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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06551/2023 del 06/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria rideterminava imposta di registro, ipotecaria e catastale dovute per l'acquisto di un immobile effettuato nel 2007, negando l'agevolazione "prima casa" perché l'abitazione era ritenuta di lusso. In primo grado il contribuente aveva ottenuto ragione, ma la commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo applicabile il d.m. 2 agosto 1969 e valorizzando la superficie utile/vivibile complessiva dell'immobile, comprensiva anche del piano interrato. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 6 del d.m. 2 agosto 1969 per avere il giudice incluso nel computo locali interrati destinati a cantina, deposito, caldaia e posto auto, adottando criteri non previsti dalla norma; 2) violazione della medesima disciplina e omesso esame di documenti, per avere attribuito alla stima dell'Agenzia del Territorio valore probatorio decisivo e trascurato planimetrie, rilievi, foto e titoli edilizi prodotti; 3) ultrapetizione e violazione del contraddittorio, perché il giudice avrebbe fondato la decisione sul classamento catastale e non sul tema dedotto (superficie dell'immobile); 4) ulteriore violazione del d.m. 2 agosto 1969 e difetto di motivazione, perché l'Ufficio non avrebbe indicato il calcolo della superficie oltre i 240 mq e il giudice non avrebbe valutato le prove contrarie.

La decisione

La Corte ha ritenuto preliminarmente ammissibile l'appello dell'Agenzia nel giudizio tributario, richiamando il principio per cui, quando la notificazione avvenga via posta, è sufficiente l'avviso di ricevimento con timbro datario che attesti la spedizione. Nel merito ha affermato che, per gli acquisti anteriori alla riforma del 2011, continua ad applicarsi la previgente disciplina delle abitazioni di lusso; ha ribadito che il criterio rilevante è quello dell'utilizzabilità degli ambienti, non dell'effettiva abitabilità, e che ai fini del calcolo della superficie utile possono rilevare anche locali interrati o altri vani concretamente utilizzabili. Ha quindi ritenuto infondati il primo motivo, perché la sentenza di merito aveva correttamente fatto riferimento alla concreta utilizzabilità degli ambienti; inammissibili o infondati il secondo e il quarto, perché la doglianza attingeva alla valutazione delle prove, riservata al giudice di merito, e comunque la censura ex art. 360 n. 5 non riguardava un fatto storico decisivo omesso; infondato il terzo, perché non vi è stata ultrapetizione né violazione del contraddittorio, essendo il richiamo al classamento catastale un inciso non decisivo e la decisione essendo fondata sul criterio della superficie utile. Il ricorso è stato dunque respinto; non sono state liquidate spese per mancanza di attività difensiva della resistente, ma sono stati rilevati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il ricorrente lo ha invocato per denunciare violazioni di legge; la Corte ha escluso che le censure sul materiale probatorio potessero essere sussunte in tale vizio quando in realtà mirano a una diversa valutazione dei fatti.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato richiamato per il vizio di ultrapetizione e violazione del contraddittorio; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto non vi fosse pronuncia oltre i limiti della domanda.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte ha ribadito che il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori o di difese.

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sussiste solo se il giudice altera petitum o causa petendi o attribuisce un bene della vita diverso da quello richiesto; ciò non è avvenuto nel caso concreto.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in tema di libero convincimento del giudice nella valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per affermare che la scelta degli elementi probatori ritenuti più attendibili appartiene al giudice di merito.

  • art. 51 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per affermare la tempestività dell'appello nel processo tributario notificato via posta.

  • art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per la costituzione in giudizio dell'appellante nel termine di trenta giorni dalla ricezione del plico notificato.

  • art. 27, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale da remoto.

  • art. 16, comma 3, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228

    Richiamato per la proroga delle modalità di trattazione da remoto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito delle memorie in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per i presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • d.m. 2 agosto 1969, n. 1072, art. 6

    Per gli acquisti anteriori alla riforma del 2011 continua a disciplinare l'individuazione delle abitazioni di lusso ai fini dell'agevolazione prima casa; la superficie utile va determinata in base alla concreta utilizzabilità degli ambienti e non alla sola abitabilità.

  • d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 10, comma 1, lett. a)

    La Corte ha precisato che la nuova disciplina, che supera il criterio del d.m. 1969, si applica solo ai trasferimenti successivi alla modifica legislativa, non al caso deciso.

Massime di principio

  • Per gli acquisti immobiliari anteriori alla riforma del 2011, l'individuazione dell'abitazione di lusso ai fini dell'agevolazione "prima casa" continua a essere regolata dal d.m. 2 agosto 1969.
  • Ai fini del calcolo della superficie utile rileva la concreta utilizzabilità degli ambienti, anche se non effettivamente abitabili; il criterio non coincide con la sola superficie abitabile in senso edilizio.
  • Nel computo della superficie utile possono essere inclusi vani o locali internamente collegati all'abitazione e concretamente idonei a un uso abitativo, mentre esclusioni automatiche fondate sulla mera qualificazione catastale o sulla destinazione dichiarata non sono decisive.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura sulla valutazione delle prove in una deduzione di violazione di legge: il giudice di merito può scegliere gli elementi istruttori ritenuti più attendibili senza dover confutare analiticamente tutti gli altri.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omissione di un fatto storico decisivo e discusso, non la mancata considerazione di documenti o argomentazioni difensive.
  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. ricorre solo quando il giudice pronuncia oltre i limiti del petitum o della causa petendi o attribuisce un bene della vita diverso da quello richiesto; un inciso motivazionale non decisivo non integra ultrapetizione.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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