Sentenza del 29/05/2020 n. 2427 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 15/2020 TARSU- Termini per l'accertamento - Decorrenza termine iniziale- Incidenza del periodo di inizio dell'occupazione o della detenzione del bene immobile - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di iscrizione ipotecaria notificato il 24/08/2016 per complessivi Euro 141.812,40 relativo a TARSU e altri tributi locali. Il contribuente ha dedotto: 1) inidoneità dell'ingiunzione fiscale a costituire titolo per iscrizione ipotecaria; 2) omessa notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria e delle ingiunzioni; 3) carente motivazione e inesistenza di ingiunzioni indicate; 4) difetto di sottoscrizione/autenticità della firma; 5) omessa notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/73; in appello ha inoltre sollevato questioni nuove (mancato provvedimento dirigenziale, impossibilità di costituzione tramite professionista esterno, validità della notifica via PEC).
La decisione
L'appello è stato rigettato. La CTR ha ritenuto inammissibili in appello (art. 57 d.lgs. 546/1992) le nuove eccezioni non sollevate in primo grado; ha ritenuto valide le notifiche eseguite dall'agente della riscossione sia a mezzo PEC (con la ricevuta di avvenuta consegna) sia con raccomandata A/R; ha confermato l'equipollenza dell'ingiunzione fiscale alla cartella di pagamento ai fini dell'iscrizione ipotecaria (anche per effetto della novella normativa del 2011) e la validità della firma a stampa nel caso dei tributi locali, con conseguente insussistenza dei vizi denunciati. Sono compensate le spese di lite.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
prevede la possibilità di notifiche tramite posta elettronica certificata
la CTR ha ritenuto valida la notifica via PEC se comprovata dalla ricevuta di avvenuta consegna; la ricevuta equivale alla prova della messa a disposizione nella casella PEC del destinatario
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77
disciplinante l'iscrizione ipotecaria
l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 non è atto dell'espropriazione forzata e può essere disposta anche senza la notifica dell'intimazione ex art. 50 se non è iniziata espropriazione forzata
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50
intimazione di pagamento (secondo comma) prescritta quando è iniziata l'espropriazione forzata
l'intimazione ex art. 50 non è necessaria per l'iscrizione ipotecaria quando non è iniziata l'espropriazione forzata nei termini previsti
Decreto-legge n. 70/2011, art. 7, comma 2, lett. gg-quater
estende la riscossione coattiva comunale anche sulla base dell'ingiunzione prevista dal regio decreto n. 639/1910
la novella ha reso compatibile l'ingiunzione fiscale con le misure esecutive (tra cui l'iscrizione ipotecaria), contribuendo all'equipollenza ingiunzione/cartella
Legge n. 549/1995, art. 1, comma 87
riferita alla possibilità di firma a stampa per atti dei tributi locali
la giurisprudenza, richiamata dalla CTR, ammette la validità della firma a stampa sugli atti relativi ai tributi locali quando non sia in dubbio la riferibilità dell'atto all'organo competente
D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), art. 48
equipara la trasmissione tramite PEC alla notificazione per raccomandata quando l'atto è in forma di documento informatico; supporta la validità delle notifiche via PEC
Decreto n. 68/2005 (sulla PEC), artt. 5 e 6
disciplinano le ricevute generate dal sistema di PEC (ricevuta di avvenuta consegna e 'busta di trasporto'), elementi probatori della effettiva ricezione del messaggio
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
limita l'introduzione in appello di nuove eccezioni e nuovi fatti non dedotti in primo grado; la CTR ha dichiarato inammissibili i motivi nuovi proposti in appello
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, co.1
richiede la specificità dei motivi di impugnazione in appello; la CTR ha rigettato motivi generici e reiterativi privi di specificità
D.Lgs. 46/1999 art.12; Legge 890/1982 art.14
utilizzate per confermare la validità delle notifiche a mezzo raccomandata A/R e la relativa presunzione di conoscenza
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 149/E del 12/12/2017
pur posteriore, conferma l'orientamento interpretativo che riconosce l'analogia e l'equipollenza tra cartella e ingiunzione e facilita l'accesso a garanzie semplificate
Massime di principio
- La notifica via PEC è valida se esiste la ricevuta di avvenuta consegna: questa prova rende disponibile nella casella del destinatario il messaggio e presuppone la conoscenza sostanziale dell'atto, indipendentemente dall'effettiva lettura.
- L'ingiunzione fiscale è, di regola, idonea a costituire titolo esecutivo per l'iscrizione ipotecaria al pari della cartella di pagamento, specialmente dopo le modifiche normative del 2011 che hanno esteso la riscossione coattiva comunale sull'ingiunzione.
- Per gli atti relativi ai tributi locali la firma a stampa del funzionario può essere ritenuta valida quando non è dubbia la riferibilità dell'atto all'organo emittente; la mancata sottoscrizione autografa non determina automaticamente invalidità.
- L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 DPR 602/73 non richiede necessariamente la preventiva intimazione di pagamento ex art. 50 quando non è iniziata l'espropriazione forzata nei termini; è una misura alternativa preventiva e conservativa.
- In appello non si possono introdurre nuove eccezioni o fatti che non siano stati dedotti nel ricorso introduttivo: tali questioni sono inammissibili ex art. 57 d.lgs. 546/1992.
- Gli atti di notifica mediante raccomandata A/R o PEC producono una presunzione di conoscenza analoga; l'agente della riscossione deve conservare e produrre le ricevute per provare la regolarità delle notifiche.
- Nel contenzioso tributario è necessario che i motivi di appello siano specifici e mirati ad incidere sulla ratio della sentenza impugnata; doglianze generiche o ripetitive sono destinate al rigetto.
- Regola specifica TARSU (massima): ai fini dell'accertamento TARSU, il dies a quo per il computo dei termini decorre dalla stessa annualità se la detenzione/occupazione era già in corso all'inizio del periodo d'imposta; se l'occupazione è iniziata dopo il 20 gennaio dell'anno da accertare, il termine decorre dal 20 gennaio dell'anno immediatamente successivo.
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