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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23458/2024 del 02/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione Mod. Unico 2012, con richiesta di pagamento di euro 564.572,72 per recupero IVA e IRES relative all’anno d’imposta 2011. In primo e secondo grado aveva dedotto, tra l’altro, inesistenza della notifica, inesistenza della pretesa tributaria, omesso invio dell’avviso bonario, violazione del contraddittorio endoprocedimentale e difetto di motivazione. Dopo il rigetto in CTP e l’accoglimento in CTR, il concessionario della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell’art. 331 c.p.c. e vizi motivazionali per mancata integrazione del contraddittorio; violazione dell’art. 14 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 39 d.lgs. 112/1999. Nel corso del giudizio di legittimità è stata prodotta documentazione attestante la regolare definizione della lite ai sensi dell’art. 1, commi 186-203, L. 197/2022, con integrale versamento del dovuto da parte della contribuente.

La decisione

La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, rilevando che dagli atti risultava il perfezionamento della definizione agevolata della lite fiscale ex art. 1, comma 198, L. 197/2022. In conseguenza della definizione agevolata e dell’integrale pagamento, non è stata esaminata nel merito la fondatezza dei motivi di ricorso. Le spese del giudizio sono state poste a carico della parte che le ha anticipate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando dalle risultanze processuali emerge il perfezionamento della definizione agevolata della lite fiscale con integrale versamento del dovuto, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta definizione agevolata della controversia rende inutile l’esame dei motivi di ricorso, anche se attinenti al litisconsorzio o alla legittimazione passiva dell’agente della riscossione.
  • In presenza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere derivante da definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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