Cassazione Civile, Ordinanza n. 06567/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui un tribunale aveva intimato alla confederazione sindacale e all'INPS, in solido, il pagamento di una somma rilevante a favore di un soggetto che rivendicava indennità di carica e rimborso spese per l'incarico di presidente di un ente svolto per più anni. La confederazione proponeva opposizione al decreto e, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza territoriale del tribunale adito, sostenendo che non fosse applicabile il foro invocato dal creditore perché il credito non sarebbe stato liquido. Il tribunale respingeva l'eccezione, qualificava in via provvisoria il rapporto come mandato e disponeva la prosecuzione del giudizio, concedendo termini per la modifica e integrazione delle domande. Contro tale ordinanza la confederazione proponeva regolamento di competenza, deducendo l'erroneità della decisione sulla competenza territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha ritenuto che il provvedimento del tribunale non avesse natura decisoria definitiva sulla competenza, poiché il giudice, oltre a respingere l'eccezione, aveva disposto la prosecuzione del giudizio e concesso termini per la modifica e integrazione delle domande, mostrando così che la statuizione era ancora interlocutoria e suscettibile di riesame nella decisione finale. Sono state poste a carico della ricorrente le spese del regolamento ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dall'opponente come foro ritenuto inapplicabile per la pretesa non liquidità del credito.
La Corte lo richiama, insieme all'art. 177, comma 1, c.p.c., per individuare il caso in cui la decisione sulla competenza assuma carattere decisorio non più discutibile.
Richiamato come norma che, unitamente all'art. 187, comma 3, c.p.c., consente di distinguere le ordinanze meramente interlocutorie da quelle decisorie sulla competenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ne afferma l'applicazione per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per parametrare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il regolamento di competenza non è esperibile contro il provvedimento con cui il giudice respinge l'eccezione di incompetenza territoriale e, senza rimettere la causa in decisione, dispone la prosecuzione del giudizio davanti a sé.
- La pronuncia sulla competenza assume natura decisoria impugnabile solo quando emerga in modo assolutamente inequivoco che il giudice abbia inteso adottare una valutazione definitiva e non più rivedibile ai sensi degli artt. 187, comma 3, e 177, comma 1, c.p.c.
- La concessione di termini per la modifica o integrazione delle domande è indice della natura interlocutoria della decisione, incompatibile con l'immediata proponibilità del regolamento di competenza.
- In caso di inammissibilità del regolamento, la parte ricorrente è condannata alle spese e, ove dovuto, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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