Cassazione Civile, Ordinanza n. 19724/2022 del 17/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio recuperava costi indebitamente dedotti, ritenuti relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, sulla base di una verifica fiscale svolta nei confronti del fornitore che aveva emesso fatture verso la contribuente. In appello la CTR aveva confermato la pretesa, ritenendo legittimo il raddoppio dei termini di accertamento ex art. 43 d.P.R. n. 600/1973 e ritenendo non provata l'effettività delle operazioni fatturate. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 43 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 57 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse applicato illegittimamente il raddoppio dei termini pur in mancanza della prova della segnalazione di reato ex art. 331 c.p.p. e pur essendo la denuncia penale stata inoltrata dopo l'emissione dell'avviso; 2) violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sulla prova, lamentando che la CTR non avesse correttamente valutato la documentazione prodotta, dalla quale, secondo la ricorrente, emergeva la reale esistenza delle operazioni e dei correlati costi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso dell'Agenzia perché riferito a una diversa sentenza. Ha accolto solo in parte il primo motivo: ha ritenuto corretto il raddoppio dei termini per IRPEF/IRES e IVA secondo la disciplina applicabile ratione temporis, ma ha precisato che il raddoppio non opera per l'IRAP, mancando per tale tributo il presidio penale delle violazioni. Poiché l'avviso era stato emesso oltre il termine ordinario e non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla parte relativa all'IRAP e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo della contribuente solo con riferimento all'IRAP. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la CTR aveva effettivamente esaminato la documentazione e aveva motivato in modo congruo sull'assenza di prova dell'effettività delle operazioni; la Corte ha ribadito che, in presenza di elementi gravi, precisi e concordanti dell'Ufficio circa la fittizietà delle fatture, grava sul contribuente l'onere di dimostrare la realtà delle operazioni, prova che non può essere data dalla sola fattura o dalla sola regolarità formale dei pagamenti. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza parziale e per l'inammissibilità del controricorso.
Norme richiamate
Nel regime applicabile al caso, i termini ordinari di accertamento sono raddoppiati in presenza di fatti che comportano obbligo di denuncia penale; per l'IRAP tale meccanismo non opera perché non vi è presidio penale delle relative violazioni.
È richiamato quale norma sui termini di decadenza dell'accertamento IVA, ritenuta applicabile nel regime del raddoppio in presenza di obbligo di denuncia penale.
art. 37, comma 24, d.l. n. 223/2006 conv. in l. n. 248/2006
Ha modificato l'art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 prevedendo il raddoppio dei termini in caso di violazioni che comportano obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p.
L'obbligo di denuncia penale costituisce il presupposto oggettivo del raddoppio dei termini di accertamento.
È richiamato come fonte dei reati tributari che, ove sussistano seri indizi, fanno sorgere l'obbligo di denuncia.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dal ricorrente in relazione ai poteri di accertamento e alla valutazione della documentazione, senza essere accolto.
Richiamato dal ricorrente con riferimento all'accertamento IRAP.
Richiamato dal ricorrente con riferimento all'accertamento IVA.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti dalla contribuente.
È il riferimento normativo dell'obbligo di denuncia il cui accertamento può giustificare il raddoppio dei termini.
Massime di principio
- In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini opera, nella disciplina applicabile ratione temporis, quando il giudice accerti l'esistenza di seri indizi di reato tali da far sorgere l'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia o dall'esito del procedimento penale.
- Il giudice tributario deve verificare in concreto, con valutazione ex ante e postuma, se al momento dell'atto impositivo sussistessero i presupposti dell'obbligo di denuncia; non è sufficiente un richiamo apodittico dell'Ufficio.
- Il raddoppio dei termini non si applica all'IRAP, poiché le violazioni relative a tale tributo non sono presidiate da sanzioni penali.
- Quando l'Ufficio fornisce elementi gravi, precisi e concordanti sulla fittizietà delle operazioni fatturate, il contribuente deve provare l'effettività delle operazioni e dei costi; tale prova non può ridursi alla sola esibizione delle fatture o alla mera regolarità formale delle scritture e dei pagamenti.
- La prova dell'esistenza di operazioni oggettivamente inesistenti può essere desunta dal giudice anche da riscontri documentali e indiziari circa l'assenza di commesse, ordini, descrizioni specifiche o coerenti modalità di pagamento.
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