condebitore (salvo che sia fondata su ragioni personali).

    In presenza di obbligazione solidale, il condebitore rimasto estraneo al giudizio può avvalersi verso il creditore della sentenza favorevole ottenuta da un altro condebitore, se la decisione non dipende da ragioni personali e non si è già formato nei suoi confronti un giudicato contrario. Il principio vale anche per la solidarietà tributaria.

  • Art. 384 c.p.c.

    La Corte, cassata la sentenza impugnata, ha deciso direttamente nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l’appello non è inammissibile solo perché ripropone argomenti già presentati in primo grado: è sufficiente che, considerando l’atto nel suo complesso, siano riconoscibili la decisione contestata e le ragioni di dissenso, anche se espresse implicitamente.
  • Un coobbligato solidale può opporre al creditore il giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato, se la decisione riguarda un vizio oggettivo comune dell’atto e non una circostanza personale del primo giudicante; l’estensione non opera se per il coobbligato si è già consolidato un giudicato contrario.
  • Il giudicato favorevole formatosi dopo la conclusione dell’appello può essere fatto valere in cassazione se sopravvenuto dopo la proposizione del ricorso e tempestivamente dedotto e documentato nel giudizio di legittimità.
  • Quando l’atto di rettifica del valore immobiliare è annullato con giudicato per un difetto di motivazione oggettivo e comune, il coobbligato solidale può chiedere che tale esito sia esteso anche alla propria posizione.

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