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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06548/2023 del 06/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da ammanchi di denaro emersi nell'ambito del servizio di prelievo, contazione e trasporto degli incassi di alcuni esercizi commerciali della società resistente. L'istituto di credito aveva agito per ottenere l'accertamento delle somme dovute in relazione ai denari che la società incaricata del servizio avrebbe dovuto consegnare alla filiale bancaria per l'accredito sui conti della cliente. In via riconvenzionale, la società aveva chiesto la condanna della banca al pagamento del residuo importo che assumeva ancora dovutole, sostenendo che gli ammanchi fossero stati accertati in contraddittorio e che, dopo versamenti parziali, restasse un credito di euro 158.775,08. In appello, la banca aveva inoltre sostenuto una domanda alternativa di ripetizione di indebito nei confronti della società, per l'ipotesi in cui non fosse stato possibile accertare con precisione le somme prelevate da terzi presso i punti vendita, chiedendo la restituzione di quanto anticipato con riserva di ripetizione, detratto quanto già recuperato a seguito di dissequestro. Il ricorso principale deduceva nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda restitutoria alternativa. Il ricorso incidentale della società censurava invece la sentenza per violazione degli artt. 167 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che fosse pacifico l'accertamento in contraddittorio dell'ammanco e dell'importo residuo a suo credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse comunque pronunciato, sia pure implicitamente, sul capo di domanda fatto valere dalla banca, avendone respinto l'appello; ha aggiunto che la domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. presupponeva la prova non solo del pagamento, ma anche dell'assenza di causa giustificativa, prova che nella specie non era stata raggiunta perché la consulenza tecnica aveva reso impossibile ricostruire l'entità degli ammanchi. La Corte ha anche dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società resistente, perché si limitava a contestare il merito dell'accertamento della Corte di appello sulla mancanza di prova della non contestazione e dell'avvenuto accertamento stragiudiziale, senza dedurre un vizio motivazionale proponibile in cassazione. Spese compensate per reciproca soccombenza. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La nullità per omessa pronuncia non sussiste quando la decisione adottata comporti il rigetto implicito della domanda, incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della sentenza.

  • art. 167, comma 1, c.p.c.

    La doglianza sulla non contestazione dei fatti è scrutinabile nei limiti del sindacato sulla valutazione di merito riservata al giudice di appello.

  • art. 2697 c.c.

    Chi agisce in giudizio deve provare i fatti costitutivi della pretesa; nella ripetizione d'indebito il solvens deve provare anche l'assenza di causa del pagamento.

  • art. 2033 c.c.

    L'azione di ripetizione dell'indebito richiede la dimostrazione dell'avvenuto pagamento e della mancanza di una causa giustificativa.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia non ricorre quando la sentenza, pur senza esaminare espressamente un capo di domanda, contenga una statuizione di rigetto incompatibile con quella domanda.
  • In tema di ripetizione di indebito, l'attore deve provare sia il pagamento eseguito sia l'assenza di una causa che lo giustifichi; se la ricostruzione degli importi è impossibile, la domanda non può essere accolta.
  • La deduzione della non contestazione e della pacifica acquisizione di un fatto è apprezzamento di merito riservato al giudice di fatto e in cassazione è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale.
  • Il giudice di legittimità non può trasformarsi in giudice del fatto per rivalutare direttamente la prova o sostituire la propria lettura alla ricostruzione operata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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