Cassazione Civile, Ordinanza n. 16699/2025 del 23/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’istanza di rimborso, proposta da un contribuente che aveva aderito alla procedura di collaborazione volontaria per emersione di attività patrimoniali detenute in Svizzera, di parte delle somme versate in tale ambito. In particolare, il contribuente deduceva di avere diritto alla detrazione/credito per le imposte pagate all’estero in via definitiva sull’investimento immobiliare estero spontaneamente dichiarato. L’Amministrazione aveva opposto silenzio-rifiuto; sia la CTP sia poi la CTR si erano pronunciate in senso difforme. Le ricorrenti censuravano la sentenza regionale con due motivi: 1) violazione dell’art. 5-quater del D.L. n. 167/1990 e degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 218/1997, per avere la CTR erroneamente assimilato la voluntary disclosure all’accertamento con adesione, traendone la conseguenza della definitività, inoppugnabilità e irripetibilità delle somme versate; 2) violazione degli artt. 165 e 169 TUIR, dell’art. 24 della Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni, dell’art. 19, comma 16, D.L. n. 201/2011, e degli artt. 53 e 117 Cost., per avere la CTR negato il credito d’imposta in ragione della mancata previa indicazione in dichiarazione italiana dei redditi prodotti all’estero, requisito ritenuto invece non opponibile quando il diritto alla detrazione discenda da una convenzione internazionale contro la doppia imposizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente entrambi i motivi. Ha affermato che la procedura di collaborazione volontaria è istituto autonomo rispetto all’accertamento con adesione e non rende di per sé irretrattabile ogni pretesa, né preclude il rimborso di somme eventualmente versate in eccedenza o non dovute. Inoltre, ha stabilito che il credito d’imposta previsto dalla Convenzione Italia-Svizzera per evitare la doppia imposizione non può essere subordinato, nell’ordinamento interno, all’adempimento degli oneri formali di cui all’art. 165, comma 8, TUIR, quando si tratti di redditi/imposte rientranti in una convenzione internazionale più favorevole al contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5-quater D.L. n. 167 del 1990
convertito in L. n. 227 del 1990
La procedura di collaborazione volontaria è istituto autonomo e diversamente conformato rispetto all’accertamento con adesione; l’adesione non comporta automaticamente definitività e inoppugnabilità tali da escludere il rimborso di quanto non dovuto.
artt. 2 e 5 D.Lgs. n. 218 del 1997
Richiamati per escludere l’equiparazione tra voluntary disclosure e accertamento con adesione.
Gli oneri formali previsti dalla norma interna non possono essere opposti per negare un credito d’imposta riconosciuto da una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni, se più favorevole al contribuente.
Attribuisce prevalenza agli accordi internazionali contro la doppia imposizione, salvo che le norme interne siano più favorevoli al contribuente.
art. 24 Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni
Impone all’Italia di riconoscere la detrazione dell’imposta pagata in Svizzera, entro i limiti convenzionali, senza subordinazioni ulteriori non previste dal patto internazionale.
art. 19, comma 16, D.L. n. 201 del 2011
Norma richiamata per il coordinamento con il credito d’imposta relativo all’imposta patrimoniale versata all’estero sugli immobili.
art. 53 Cost.
Invocato quale parametro costituzionale nel contesto della corretta imposizione e della non duplicazione del prelievo.
art. 117, comma 1, Cost.
La norma interna non può porsi in contrasto con gli obblighi internazionali pattizi assunti dallo Stato.
art. 75 D.P.R. n. 600 del 1973
Nell’applicazione delle imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
Base per la cassazione con rinvio e per il vincolo del giudice di rinvio ai principi di diritto enunciati.
art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per il rinvio nel processo tributario.
Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio.
Norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, una volta rese esecutive nell’ordinamento interno, prevalgono sulla disciplina interna incompatibile e non possono essere svuotate da oneri formali non previsti dal testo pattizio.
- Il credito per imposte pagate all’estero, quando riconosciuto da una convenzione contro la doppia imposizione, spetta anche se il contribuente non abbia osservato gli adempimenti di cui all’art. 165, comma 8, TUIR, se tali adempimenti risultano incompatibili con l’obbligo internazionale più favorevole.
- La procedura di collaborazione volontaria non è automaticamente sovrapponibile all’accertamento con adesione: ha natura autonoma, è attivata dal contribuente e non comporta di per sé l’irrevocabilità assoluta delle somme versate, restando possibile il rimborso di quanto non dovuto.
- L’adesione a una procedura di emersione fiscale non esclude il diritto del contribuente a una imposizione conforme a legge e agli accordi internazionali, né preclude la ripetizione dell’indebito tributario quando emerga un versamento eccedente o privo di titolo.
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