Sentenza del 29/05/2020 n. 10241 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza favorevole alla società sostenendo: 1) che la cessione gratuita delle aree al Comune, prevista da una convenzione di lottizzazione, fosse in realtà un'operazione onerosa collegata al rilascio di diritti edificatori (richiamando artt. 53 e 9 d.P.R. 917/1986 e principi sulle convenzioni urbanistiche) e quindi rilevante fiscalmente ai fini IRPEG/IRAP; 2) che la società non avesse diminuito il valore delle rimanenze nell'esercizio della cessione e che ciò avrebbe inciso sul reddito accertato; 3) che la cessione non potesse essere esclusa dall'IVA ai sensi dell'art. 51 legge 342/2000, in quanto le aree non erano destinate a opere di urbanizzazione né la cessione era effettuata a scomputo dei contributi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia e dichiarato assorbito il ricorso incidentale. In particolare ha ritenuto: a) che le convenzioni di lottizzazione siano accordi endoprocedimentali privi di reale sinallagma, pertanto la cessione formale a titolo gratuito non si trasforma in negozio oneroso solo perché il cedente realizza un vantaggio indiretto (permesso di costruire); b) che l'eventuale questione contabile sulle rimanenze non era stata dimostrata come fatto decisivo idoneo a cambiare la decisione e che la CTR aveva adeguatamente motivato il proprio convincimento sulla documentazione fornita; c) che l'art. 51 legge 342/2000 va interpretato secondo il testo e quindi esclude la rilevanza IVA delle cessioni in esecuzione di convenzioni di lottizzazione indipendentemente dal fatto che le aree siano destinate ad opere di urbanizzazione o dalla modalità a scomputo dei contributi. Sono state poste le spese di giudizio a carico del ricorrente.
Norme richiamate
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 53
Citata dall'Ufficio nella prospettazione di un reddito derivante dalla cessione; la Corte ha implicitamente escluso che la qualificazione dell'atto come gratuito possa essere sovvertita per applicare i criteri di reddito previsto dalla norma, in assenza di un reale sinallagma.
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 9
Richiamato per sostenere l'esistenza di ricavi pari al valore normale; la Corte ha ritenuto infondata la riqualificazione dell'atto gratuito in atto oneroso sulla base della convenzione di lottizzazione.
legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 28
Richiamata a supporto di principi in materia di convenzione urbanistica/lottizzazione; la Corte ha confermato la natura vincolante endoprocedimentale di tali convenzioni senza trasformarle in contratti sinallagmatici.
legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 51
«Non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione».
La norma va applicata testualmente: la cessione in esecuzione di convenzioni di lottizzazione è irrilevante ai fini IVA anche se le aree non sono destinate a opere di urbanizzazione e anche se non avviene a scomputo dei contributi.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2
Riferimento normativo sull'IVA; la Corte ha ritenuto che l'art. 51, norma speciale, escluda la rilevanza IVA della cessione in lottizzazione.
Richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha osservato che il ricorrente non aveva fornito elementi probatori (es. testo della convenzione) necessari per confutare la qualificazione data dal giudice d'appello.
codice di procedura civile, art. 327
Norma procedurale sul termine di impugnazione; la Corte ha precisato l'ambito di applicazione delle modifiche normative intervenute (vedi legge n. 69/2009).
legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 46 comma 17 e art. 58 comma 1
La modifica che ha ridotto il termine di impugnazione a sei mesi dalla pubblicazione si applica solo ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009; non vale in modo retroattivo per processi iniziati anteriormente, compresi quelli tributari iniziati prima della data.
codice di procedura civile, art. 360
Norma citata come riferimento per i motivi di cassazione (vizi di diritto e motivazione); la Corte ha esaminato i motivi dedotti e li ha ritenuti infondati o non decisivi.
Massime di principio
- Le cessioni di aree al Comune effettuate in esecuzione di convenzioni di lottizzazione vanno qualificate, di regola, come atti a titolo gratuito dal punto di vista civilistico e non si trasformano automaticamente in atti onerosi per il solo fatto che il privato ottiene un vantaggio indiretto (es. permesso di costruire).
- Ai fini IVA, l'art. 51 legge 342/2000 esclude la rilevanza delle cessioni effettuate in esecuzione di convenzioni di lottizzazione indipendentemente dalla destinazione dell'area e dal fatto che la cessione sia a scomputo dei contributi di urbanizzazione.
- La presenza di un interesse patrimoniale indiretto o di un beneficio futuro percepito dal cedente non è sufficiente a trasformare la causa di un negozio gratuito in causa onerosa; occorre provare la sussistenza di un reale sinallagma tra le prestazioni.
- Sull'aspetto contabile (variazione delle rimanenze) pesa sull'attore che lo deduce l'onere di dimostrare la rilevanza e la decisività della variazione rispetto alla controversia: senza prova chiara la questione non modifica il risultato.
- Proceduralmente, le modifiche ai termini di impugnazione operate dalla legge n. 69/2009 si applicano solo ai processi instaurati dopo la loro entrata in vigore (4 luglio 2009); va pertanto verificato sempre il momento di instaurazione del giudizio per la decorrenza dei termini.
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