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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06657/2023 del 06/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento IVA e IRAP per l'anno 2004 nei confronti di una società immobiliare, ritenendo che avesse ceduto una pluralità di immobili a prezzi superiori rispetto a quelli dichiarati, con conseguente maggiore reddito non tassato, e che avesse inoltre omesso di dichiarare e contabilizzare ricavi relativi a una fattura. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso della contribuente, riducendo il maggior reddito accertato; in appello la CTR aveva rigettato l'appello principale dell'Ufficio e accolto l'incidentale della società, annullando integralmente l'accertamento. L'Agenzia ricorreva per cassazione con quattro motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost.; ulteriore censura di motivazione apparente; omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c.; violazione delle norme sulle presunzioni e sull'onere della prova nonché delle disposizioni tributarie che legittimano l'accertamento, deducendo che la CTR aveva ignorato una pluralità di elementi indiziari (documentazione extracontabile, listino prezzi informale, file informatici, dichiarazioni degli acquirenti, preliminari di vendita, mutui di importo superiore al prezzo dichiarato) e aveva erroneamente ritenuto che la pretesa si fondasse solo sullo scostamento dal valore normale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi dell'Agenzia delle Entrate, osservando che la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio con motivazione solo apparente e senza esaminare alcuno degli elementi indiziari specificamente allegati, fondando la decisione su un presupposto fattuale smentito dagli atti, cioè che l'accertamento fosse basato esclusivamente sullo scostamento tra prezzo dichiarato e valore normale. Conseguentemente ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia alla luce degli elementi probatori dedotti dall'Ufficio.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza può essere dedotta in cassazione quando la motivazione sia solo apparente, perché non consente di comprendere l'iter decisorio.

  • art. 132, comma quarto, c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione effettiva; la sua mancanza o apparenza determina nullità.

  • art. 111, comma sesto, Cost.

    Il dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali richiede un effettivo svolgimento argomentativo, non una formula di stile.

  • art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

    È invocabile il vizio di omesso esame di fatti decisivi, ma nel caso la Corte ha valorizzato soprattutto l'assenza di esame degli indizi e la motivazione apparente.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    Può essere dedotta la violazione di legge in relazione alle norme sulla prova presuntiva e sull'accertamento tributario.

  • art. 2727 c.c.

    Rileva il regime delle presunzioni semplici e dei loro requisiti inferenziali.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; la CTR ha omesso di valutare gli indizi allegati dall'Ufficio.

  • art. 2697 c.c.

    Viene richiamato il riparto dell'onere della prova nella pretesa fiscale fondata su presunzioni.

  • art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973

    Norma posta a base dell'accertamento dei redditi per presunzioni e della rettifica della dichiarazione.

  • art. 54 del D.P.R. n. 633 del 1972

    Norma posta a base dell'accertamento IVA in presenza di elementi indiziari di ricavi non dichiarati.

  • art. 35, comma 23-bis, del D.L. n. 223 del 2006, conv.

    Richiamata quale disposizione rilevante nel sistema dell'accertamento delle cessioni immobiliari e del valore dei corrispettivi.

  • art. 1, comma 265, della L. n. 244 del 2007

    Richiamata tra le norme applicate all'accertamento delle operazioni immobiliari.

Massime di principio

  • In tema di accertamento tributario fondato su presunzioni, il giudice di merito deve esaminare specificamente tutti gli elementi indiziari allegati dall'Ufficio e non può limitarsi ad affermazioni apodittiche o meramente stereotipate.
  • La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando enuncia una conclusione senza confrontarsi con i dati fattuali decisivi posti a base della pretesa o della difesa.
  • Se l'Amministrazione deduce una pluralità di indizi convergenti, il giudice non può ridurre la controversia a un solo elemento fattuale erroneamente selezionato, specie quando tale ricostruzione è smentita dagli atti.
  • Nel giudizio di legittimità la censura è fondata quando la sentenza impugnata ometta completamente la valutazione degli indizi rilevanti e fondi il decisum su un presupposto fattuale incompatibile con il materiale di causa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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