Cassazione Civile, Ordinanza n. 23458/2024 del 02/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione Mod. Unico 2012, con richiesta di pagamento di euro 564.572,72 per recupero IVA e IRES relative all’anno d’imposta 2011. In primo e secondo grado aveva dedotto, tra l’altro, inesistenza della notifica, inesistenza della pretesa tributaria, omesso invio dell’avviso bonario, violazione del contraddittorio endoprocedimentale e difetto di motivazione. Dopo il rigetto in CTP e l’accoglimento in CTR, il concessionario della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell’art. 331 c.p.c. e vizi motivazionali per mancata integrazione del contraddittorio; violazione dell’art. 14 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 39 d.lgs. 112/1999. Nel corso del giudizio di legittimità è stata prodotta documentazione attestante la regolare definizione della lite ai sensi dell’art. 1, commi 186-203, L. 197/2022, con integrale versamento del dovuto da parte della contribuente.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, rilevando che dagli atti risultava il perfezionamento della definizione agevolata della lite fiscale ex art. 1, comma 198, L. 197/2022. In conseguenza della definizione agevolata e dell’integrale pagamento, non è stata esaminata nel merito la fondatezza dei motivi di ricorso. Le spese del giudizio sono state poste a carico della parte che le ha anticipate.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come base del controllo automatizzato della dichiarazione
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come base del controllo automatizzato ai fini IVA
invocato dalla contribuente in relazione all’avviso bonario
art. 111 Cost.
invocato dalla contribuente per dedurre violazione del giusto processo
richiamato nel primo motivo di ricorso per censurare la mancata integrazione del contraddittorio
richiamato nel secondo motivo di ricorso in tema di litisconsorzio nel processo tributario
richiamato nel secondo motivo di ricorso in relazione alla legittimazione/passività dell’agente della riscossione
art. 1, commi 186-203, L. 197/2022
disciplina della definizione agevolata delle liti fiscali richiamata quale causa di cessazione della materia del contendere
art. 1, comma 198, L. 197/2022
fondamento della dichiarazione di estinzione del giudizio per definizione agevolata della controversia
Massime di principio
- Quando dalle risultanze processuali emerge il perfezionamento della definizione agevolata della lite fiscale con integrale versamento del dovuto, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta definizione agevolata della controversia rende inutile l’esame dei motivi di ricorso, anche se attinenti al litisconsorzio o alla legittimazione passiva dell’agente della riscossione.
- In presenza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere derivante da definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
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