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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06569/2023 del 06/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione a un avviso di addebito relativo a contributi IVS per l'anno 2011. Il destinatario dell'avviso ha contestato la validità della notificazione, sostenendo che la prova prodotta dall'ente consistesse in una stampa di copia informale dell'avviso telematico di consegna PEC, disconosciuta in giudizio, e che l'atto fosse stato notificato da un indirizzo PEC non inserito in pubblici elenchi. La Corte d'appello ha ritenuto l'impugnazione tardiva perché proposta oltre il termine di quaranta giorni, reputando valida la notifica. In cassazione sono stati proposti due motivi: il primo denunciava nullità della sentenza per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto provata la notifica, nonostante il disconoscimento della copia prodotta; il secondo lamentava la nullità della notificazione per essere stata eseguita da un indirizzo PEC asseritamente non iscritto in un pubblico elenco.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato e, nel complesso, inammissibile il primo motivo perché la notifica dell'avviso di addebito non è soggetta all'art. 9, comma 2, L. 53/1994; trova invece applicazione l'art. 23 d.lgs. 82/2005 sulle copie analogiche di documenti informatici, per cui il disconoscimento deve essere espresso, specifico, riferito alla conformità copia-originale e tempestivo nel giudizio in cui il documento è prodotto. Nel caso concreto il ricorrente non aveva indicato in modo specifico le modalità del disconoscimento in primo grado e le espressioni riportate nell'atto di appello non integravano un valido disconoscimento. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione della provenienza della notifica da PEC non iscritta in pubblico elenco non risultava trattata nella sentenza impugnata, senza che il ricorrente avesse assolto gli oneri di allegazione e autosufficienza necessari per introdurre una questione nuova in cassazione; inoltre sarebbero stati necessari accertamenti di fatto non esperibili in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese per difetto di attività difensiva dell'INPS. È stato altresì posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999

    termine di quaranta giorni

    il termine per impugnare l'avviso di addebito è di quaranta giorni; oltre tale termine l'impugnazione è tardiva.

  • art. 360, n. 4 c.p.c.

    è stato invocato per dedurre nullità della sentenza, ma il motivo è stato ritenuto infondato/inammissibile.

  • art. 9, comma 2, L. 53/1994

    non si applica alla notificazione dell'avviso di addebito, perché si riferisce alla notifica di atti giudiziari da parte degli avvocati.

  • art. 23 d.lgs. 82/2005

    le copie su supporto analogico di documento informatico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale «se la loro conformità non è espressamente disconosciuta»

    la copia analogica del documento informatico conserva efficacia probatoria se non vi è un disconoscimento espresso della conformità all'originale.

  • art. 2712 c.c.

    il disconoscimento della copia analogica è ricondotto alla disciplina delle riproduzioni meccaniche: deve essere chiaro e riferito alla conformità tra copia e originale.

  • art. 366, n. 4 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve essere specifico; quando si deduce un vizio in procedendo occorre indicare in modo preciso come e dove la questione sia stata proposta nei gradi di merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata sulla base della proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La notificazione di un avviso di addebito effettuata tramite PEC non va automaticamente valutata secondo la disciplina delle notifiche giudiziarie compiute dagli avvocati; per la prova della notificazione può rilevare la disciplina delle copie analogiche di documenti informatici.
  • Il disconoscimento della copia analogica di un documento informatico deve essere espresso, specifico e riferito alla difformità tra copia e originale; formule generiche come "mera copia" o contestazioni sulla scarsa attendibilità probatoria non bastano.
  • Il disconoscimento deve inoltre essere tempestivo e compiuto nel giudizio in cui il documento è prodotto; non è idoneo un richiamo formulato solo nel ricorso per cassazione.
  • In cassazione non sono ammissibili censure nuove non trattate nella sentenza impugnata se il ricorrente non dimostra di averle dedotte nei gradi di merito con specifica indicazione degli atti processuali in cui ciò è avvenuto.
  • Quando la censura richiede accertamenti di fatto non svolti nei gradi di merito, essa è inammissibile in sede di legittimità.
  • La mancata specificità del ricorso, anche rispetto ai vizi processuali, comporta inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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