Cassazione Civile, Ordinanza n. 06549/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Un soggetto aveva costituito in pegno, nel 2000, n. 500.000 azioni di una società a fronte della concessione di una linea di credito. Dopo il fallimento della società emittente e il crollo del valore dei titoli, egli ha convenuto in giudizio la banca creditrice pignoratizia e la banca designata terzo custode, chiedendone la condanna solidale al risarcimento della perdita di valore dei titoli. Ha sostenuto che i convenuti, pur essendo a conoscenza dell'imminente dissesto della società emittente, avrebbero violato l'obbligo di conservazione del bene in pegno ex art. 2790 c.c. e i doveri di buona fede e correttezza, omettendo di informarlo del rischio e di attivarsi per la liquidazione anticipata dei titoli. La Corte d'appello aveva escluso la responsabilità di entrambi, ritenendo che il terzo custode non potesse compiere operazioni sui titoli e che il creditore pignoratizio, nel pegno regolare di titoli, non fosse tenuto al trasferimento o alla vendita, salvo pericolo di perdita materiale del bene; inoltre aveva negato un autonomo obbligo informativo, qualificandolo come attività di consulenza finanziaria non prevista dalla legge o dal contratto. In cassazione il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 2790, 1175, 1176, 1366 e 1375 c.c. e, con un secondo motivo, l'omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che il giudice di merito non avesse considerato la responsabilità risarcitoria derivante dalla mancata informazione sul dissesto della società emittente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la sentenza impugnata avesse erroneamente escluso in astratto sia la responsabilità del creditore pignoratizio sia quella del terzo custode. Ha richiamato un precedente conforme e ha affermato che, quando vi sia un rischio oggettivo e sensibile di deterioramento del valore del bene dato in pegno, il dovere di custodia e conservazione ex art. 2790 c.c., integrato dalla buona fede oggettiva, impone un'attivazione concreta a tutela della posizione del costituente, inclusa la tempestiva comunicazione delle informazioni rilevanti e, per il creditore, la valutazione della liquidazione anticipata ex art. 2795 c.c. Ha precisato che, se il bene è affidato a un terzo custode ex art. 2786, comma 2, c.c., gli obblighi di conservazione e protezione gravano sul custode, mentre al creditore resta la prerogativa della vendita anticipata. Ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, affinché accerti in fatto se banca creditrice e terzo custode fossero effettivamente a conoscenza dell'imminente dissesto della società emittente prima del fallimento e, dunque, se fossero tenuti a informare il debitore. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
Il dovere di custodia e conservazione del bene dato in pegno implica la necessità di mantenerlo nello stesso stato e di adottare le misure idonee in relazione alle circostanze concrete; tale dovere può includere, in presenza di rischio oggettivo di deterioramento, una protezione attiva dell'interesse del costituente.
Se il bene pignorato è consegnato a un terzo custode designato dalle parti, gli obblighi di conservazione del bene e di protezione della posizione del debitore si trasferiscono in capo al custode.
La facoltà di procedere alla liquidazione anticipata del bene in pegno, in presenza di rischio di deterioramento, spetta al creditore pignoratizio, non al terzo custode.
La buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto sono richiamate come criteri integrativi degli obblighi derivanti dal pegno.
La custodia del bene deve essere adempiuta con la diligenza qualificata richiesta ai soggetti professionali, come gli istituti di credito.
L'interpretazione del rapporto obbligatorio deve avvenire secondo buona fede, valorizzando gli obblighi di protezione derivanti dal contratto.
Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede; ciò comporta un dovere di salvaguardia dell'interesse altrui nei limiti del proprio interesse oggettivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il secondo motivo, fondato sull'omesso esame di un fatto decisivo, è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
Richiamato in tema di responsabilità solidale per fatto dannoso imputabile a più soggetti, anche se le condotte hanno titoli diversi, purché concorra il nesso causale.
Massime di principio
- Nel pegno di titoli, il dovere di custodia e conservazione non è puramente materiale, ma può richiedere un'attivazione giuridica del creditore o del custode quando il bene presenti un rischio oggettivo e sensibile di perdita di valore.
- La buona fede oggettiva integra il contenuto del rapporto di pegno imponendo obblighi di protezione dell'interesse del costituente, purché non siano sacrificati in modo irragionevole gli interessi del creditore.
- Se il bene dato in pegno è affidato a un terzo custode designato dalle parti, gli obblighi di conservazione gravano sul custode; il creditore pignoratizio conserva però la facoltà di attivarsi per la liquidazione anticipata del bene nei casi previsti dalla legge.
- L'eventuale conoscenza, da parte di banca creditrice o custode, di informazioni idonee a pregiudicare gravemente il valore dei titoli può fondare una responsabilità per omessa informazione e per mancata attivazione di misure conservative.
- In sede di legittimità, quando il giudice d'appello escluda erroneamente in astratto l'esistenza di obblighi di protezione derivanti dal pegno, la decisione va cassata con rinvio per l'accertamento in fatto della concreta conoscenza del rischio e della conseguente violazione degli obblighi stessi.
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