Sentenza del 29/05/2020 n. 10226 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha chiesto il rimborso di euro 176.904,35 versati a titolo di addizionale provinciale sulle accise sull'energia elettrica (marzo 2010 - gennaio 2012), ritenendo l'imposta incompatibile con l'art.1 §2 della Direttiva CE 2008/118 e chiedendo il rimborso all'Agenzia. L'Amministrazione non ha provveduto (silenzio-rifiuto), la società ha adito la CTP. La questione centrale è la legittimazione a proporre l'istanza di rimborso: la società sosteneva di essere legittimata in quanto soggetto inciso dall'imposta; l'Agenzia sosteneva che solo il soggetto passivo (fornitore/obbligato al versamento) fosse titolare dell'istanza di rimborso e che il profilo di compatibilità con la Direttiva dovesse essere valutato in senso favorevole all'istituto dell'addizionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia (difetto di legittimazione della G. S.p.A.), cassando la sentenza di merito che aveva invece ammesso la richiesta di rimborso e dichiarato l'incompatibilità con la Direttiva. Decidendo nel merito ai sensi dell'art.384 c.p.c., la Corte ha respinto il ricorso introduttivo della società per difetto di legittimazione attiva, ritenendo che il diritto al rimborso delle accise e delle addizionali spetti esclusivamente al soggetto passivo d'imposta (il fornitore/titolare dell'obbligazione tributaria) e non al consumatore finale; la possibilità per il consumatore è l'azione civile di ripetizione dell'indebito verso il fornitore, salvo casi eccezionali in cui il rimborso diretto possa essere ammesso se il ricorrente dimostra l'inefficacia o l'eccessiva gravosità della tutela interna (principio di effettività). Sono state compensate le spese dei gradi di giudizio.
Norme richiamate
Direttiva 2008/118/CE
art.1 §2; art.9 par.2 (richiamata)
La Direttiva stabilisce il principio generale sul regime delle accise e prevede il rimborso degli importi indebitamente pagati; la Corte evidenzia che la disciplina comunitaria non contiene una procedura uniforme per i rimborsi e che gli Stati membri possono disciplinare i titolari dell'azione di rimborso compatibilmente con i principi di efficacia ed equivalenza dell'ordinamento UE. Non è stata comunque necessario decidere sulla diretta efficacia della Direttiva nella specie, dato il difetto di legittimazione.
D.Lgs. n.504/1995 (TUA)
art.2; art.14 co.2; art.53; art.56; art.16
Secondo il TUA l'obbligazione tributaria per i prodotti soggetti ad accisa sorge alla fabbricazione o importazione e il soggetto obbligato è il fornitore (produttore/importatore/venditore). L'art.14 regola il rimborso delle accise indebitamente pagate e fissa termini di decadenza (2 anni) e condizioni particolari (90 giorni per il fornitore dopo sentenza civile). La normativa collega la legittimazione al rimborso al soggetto che ha assolto l'obbligazione tributaria nei confronti dell'Erario.
D.L. 28.11.1988 n.511 (disciplina addizionali)
art.6 co.3 (testo ratione temporis)
Le addizionali sulle accise sono dovute dal soggetto che fornisce il prodotto al consumatore; il relativo onere economico può essere translatato sul consumatore ma ciò non cambia la titolarità dell'obbligazione tributaria, che resta in capo al fornitore.
Legge 29 dicembre 1990 n.428
Prevede il rimborso dei tributi nazionali incompatibili con il diritto comunitario, salvo che l'onere sia stato trasferito su altri soggetti, circostanza che non può essere desunta mediante presunzioni dagli uffici. Questa norma è stata utilizzata per collegare la tutela: il rimborso è spettante al soggetto che ha effettivamente pagato l'imposta all'amministrazione salvo prova del trasferimento.
D.L. 30 settembre 1982 n.688, conv. L. 27 novembre 1982 n.873
Disciplina il rimborso di diritti doganali e imposte non trasferite, prevedendo il diritto al rimborso a chi prova che l'onere non è stato trasferito su altri soggetti; utile per distinguere casi non rilevanti per l'ordinamento comunitario.
D.L. n.16/2012
Ha introdotto obblighi di indicazione in dichiarazione dei consumi fatturati con l'indicazione delle aliquote applicate, rafforzando gli obblighi informativi e di controllo connessi alla posizione dei soggetti passivi (fornitori).
Massime di principio
- Il titolare dell'azione di rimborso per accise e relative addizionali è, di regola, il soggetto passivo d'imposta (produttore/importatore/fornitore) che ha assolto l'obbligazione tributaria nei confronti dell'Erario.
- Il consumatore finale, se ha subito in rivalsa l'onere economico dell'imposta, non è normalmente legittimato a chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione, ma può agire civilisticamente contro il fornitore con l'azione di ripetizione dell'indebito.
- Lo Stato membro può disciplinare le modalità di rimborso purché rispetti i principi UE di equivalenza ed effettività: il consumatore potrà agire direttamente contro l'Amministrazione solo se dimostra che le vie interne sono inefficaci o sproporzionatamente gravose (principio di effettività).
- La prova del trasferimento dell'onere fiscale sul consumatore è rilevante ai fini del rimborso: le autorità non possono presumere il trasferimento; spetta al richiedente dimostrare che l'onere non è rimasto sul soggetto che ha versato l'imposta.
- Verificare sempre i termini di decadenza previsti (ad es. 2 anni dalla data del pagamento per l'art.14 TUA; 90 giorni per il fornitore dopo sentenza civile che impone la restituzione), perché la legittimazione non basta senza il rispetto dei termini processuali e sostanziali.
- Prima di rivolgersi all'Amministrazione o al giudice amministrativo, il consumatore dovrebbe valutare la via civile (ripetizione dell'indebito) e raccogliere prove sulla gravosità/inefficacia di tale azione per poter eventualmente fondare un'eccezione di inammissibilità della via amministrativa o giustificare un ricorso diretto all'Amministrazione in applicazione del principio di effettività.
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