Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06550/2023 del 06/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un appalto di lavori stipulato nel 2003 per opere di tutela della fascia costiera a difesa della SS 114 e dell’abitato di Marina di Messina. In sede arbitrale il Comune era stato condannato al pagamento di somme in favore dell’appaltatrice; il lodo era stato poi impugnato dal Comune davanti alla Corte d’appello di Roma, che aveva respinto l’impugnazione. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato violazione dell’art. 829 c.p.c., degli artt. 12 preleggi, 1206 e 1175 c.c., nonché omesso esame di fatti decisivi e omessa motivazione, sostenendo che il lodo non avesse considerato un decreto di finanziamento regionale che subordinava l’opera a specifiche prescrizioni, che l’impresa avrebbe violato fin dall’inizio, causando i ritardi a essa imputabili, e che l’amministrazione non avesse alcun dovere di collaborazione nella modifica del progetto. Con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 829 c.p.c., degli artt. 12 preleggi, 1375, 1206 e 1175 c.c., oltre a omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, contestando la statuizione di assenza di responsabilità del Comune nei ritardi dell’impresa e richiamando la documentazione sull’attività amministrativa svolta. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure inammissibili perché cumulavano vizi eterogenei senza distinta articolazione, miravano a una nuova valutazione di merito delle prove e dei fatti, e proponevano una doglianza motivazionale non più consentita nei termini prospettati. Ha inoltre rilevato che i fatti dedotti erano stati comunque esaminati dal giudice di merito e che la motivazione della sentenza impugnata non era apparente, avendo la Corte d’appello già esaminato la questione della responsabilità del committente e del dovere di cooperazione nella gestione delle varianti e delle criticità progettuali.

La decisione

Il ricorso del Comune è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che le censure non erano correttamente specificate, che tendevano a sollecitare un riesame del merito precluso in sede di legittimità e che, quanto ai vizi di motivazione e omessa pronuncia, la sentenza d’appello aveva invece affrontato la questione decisiva, con motivazione sufficiente e non apparente. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 829 c.p.c.

    n. 4 e n. 5; testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 40/2006

    È il parametro per l’impugnazione per nullità del lodo arbitrale; il controllo è limitato ai vizi di nullità e non consente di riesaminare il merito della controversia.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure di ricorso devono essere correttamente ricondotte al relativo vizio; non è ammissibile cumulare in modo confuso violazione di legge, omessa pronuncia e vizio motivazionale sulla medesima questione.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato dal ricorrente insieme ad altre norme, ma ritenuto non decisivo ai fini delle censure, che in sostanza miravano a rivalutare il merito.

  • art. 1206 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto inconferente il riferimento, perché la controversia verteva sulla valutazione delle risultanze documentali e sulla responsabilità nell’appalto.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ha escluso che vi fosse una violazione accertabile in sede di legittimità, trattandosi di valutazioni di merito.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ha affermato che il tema della collaborazione della stazione appaltante era stato già esaminato dai giudici di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte esclude che il collegio arbitrale abbia invertito l’onere della prova; ha invece valorizzato documentazione e CTU nel ritenere una responsabilità del committente.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nell’impugnazione per nullità del lodo arbitrale, il sindacato del giudice di legittimità è limitato ai vizi denunciabili ex art. 829 c.p.c. e non può trasformarsi in un riesame del merito o della valutazione delle prove.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che cumuli, in modo promiscuo e senza specifica distinzione, vizi diversi quali omessa pronuncia, violazione di legge e vizio di motivazione sulla stessa questione.
  • Il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti attualmente consentiti dall’art. 360, n. 5, c.p.c., ossia per omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non per censurare l’insufficienza o la non condivisibilità della motivazione.
  • L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice.
  • La denuncia di violazione degli obblighi di correttezza, buona fede o dell’onere della prova è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, si richieda in realtà una nuova valutazione del materiale probatorio già scrutinato dal giudice di merito.
  • Nel giudizio di impugnazione del lodo, la contraddittorietà motivazionale rileva solo se tale da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi, non quando la motivazione sia semplicemente non condivisa dalla parte soccombente.

Come è indicizzato

MaterieArbitratoAppalto
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.