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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06567/2023 del 06/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui un tribunale aveva intimato alla confederazione sindacale e all'INPS, in solido, il pagamento di una somma rilevante a favore di un soggetto che rivendicava indennità di carica e rimborso spese per l'incarico di presidente di un ente svolto per più anni. La confederazione proponeva opposizione al decreto e, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza territoriale del tribunale adito, sostenendo che non fosse applicabile il foro invocato dal creditore perché il credito non sarebbe stato liquido. Il tribunale respingeva l'eccezione, qualificava in via provvisoria il rapporto come mandato e disponeva la prosecuzione del giudizio, concedendo termini per la modifica e integrazione delle domande. Contro tale ordinanza la confederazione proponeva regolamento di competenza, deducendo l'erroneità della decisione sulla competenza territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha ritenuto che il provvedimento del tribunale non avesse natura decisoria definitiva sulla competenza, poiché il giudice, oltre a respingere l'eccezione, aveva disposto la prosecuzione del giudizio e concesso termini per la modifica e integrazione delle domande, mostrando così che la statuizione era ancora interlocutoria e suscettibile di riesame nella decisione finale. Sono state poste a carico della ricorrente le spese del regolamento ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il regolamento di competenza non è esperibile contro il provvedimento con cui il giudice respinge l'eccezione di incompetenza territoriale e, senza rimettere la causa in decisione, dispone la prosecuzione del giudizio davanti a sé.
  • La pronuncia sulla competenza assume natura decisoria impugnabile solo quando emerga in modo assolutamente inequivoco che il giudice abbia inteso adottare una valutazione definitiva e non più rivedibile ai sensi degli artt. 187, comma 3, e 177, comma 1, c.p.c.
  • La concessione di termini per la modifica o integrazione delle domande è indice della natura interlocutoria della decisione, incompatibile con l'immediata proponibilità del regolamento di competenza.
  • In caso di inammissibilità del regolamento, la parte ricorrente è condannata alle spese e, ove dovuto, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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