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Sentenza

Sentenza del 29/05/2020 n. 10241 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza favorevole alla società sostenendo: 1) che la cessione gratuita delle aree al Comune, prevista da una convenzione di lottizzazione, fosse in realtà un'operazione onerosa collegata al rilascio di diritti edificatori (richiamando artt. 53 e 9 d.P.R. 917/1986 e principi sulle convenzioni urbanistiche) e quindi rilevante fiscalmente ai fini IRPEG/IRAP; 2) che la società non avesse diminuito il valore delle rimanenze nell'esercizio della cessione e che ciò avrebbe inciso sul reddito accertato; 3) che la cessione non potesse essere esclusa dall'IVA ai sensi dell'art. 51 legge 342/2000, in quanto le aree non erano destinate a opere di urbanizzazione né la cessione era effettuata a scomputo dei contributi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia e dichiarato assorbito il ricorso incidentale. In particolare ha ritenuto: a) che le convenzioni di lottizzazione siano accordi endoprocedimentali privi di reale sinallagma, pertanto la cessione formale a titolo gratuito non si trasforma in negozio oneroso solo perché il cedente realizza un vantaggio indiretto (permesso di costruire); b) che l'eventuale questione contabile sulle rimanenze non era stata dimostrata come fatto decisivo idoneo a cambiare la decisione e che la CTR aveva adeguatamente motivato il proprio convincimento sulla documentazione fornita; c) che l'art. 51 legge 342/2000 va interpretato secondo il testo e quindi esclude la rilevanza IVA delle cessioni in esecuzione di convenzioni di lottizzazione indipendentemente dal fatto che le aree siano destinate ad opere di urbanizzazione o dalla modalità a scomputo dei contributi. Sono state poste le spese di giudizio a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 53

    Citata dall'Ufficio nella prospettazione di un reddito derivante dalla cessione; la Corte ha implicitamente escluso che la qualificazione dell'atto come gratuito possa essere sovvertita per applicare i criteri di reddito previsto dalla norma, in assenza di un reale sinallagma.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 9

    Richiamato per sostenere l'esistenza di ricavi pari al valore normale; la Corte ha ritenuto infondata la riqualificazione dell'atto gratuito in atto oneroso sulla base della convenzione di lottizzazione.

  • legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 28

    Richiamata a supporto di principi in materia di convenzione urbanistica/lottizzazione; la Corte ha confermato la natura vincolante endoprocedimentale di tali convenzioni senza trasformarle in contratti sinallagmatici.

  • legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 51

    «Non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione».

    La norma va applicata testualmente: la cessione in esecuzione di convenzioni di lottizzazione è irrilevante ai fini IVA anche se le aree non sono destinate a opere di urbanizzazione e anche se non avviene a scomputo dei contributi.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2

    Riferimento normativo sull'IVA; la Corte ha ritenuto che l'art. 51, norma speciale, escluda la rilevanza IVA della cessione in lottizzazione.

  • codice civile, art. 2697

    Richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha osservato che il ricorrente non aveva fornito elementi probatori (es. testo della convenzione) necessari per confutare la qualificazione data dal giudice d'appello.

  • codice di procedura civile, art. 327

    Norma procedurale sul termine di impugnazione; la Corte ha precisato l'ambito di applicazione delle modifiche normative intervenute (vedi legge n. 69/2009).

  • legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 46 comma 17 e art. 58 comma 1

    La modifica che ha ridotto il termine di impugnazione a sei mesi dalla pubblicazione si applica solo ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009; non vale in modo retroattivo per processi iniziati anteriormente, compresi quelli tributari iniziati prima della data.

  • codice di procedura civile, art. 360

    Norma citata come riferimento per i motivi di cassazione (vizi di diritto e motivazione); la Corte ha esaminato i motivi dedotti e li ha ritenuti infondati o non decisivi.

Massime di principio

  • Le cessioni di aree al Comune effettuate in esecuzione di convenzioni di lottizzazione vanno qualificate, di regola, come atti a titolo gratuito dal punto di vista civilistico e non si trasformano automaticamente in atti onerosi per il solo fatto che il privato ottiene un vantaggio indiretto (es. permesso di costruire).
  • Ai fini IVA, l'art. 51 legge 342/2000 esclude la rilevanza delle cessioni effettuate in esecuzione di convenzioni di lottizzazione indipendentemente dalla destinazione dell'area e dal fatto che la cessione sia a scomputo dei contributi di urbanizzazione.
  • La presenza di un interesse patrimoniale indiretto o di un beneficio futuro percepito dal cedente non è sufficiente a trasformare la causa di un negozio gratuito in causa onerosa; occorre provare la sussistenza di un reale sinallagma tra le prestazioni.
  • Sull'aspetto contabile (variazione delle rimanenze) pesa sull'attore che lo deduce l'onere di dimostrare la rilevanza e la decisività della variazione rispetto alla controversia: senza prova chiara la questione non modifica il risultato.
  • Proceduralmente, le modifiche ai termini di impugnazione operate dalla legge n. 69/2009 si applicano solo ai processi instaurati dopo la loro entrata in vigore (4 luglio 2009); va pertanto verificato sempre il momento di instaurazione del giudizio per la decorrenza dei termini.

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