Sentenza del 29/05/2020 n. 10225 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione del fermo amministrativo per: inesistenza/nullità della notifica del fermo; mancata indicazione dell'organo cui proporre opposizione; inesistenza delle notifiche delle cartelle presupposte; omissione dell'avviso di cui all'art. 50 DPR 602/1973; prescrizione dei crediti. Equitalia eccepiva invece la regolare notifica delle cartelle e il difetto di giurisdizione del giudice tributario con riferimento a n. 7 cartelle relative a contravvenzioni al Codice della Strada.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso di Equitalia nella parte in cui le cartelle riguardano crediti non tributari (contravvenzioni), dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice tributario e disposto il rinvio al giudice ordinario con termine di 90 giorni per la riassunzione. Ha inoltre accolto i restanti motivi nei sensi esposti in motivazione: ha affermato la validità della notifica eseguita dal concessionario mediante invio diretto per posta con avviso di ricevimento (art. 26 DPR 602/1973) e ha richiamato la possibilità di sanare la nullità della notifica eseguita da licenziatario privato per il principio del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c. e giurisprudenza S.U. n.299/2020). Cassa la sentenza di merito e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Spese compensate.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546/1992, artt. 2 e 19
La giurisdizione tributaria opera solo per controversie relative a tributi; quando il provvedimento (es. fermo) si fonda su crediti non tributari compete il giudice ordinario. In caso di pretese miste il giudice deve verificare la natura dei crediti e trattenere o rimandare le parti corrispondenti.
d.P.R. n. 602/1973, art. 86
Regola il fermo amministrativo sui beni mobili registrati; la competenza giurisdizionale va valutata alla luce della natura dei crediti a fondamento del fermo.
d.P.R. n. 602/1973, art. 26
Consente al concessionario della riscossione la notifica delle cartelle anche mediante invio diretto per posta con avviso di ricevimento; la notifica si perfeziona con la ricezione risultante dall'A/R e il concessionario deve conservare gli estremi per cinque anni.
art. 156 c.p.c.
Principio del raggiungimento dello scopo: la nullità derivante da notifica eseguita da licenziatario privato è qualificata come sanabile quando l'obiettivo della notifica è stato comunque raggiunto (applicato in base alla giurisprudenza S.U. n.299/2020).
artt. 2697-2700 c.c. (in particolare art. 2700 c.c.)
Le relata redatte da pubblico ufficiale (es. Ufficiale della Riscossione) godono di fede privilegiata e costituiscono prova privilegiata dell'avvenuta notifica, salvo prova contraria.
legge n. 890/1982, art. 14
Riferita alla disciplina delle notifiche e all'abilitazione di soggetti privati; la corretta qualificazione dell'operatore che ha effettuato la notifica è rilevante per la validità dell'atto.
d.P.R. n. 602/1973, art. 50
Norma richiamata dal ricorrente per omissione di avviso; la Corte non ha ritenuto necessario ulteriori accertamenti su questo specifico punto dopo aver deciso sul merito e sulla giurisdizione.
Massime di principio
- Se un provvedimento di fermo si fonda su crediti misti (tributari e non tributari), il giudice che riceve il ricorso deve accertare la natura dei singoli crediti e trattenere soltanto la parte tributaria; la parte non tributaria va decisa dal giudice ordinario.
- La notifica delle cartelle esattoriali effettuata dal concessionario mediante invio diretto per posta con avviso di ricevimento è valida e si perfeziona alla data risultante dall'A/R; la conservazione della documentazione è obbligatoria per il concessionario.
- La relata redatta dall'Ufficiale della Riscossione ha valore probatorio privilegiato (art. 2700 c.c.); tuttavia, quando si usa la modalità postale con A/R l'A/R stesso è prova sufficiente dell'avvenuta ricezione.
- La notifica eseguita da un licenziatario privato è formalmente nulla ma può essere sanata ove risulti raggiunto lo scopo della notifica (principio del raggiungimento dello scopo, art. 156 c.p.c., S.U. n.299/2020), soprattutto se gli atti sono stati impugnati regolarmente.
- Il concessionario ha l'onere di documentare la modalità di notifica scelta (relata o A/R); la produzione in giudizio di tali documenti costituisce prova dell'avvenuta notifica, mentre spetta al destinatario contestarne efficacemente la correttezza.
- In caso di decisione di cassazione per difetto di giurisdizione, il ricorso va riassunto davanti al giudice competente entro il termine fissato dalla Corte (qui 90 giorni).
- Nelle controversie sulla riscossione è essenziale distinguere questioni di competenza (giurisdizione) da questioni di merito/procedurali: la competenza deve essere valutata preliminarmente e separatamente.
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